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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20702/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Marini impugnava l'ordinanza che confermava il sequestro conservativo delle quote della IMMOBILIARE PRISCILLA s.r.l., formalmente in capo alla JY FOOD CONSULTING s.a. (di cui Marini deteneva il 100% delle azioni). Denunciava: 1) violazione della normativa penale (art. 193 c.p.), sostenendo che non era stata dimostrata la malafede del terzo acquirente delle quote; 2) erronea applicazione delle norme processuali (artt. 316 e 324 c.p.p.), poiché il sequestro era stato disposto senza previo contraddittorio con l'intestatario delle quote e mancavano i presupposti per agire contro un terzo di buona fede, anche alla luce dell'assoluzione dell'imputato per l'art. 512-bis c.p. relativa alle stesse quote.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali: a) difetto di legittimazione processuale: Marini ha dedotto di agire in proprio e non ha documentato di rappresentare la JY FOOD CONSULTING s.a. (titolare sostanziale delle quote), pertanto la procura speciale prodotta non era idonea a impugnare dell'ordinanza in nome della società; b) sopravvenuta irrevocabilità della sentenza di condanna che aveva confermato le statuizioni civili: con il passaggio in giudicato il sequestro conservativo si è convertito in pignoramento ai sensi dell'art. 320 c.p.p., devolvendo la tutela a favore di terzi al giudice civile (opposizione di terzo al pignoramento). Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 193 c.p.

    Richiamato rispetto alla necessità di dimostrare la malafede del terzo acquirente; il ricorrente sostiene che la mancata dimostrazione della malafede renda illegittimo il vincolo, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per ragioni processuali e di legittimazione.

  • art. 316 c.p.p.

    Norma sul periculum e sui presupposti per misure cautelari reali; richiamata nella valutazione del tribunale del riesame circa la riconducibilità delle quote al patrimonio dell'imputato.

  • art. 324 c.p.p.

    Norma sul riesame e sulle impugnazioni delle misure cautelari; invocata dal ricorrente per contestare la procedura seguita, ma la Cassazione ha deciso sull'inammissibilità prima di entrare nel merito.

  • art. 320 c.p.p.

    Stabilisce che la sentenza di condanna con statuizioni civili esecutive converte il sequestro in pignoramento al momento della irrevocabilità; applicazione decisiva per trasferire la competenza alla giurisdizione civile.

  • art. 100 c.p.p.

    Regola la procura speciale necessaria per impugnare provvedimenti cautelari reali: il terzo interessato deve conferire procura speciale valida al difensore; nel caso la procura prodotta non dimostrava la legittimazione del ricorrente ad agire per la società.

  • art. 512-bis c.p.

    Riferimento al reato di fraudolenta intestazione di beni; il ricorrente richiamava l'assoluzione dell'imputato per tale reato in relazione alle quote, ma la Cassazione ha ritenuto la questione superata dall'irrevocabilità della sentenza penale.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma nella quale si fonda la condanna alle spese processuali e la misura sanzionatoria applicata al ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Per impugnare misure cautelari reali in cassazione il terzo interessato deve dimostrare la propria legittimazione e conferire una procura speciale valida; se agisce in proprio ma il diritto sostanziale appartiene a una società, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • Se la sentenza penale che contiene statuizioni civili diventa irrevocabile, il sequestro conservativo si converte automaticamente in pignoramento (art. 320 c.p.p.) e la protezione dei terzi passa al giudice civile tramite l'opposizione di terzo al pignoramento.
  • Questioni sostanziali come la buona o mala fede dell'acquirente di beni 'schermati' vanno comunque valutate ma possono risultare ininfluenti se sussistono vizi processuali di legittimazione o se è intervenuta la conversione del vincolo per irrevocabilità della sentenza.
  • Prima di proporre impugnazioni è essenziale verificare la correttezza della rappresentanza processuale (statuto, delibere o procure) per evitare che il ricorso sia respinto per difetto di legittimazione e con conseguenti condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
  • In situazioni simili, la via corretta per contestare un vincolo già divenuto pignoramento è l'opposizione di terzo davanti al giudice civile; temporanee impugnazioni penali possono essere improprie se non rispettano i requisiti formali di legittimazione.

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