Sentenza del 18/07/2022 n. 22452 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la tassazione TIA per gli anni 2006-2009: la Commissione tributaria regionale aveva riformato la precedente decisione accogliendo l'appello di T. S.p.a. e dichiarando non assoggettabile a TIA la superficie nella quale vengono prodotti rifiuti speciali nonche' le aree destinate a magazzino, ritenendo disapplicabile il regolamento comunale che assimilava rifiuti speciali a urbani per mancanza di criteri quantitativi predeterminati e valutando che la contribuente avesse provato lo smaltimento in proprio (produzione di MUD e affidamenti a terzi). ASCIT ha impugnato in cassazione censurando, tra l'altro, la disapplicazione del regolamento, il mancato rispetto degli obblighi procedurali da parte del contribuente (denuncia di variazione presentata solo il 3/02/2012) e l'erronea esclusione dalla quota variabile della tariffa senza prova tempestiva e formale della destinazione d'uso e della esclusiva produzione di rifiuti speciali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso di ASCIT, assorbendo i motivi secondo e terzo e respingendo il quarto. Ha ritenuto che il principio di diritto da applicare sia: la TIA si applica alle superfici astrattamente idonee a produrre rifiuti; la quota variabile puo' essere esclusa integralmente solo se il contribuente dimostra di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e di smaltirli autonomamente mediante prove documentali (MUD, contratti/servizi di smaltimento); la quota fissa resta dovuta. Inoltre la Corte ha confermato che le denunce di variazione previste dal regolamento possono avere efficacia solo per il futuro e non retroattiva, e grava sul contribuente l'onere informativo e probatorio per ottenere l'esclusione di aree dalla superficie imponibile. La sentenza impugnata e' stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione per il riesame conforme ai principi esposti; rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Stabilisce il presupposto impositivo della TIA: la tariffa si applica a chiunque occupi o conduca locali o aree; la Corte richiama che la TIA e' composta da quota fissa (sempre dovuta) e quota variabile (collegata alla produzione effettiva di rifiuti)
Regolamento TIA del Comune di Capannori, Delib. di Consiglio 13 aprile 2004, n. 28
articoli 5, 22, 23 (richiamati nel giudizio)
Il regolamento disciplina assimilazioni e procedure di denuncia/variazione; la Corte ricorda che le previsioni regolamentari che pongono efficacia alle denunce solo per il futuro sono legittime e che il contribuente deve rispettare gli oneri procedurali per ottenere riduzioni/esoneri
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Fissa il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare atti amministrativi presupposto dell'imposizione quando illegittimi e le relative garanzie processuali; la Corte conferma la facolta' del giudice tributario di disapplicare atti anche d'ufficio se rilevanti per la decisione, salvo giudicato amministrativo favorevole
Legge 20 marzo 1865, n. 2248
Richiama il principio generale che l'interesse pubblico richiede che in giudizio si applichino atti amministrativi legittimi; principio utilizzato per motivare il potere di disapplicazione del giudice tributario
D.Lgs. 15 dicembre 1993, n. 507
artt. 62, 66, 70 (richiamati nella dottrina giurisprudenziale)
Norme della TARSU richiamate per continuita' interpretativa: disciplinano l'onere di denuncia delle aree e la non retroattivita' delle denunce di variazione, nonche' l'obbligo di informazione del contribuente sulla quantificazione della superficie imponibile
Codice Civile
Riferiti alla ripartizione dell'onere della prova (art. 2697) e al concetto di scritture contabili o presunzioni (art. 2712) in tema probatorio: la Corte richiama l'onere del contribuente di produrre la documentazione che dimostri l'effettivo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali
Massime di principio
- La TIA grava in via generale su tutte le superfici astrattamente idonee a produrre rifiuti: la quota fissa e' dovuta anche se il contribuente non utilizza il servizio pubblico per lo smaltimento.
- La quota variabile puo' essere esclusa solo se il contribuente dimostra, con documentazione tempestiva e idonea (MUD, contratti di smaltimento, fatture), di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e di smaltirli autonomamente; la mera autocertificazione tardiva puo' non avere efficacia retroattiva.
- Gli obblighi procedurali previsti dal regolamento comunale (denunce di variazione, allegazione MUD, ecc.) devono essere rispettati; le denunce di variazione normalmente operano per il futuro e non retroagiscono a esercizi precedenti.
- Il giudice tributario puo' disapplicare atti amministrativi che costituiscono presupposto dell'imposizione quando siano illegittimi e rilevanti per la decisione, anche d'ufficio, salvo che sussista un giudicato amministrativo di legittimita' favorevole all'atto.
- L'onere della prova e dell'informazione gravano sul contribuente quanto alla specificazione e delimitazione delle aree esenti: l'esclusione di superfici dalla base imponibile costituisce eccezione alla regola generale e richiede prova puntuale.
- In caso di contestazione, e' opportuno produrre tempestivamente documenti tecnici e amministrativi (MUD, perizie, contratti di smaltimento, denunce di variazione) e, se possibile, regolarizzare le comunicazioni al gestore/ente non appena sopravvengano le condizioni di esclusione.
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