Sentenza del 18/07/2022 n. 22453 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava il diniego di rimborso delle ritenute sugli interessi corrisposti da A. Italia S.p.A., lamentando in primo luogo la nullità della sentenza per omessa motivazione e la non validità della notifica del primo diniego (avvenuta alla sede legale e non al domicilio eletto). Inoltre sosteneva che il secondo diniego fosse autonomamente impugnabile perché basato su nuova istruttoria e documenti aggiuntivi che dimostravano la percezione dei dividendi e la qualita' di effettivo beneficiario.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo ritenendo che il secondo provvedimento di diniego fosse un atto autonomamente impugnabile poiche' preceduto da supplemento istruttorio e da una rivalutazione autonoma dell'istanza sulla base di nuovi elementi. Ha cassato la sentenza della C.t.r. e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo in diversa composizione, con disposizione sulle spese di legittimita'. Gli altri motivi sono stati assorbiti e la Corte non ha invece pronunciato una decisione definitiva sulla validita' della notifica del primo diniego.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 36
Richiamato dalla ricorrente per censurare presunta omessa motivazione della sentenza di merito; la Corte ha assorbito il motivo rilevando che la questione decisiva era l'impugnabilita' autonoma del secondo diniego.
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 19
Fondamentale: la Corte ha affermato il principio secondo cui il diniego di rimborso e' autonomamente impugnabile se non e' meramente confermativo ma e' frutto di nuova istruttoria e nuova valutazione degli elementi di fatto e diritto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 21
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle censure processuali; non e' stato l'elemento decisivo nella pronuncia perche' la Corte si e' concentrata sull'impugnabilita' dell'atto.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 60
Riguarda le regole di notifica degli atti tributari; la ricorrente contestava la notifica del primo diniego al domicilio. La Corte non ha risolto definitivamente la questione sulla validita' della notifica, avendo deciso la causa sul tema dell'impugnabilita' del secondo diniego.
Codice di procedura civile, art. 137
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle regole di notificazione; non oggetto di decisione sostanziale nella sentenza di legittimita'.
Codice di procedura civile, artt. 156 e 160
Citate in relazione a questioni di notificazione e conoscenza dell'atto; la Corte non si e' pronunciata in modo decisivo su tali profili, avendo deciso per cassazione sulla base dell'impugnabilita' del secondo diniego.
Legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 6 (Statuto del contribuente)
Richiamata dalla ricorrente per contestare la tutela del contribuente e gli effetti della notifica; la Corte non ha risolto il tema della notifica, limitandosi a riaffermare l'impugnabilita' dell'atto assorbente la questione.
Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)
Norma processuale richiamata per dedurre i vizi di motivazione e violazioni di legge; la Corte ha accolto il motivo relativo all'impugnabilita' (quarto motivo) sulla base di errori di motivazione del giudice di merito.
Massime di principio
- Un diniego di rimborso e' autonomamente impugnabile se l'amministrazione, in occasione della riesamina dell'istanza, svolge nuova istruttoria o valuta nuovamente gli elementi di fatto e di diritto; in tal caso il nuovo provvedimento non e' meramente confermativo ma un atto lesivo autonomo.
- Se la seconda istanza e' corredata da documenti nuovi o da elementi non esaminati in precedenza, il contribuente deve considerare tempestivamente impugnabile il nuovo diniego e proporre ricorso nei termini, documentando la novita' della documentazione depositata.
- La distinzione tra atto meramente confermativo e atto di conferma richiede che il giudice di merito motivi specificamente la presenza o meno di nuova istruttoria: decisioni apodittiche che qualificano un atto come meramente confermativo sono soggette a cassazione per carenza di motivazione.
- La contestazione della validita' della notifica di un primo provvedimento non sempre esclude il diritto del contribuente ad impugnare un successivo atto: se il secondo atto e' autonomamente impugnabile il giudizio puo' essere instaurato avverso di esso anche se il primo atto non e' stato impugnato.
- Prassi consigliata per il contribuente: conservare e documentare sempre le comunicazioni e i documenti nuovi depositati nella seconda istanza, allegare all'impugnazione copia delle istanze e delle evidenze di integrazione documentale, e chiedere esplicita motivazione all'ufficio per qualsiasi nuovo diniego per poter valutare l'autonoma impugnabilita'.
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