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Sentenza

Sentenza del 18/07/2022 n. 22550 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto legittimo l'avviso con cui l'Ufficio rettificava la rendita catastale di un parco eolico, in particolare includendo nella stima le torri/impianti di supporto degli aerogeneratori; la questione centrale è se le torri eoliche debbano essere considerate "costruzioni" rilevanti ai fini catastali o siano invece "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo" esclusi dalla stima diretta ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso relativo all'errata inclusione delle torri eoliche nella rendita catastale, ritenendo che la questione debba essere valutata dal giudice di merito alla luce della L. n. 208/2015: va accertato se la torre assuma una funzione attiva ed essenziale nel processo di aerogenerazione (nel qual caso è esclusa dalla stima) o sia invece mero supporto statico (nel qual caso può essere inclusa). Per il resto i motivi della società (carenza di motivazione su valori stimati, omissione di pronunciamenti specifici e contestazione della potenza degli aerogeneratori) sono stati ritenuti infondati o non idonei a costituire vizio di diritto. La sentenza della CTR viene cassata limitatamente al profilo sulle torri eoliche e il procedimento è rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in diversa composizione per nuovo esame.

Norme richiamate

  • Legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 21

    a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale ... tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi ... sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo

    La Corte e la giurisprudenza rilevano che la norma esclude dalla stima diretta gli impianti funzionali al processo produttivo indipendentemente dal fatto che siano infissi al suolo; pertanto occorre verificare la strumentalità/funzionalità della torre rispetto alla produzione di energia.

  • R.D.L. n. 651/1939 (richiamato ex art.10 conv. L. n.1249/1949) e D.P.R. n. 142/1949, art. 28, comma 2

    Richiamati come base normativa per il criterio della stima diretta e per la nozione generale di costruzione/stabilità ancorata al suolo; l'Amministrazione aveva usato tali norme per giustificare la valorizzazione basata sul costo di realizzazione a nuovo.

  • Circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 30 novembre 2012

    Documento tecnico-pratico richiamato dall'Ufficio per la determinazione della rendita attraverso stima diretta e per l'inclusione di talune componenti nell'assetto valutativo delle centrali eoliche.

  • D.L. n. 44/2005, art. 1-quinquies (conv. L. n.88/2005) e D.M. 2 gennaio 1998, n.28, art.2, comma 3

    Richiami normativi utili a definire il quadro catastale e la rilevanza ai fini di categoria catastale (unità a destinazione speciale e particolare, centrali, opifici).

  • Norme processuali: art. 360 c.p.c., art. 112 c.p.c., art. 111 Cost.

    Usate per valutare i motivi di ricorso (violazione di legge, difetto/omissione di motivazione, congruenza tra chiesto e pronunciato) e per affermare i limiti del sindacato di legittimità su valutazioni tecnico-estimative di merito.

Massime di principio

  • Per decidere se una torre eolica va inclusa nella rendita catastale occorre un accertamento concreto della sua funzione: se la torre svolge una funzione attiva ed essenziale nel processo di produzione di energia (non solo supporto statico) è da considerarsi impianto funzionale ed esclusa dalla stima ai sensi della L. n. 208/2015.
  • La stabile infissione al suolo e i caratteri costruttivi (solidità, consistenza volumetrica) non sono di per sé decisivi: conta il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.
  • La prassi amministrativa che include le torri tra le costruzioni non esclude la possibilità di escluderle dalla stima quando emerga la loro strumentalità produttiva; il giudice del merito deve valutare la prova tecnica (progetti, relazioni tecniche, caratteristiche funzionali).
  • Le valutazioni tecnico-estimative dell'Amministrazione fondate su dati pubblici e progetti depositati sono difficilmente rimovibili in sede di legittimità salvo errore di diritto o carenza motivazionale; il sindacato di Cassazione è limitato e non sostituisce la rivalutazione di merito.
  • In contenziosi analoghi è necessario concentrarsi sulla produzione di elementi probatori tecnici che dimostrino la natura e la funzione della componente (es. relazione tecnica che spieghi il ruolo della torre nel controllo delle forze del vento, nelle sollecitazioni, o che dimostri mera funzione di sostegno).

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