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Sentenza

Sentenza del 18/07/2022 n. 1750 - Comm. Trib. Prov. Messina

Avviso di accertamento - sottoscrizione - indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile - legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento sostenendo che la "firma a stampa" del nominativo del funzionario responsabile non sarebbe idonea a sostituire la sottoscrizione autografa, rilevando quindi un vizio formale dell'atto. La questione verteva sulla legittimità della firma a stampa in materia di tributi locali e sui requisiti che rendono valida la sottoscrizione degli atti impositivi.

La decisione

La Corte di Cassazione (n. 29820/25.10.2021) ha ritenuto legittima la firma a stampa del nominativo del funzionario responsabile sugli avvisi di accertamento per i tributi locali, precisando che a tal fine è determinante l'atto deliberativo comunale con cui è stata conferita al soggetto la potestà di firma connessa alla qualifica di responsabile. In conseguenza, il ricorso del contribuente è stato respinto e l'avviso di accertamento è stato considerato valido anche se sottoscritto con firma a stampa, purché sussista la deliberazione che legittima la firma.

Norme richiamate

  • l. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87

    La norma è stata interpretata nel senso che la firma a stampa del responsabile sugli atti tributari locali è pienamente ammissibile ove sia collegata all'attribuzione della qualifica di responsabile e alla conseguente potestà di firma conferita dall'atto deliberativo dell'ente locale.

  • Cass. n. 29820 del 25 ottobre 2021

    La giurisprudenza afferma che ai fini della validità formale dell'avviso di accertamento non è imprescindibile la sottoscrizione autografa quando risulti l'atto deliberativo che attribuisce la potestà di firma al soggetto indicato a stampa come responsabile.

Massime di principio

  • La forma grafica della firma (autografa vs firma a stampa) non è decisiva se l'amministrazione dimostra l'esistenza dell'attribuzione della potestà di firma mediante atto deliberativo.
  • Per gli avvisi di accertamento dei tributi locali, è rilevante l'identificabilità del soggetto responsabile e la sussistenza della delega/attribuzione di firma da parte dell'ente, non la materialità dell'autografo.
  • In assenza di un atto deliberativo che conferisca la potestà di firma, la validità della firma a stampa può essere efficacemente contestata dal contribuente; l'onere di provare la delega spetta all'amministrazione.
  • Per evitare contenziosi, gli enti locali dovrebbero esplicitare e documentare nelle procedure interne (e, se possibile, richiamare nell'atto) la deliberazione che conferisce la potestà di firma ai responsabili.
  • Nei casi analoghi, i giudici valutano la legittimità dell'atto alla luce della concreta struttura di attribuzione dei poteri nell'ente: una firma a stampa è accettabile se collegabile inequivocabilmente a un potere di rappresentanza/delega formalmente attribuito.

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