Sentenza del 18/07/2022 n. 621 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - notificazione - società di capitalicessata e cancellata dal Registro delle Imprese - notificazione al liquidatoreai sensi dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014 - sopravvivenza dellasocietà - sussiste - dopo cinque anni dalla cancellazione, responsabilità deisoci - limiti - debenza delle sanzioni - intrasmissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento emesso nei confronti della società C, cancellata dal Registro delle Imprese il 07.08.2015; contestazione della legittimità della notifica al liquidatore, vizi formali dell'atto (difetto di sottoscrizione, mancata allegazione di atti richiamati), decadenza del potere di rettifica e altre contestazioni procedurali; richiesta di annullamento delle sanzioni e del recupero fiscale.
La decisione
La Commissione ha rigettato le eccezioni formali del ricorrente ritenendo provata la regolarità della notifica e della firma. Ha confermato la legittimità della notifica al liquidatore ai sensi dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 (la società 'sopravvive' per 5 anni dalla cancellazione). Tuttavia, avendo decorso il periodo successorio dal 07.08.2020, le obbligazioni passive sono passate ai soci nei limiti di quanto percepito in liquidazione e le sanzioni amministrative non sono trasmissibili ai soci o al liquidatore. Di conseguenza le sanzioni irrogate sono state annullate; il resto dell'accertamento (recupero fiscale) è stato confermato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
Stabilisce che la rappresentanza della società estinta permane in capo al liquidatore per cinque anni dalla cancellazione, permettendo la notifica degli atti di controllo e accertamento nei confronti della società cessata in tale periodo.
art. 8, d.lgs. 472/1997
Principio di intrasmissibilità delle sanzioni amministrative: le sanzioni irrogate alla persona giuridica non si trasmettono agli eredi o ai soci a seguito della cancellazione della società.
art. 2495 c.c.
Regola la successione nelle obbligazioni passive dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese: le obbligazioni si trasmettono ai soci, i quali rispondono nei limiti di quanto riscosso in liquidazione.
art. 17, comma 1, d.lgs. 112/1999 (aggio della riscossione)
Norma sul compenso del riscossore; la Corte Costituzionale ha respinto questioni di incostituzionalità ma ha invitato il legislatore a riformare il sistema; non costituisce motivo automatico di sospensione del processo.
Massime di principio
- La notifica di atti tributari alla società cancellata è valida se effettuata al liquidatore entro 5 anni dalla cancellazione, ai sensi dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014.
- Trascorsi i cinque anni dalla cancellazione opera la successione nelle obbligazioni passive: i soci rispondono dei debiti societari nei limiti di quanto ottenuto in liquidazione, non con responsabilità illimitata.
- Le sanzioni amministrative tributaria applicate alla società non sono trasmissibili ai soci o al liquidatore dopo la cancellazione (principio di intrasmissibilità ex art. 8 d.lgs. 472/1997); pertanto le sanzioni devono essere annullate se la pretesa viene fatta valere dopo il periodo di sopravvivenza e la società è estinta.
- Le eccezioni formali (mancata sottoscrizione, attestazioni di conformità, allegati mancanti) richiedono prova: l'Ufficio deve dimostrare la regolarità formale dell'atto e la piena legittimazione del soggetto notificatario.
- Le questioni di incostituzionalità già decise dalla Corte Costituzionale non possono essere rinnovate con efficacia davanti alla Commissione; le pronunce della Corte orientano il giudizio e limitano le possibilità di sollevare nuove questioni identiche.
- In caso di accoglimento parziale del ricorso (es. annullamento sanzioni e conferma delle imposte), è usuale la compensazione delle spese di giudizio.
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