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Ordinanza

Ordinanza n. 4408/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:  Per quanto di ragione, dell’Avviso pubblico pubblicato su INPA in data 16/03/2026 e rettificato in data 20/03/2026 da parte del Ministero della giustizia per la selezione comparativa distrettuale finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato, nei ruoli del Ministero (Amministrazione giudiziaria – Area funzionari) del personale non dirigenziale già reclutato ai sensi dell’art.11 del DL n.80/21 mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale a tempo determinato di 8.171 unità di personale e di 3.946 unità di personale di cui ai Bandi GURI n.62 del 6/08/2021 e INPA del 5/04/2024, lesivo nei confronti di parte ricorrente laddove: 1) non prevede una specifica riserva di posti per i laureati in Scienze politiche o in Economia e Commercio; 2) prevede differenze di punteggio per i titoli di laurea Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Coppero Massimo il 13/7/2026: Per l’annullamento Previa sospensiva dell’efficacia e adozione di idonea misura cautelare  Per quanto di ragione, della graduatoria definitiva dei vincitori del distretto della Corte di Appello di Torino – codice “TO” / 329 posti - per il profilo straordinario di Addetto U.P.P. di cui all’ultimo avviso pubblicato in data 30/06/2026

Giustizia amministrativa202605626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso pubblico per la selezione comparativa finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato e graduatoria definitiva dei vincitori del distretto della Corte d'Appello di Torino per il profilo di Addetto U.P.P.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'avviso pubblico del Ministero della Giustizia per la selezione comparativa distrettuale finalizzata all'assunzione a tempo pieno e indeterminato del personale già reclutato a tempo determinato ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 80/2021. Ha contestato, per quanto di ragione, la mancata previsione di una specifica riserva di posti in favore dei laureati in Scienze politiche o in Economia e commercio e la differenziazione dei punteggi attribuiti ai titoli di laurea. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria definitiva dei vincitori del distretto della Corte d'Appello di Torino, codice TO, relativa a 329 posti per il profilo di Addetto U.P.P., chiedendo la sospensione degli atti.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. A un primo sommario esame, il ricorso e i motivi aggiunti non sono apparsi assistiti da sufficiente fumus boni juris. Il Collegio ha ritenuto logicamente e giuridicamente giustificata l'attribuzione di un punteggio maggiore alla laurea magistrale rispetto alla laurea triennale. Ha inoltre escluso, allo stato della cognizione cautelare, che sussistesse una valida ragione per imporre, nella procedura di stabilizzazione, una riserva di posti in favore dei laureati in Economia e in Scienze politiche, già prevista nella precedente fase di reclutamento a tempo determinato. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 11 d.l. n. 80/2021

    La disposizione è richiamata quale base del precedente reclutamento a tempo determinato del personale interessato dalla procedura di stabilizzazione.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo il rito e i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative per la stabilizzazione del personale, l'attribuzione di un punteggio maggiore al possesso di una laurea magistrale rispetto a una laurea triennale può ritenersi logicamente e giuridicamente giustificata, in assenza di elementi ulteriori che dimostrino l'arbitrarietà della scelta.
  • La previsione di una riserva di posti in una precedente procedura di reclutamento a tempo determinato non impone automaticamente la reiterazione della medesima riserva nella successiva procedura di stabilizzazione, salvo la sussistenza di una specifica ragione giuridica che renda necessaria tale previsione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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