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Sentenza

Sentenza del 18/07/2022 n. 1743 - Comm. Trib. Prov. Messina

Avviso di accertamento- spese di sponsorizzazione - Deducibilità integrale - limite normativo - importo superiore - deducibilità - condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Avviso di accertamento per la disconoscimento della deducibilità integrale di spese qualificate come sponsorizzazione/attività pubblicitarie, poiché l'importo complessivo corrisposto superava il limite indicato dall'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 (c.d. soglia di 200.000,00 euro) e l'Amministrazione ha ritenuto non applicabile la deducibilità integrale.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che l'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 (e la circolare n. 57/E del 23/6/2010) non introducono un limite massimo alla deducibilità integrale delle somme versate a società/associazioni sportive, ma sanciscono una presunzione assoluta di pubblicità deducibile fino a 200.000,00 euro. Pertanto, somme eccedenti tale soglia possono comunque essere dedotte se il contribuente dimostra il rispetto dei requisiti formali e sostanziali tipici di un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria ai sensi dell'art. 108, comma 2, TUIR. L'accertamento dell'Amministrazione è stato quindi annullato/respinto nella parte in cui negava la deducibilità esclusivamente per il superamento della soglia, salvo ulteriori valutazioni sulla sussistenza dei requisiti specifici.

Norme richiamate

  • L. 289/2002 art. 90, comma 8

    Non stabilisce un limite massimo di deducibilità, ma individua la soglia (200.000,00 euro) entro la quale opera una presunzione assoluta che le somme siano spese di pubblicità deducibili integralmente.

  • TUIR art. 108, comma 2

    La deducibilità delle spese pubblicitarie deve essere valutata secondo le regole ordinarie del TUIR; la presunzione di cui all'art. 90, comma 8, riguarda solo l'ambito probatorio fino alla soglia indicata.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 57/E del 23/6/2010 (Direzione centrale normativa)

    Conferma che la norma crea una presunzione assoluta fino a 200.000,00 euro e non un limite invalicabile alla deducibilità; importi superiori devono essere valutati con le regole ordinarie.

Massime di principio

  • La soglia di 200.000,00 euro prevista dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002 rappresenta una presunzione di deducibilità automatica fino a quell'ammontare, non un divieto per somme maggiori.
  • Per le somme eccedenti i 200.000,00 euro il contribuente può comunque ottenere la deducibilità dimostrando il possesso dei requisiti formali (contratto scritto, corrispettivo commisurato, indicazione delle contropartite pubblicitarie) e sostanziali (reale funzione pubblicitaria, concretezza dei benefici ricevuti) tipici di una sponsorizzazione o prestazione pubblicitaria.
  • L'Amministrazione finanziaria non può disconoscere la deducibilità esclusivamente perché l'importo supera la soglia; è necessario un esame concreto della natura della spesa e della documentazione.
  • E' consigliabile conservare e produrre documentazione completa: contratto dettagliato, fatture, prove di attività pubblicitarie/visibilità, stime/valutazioni del ritorno pubblicitario, e ogni elemento che dimostri la connessione tra spesa e attività promozionale dell'impresa.
  • In caso di operazioni miste o con elementi non chiaramente pubblicitari, conviene procedere a una chiara allocazione contabile tra spesa pubblicitaria (deducibile) e altri tipi di spesa non deducibili, motivando la scelta con elementi oggettivi.

Testo integrale

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