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Sentenza

Sentenza n. 4079/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma quanto al ricorso n. 6091 del 2025: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione Sesta) n. 5421/2025, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 8045 del 2025: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione Sesta) n. 5421/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 5421/2025, che aveva annullato la procedura concorsuale per l'assunzione di un istruttore contabile a tempo parziale, ritenendo illegittima la nomina della commissione esaminatrice

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato non idoneo aveva impugnato l'intera procedura concorsuale, deducendo, tra l'altro, la violazione del regolamento comunale e dell'art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 per mancata pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle candidature dei commissari; violazioni dei principi di trasparenza; difetto di motivazione e nullità degli atti; illegittimità dell'utilizzo della modalità cartacea per la prova scritta, in luogo di quella digitale; irregolarità nella predisposizione e verbalizzazione dei quesiti; violazione delle regole sull'astensione del responsabile del servizio, il cui figlio partecipava ad alcune procedure concorsuali; vizi formali concernenti la nomina del responsabile, la pubblicazione degli atti, la comunicazione dei criteri di valutazione e la pubblicazione degli esiti. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che l'art. 6 del regolamento comunale imponesse la pubblicazione di un avviso pubblico per la selezione dei commissari. Il candidato vincitore e il Comune hanno appellato la sentenza. Il candidato vincitore ha inoltre dedotto l'omessa integrazione del contraddittorio, la tardività dell'impugnazione della graduatoria e la mancata tempestiva impugnazione del bando, nonché il difetto di interesse del ricorrente originario. Il Comune ha contestato l'interpretazione dell'art. 6 del regolamento, l'omessa verifica della lesività concreta del vizio e della prova di resistenza, nonché il difetto di interesse del candidato non idoneo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli, in quanto proposti contro la medesima sentenza, e li ha accolti, respingendo il ricorso originario. Ha ritenuto fondato il motivo principale del Comune: l'art. 6 del regolamento comunale disciplinava autonomamente e compiutamente la composizione e la nomina delle commissioni, richiamando le disposizioni legislative vigenti con riguardo ai requisiti di composizione e professionalità dei commissari, ma senza imporre, neppure per relationem, la pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle candidature. L'art. 89, comma 4, TUEL conferma il carattere suppletivo della disciplina statale, applicabile in mancanza di regolamentazione locale. È stata quindi esclusa la violazione posta dal TAR a fondamento dell'annullamento. Sono state respinte le censure processuali del candidato vincitore: il contraddittorio era regolare e, in assenza di clausole escludenti o oscure, l'interesse a impugnare il bando e la procedura concorsuale si attualizza con l'esito negativo della selezione; la presa d'atto delle regole concorsuali non integra acquiescenza. Il Collegio ha esaminato e respinto anche i motivi riproposti dal candidato originario. La nomina dei commissari era sufficientemente giustificata dal richiamo ai curricula e alla coerenza delle competenze professionali con l'oggetto della selezione; in assenza di una disciplina specifica, non era necessario un confronto formalizzato tra tutte le candidature né una motivazione analitica della scelta dei singoli commissari. L'utilizzo di moduli cartacei con lettura ottica e codici a barre non era illegittimo: l'art. 13, comma 2, d.P.R. n. 487/1994, nella formulazione vigente, esprime una preferenza per la modalità digitale ma non ne stabilisce l'obbligatorietà o esclusività, purché siano garantite trasparenza, imparzialità, anonimato e correttezza della valutazione. La predisposizione dei test a risposta multipla mediante il supporto di una società esterna, con validazione e sorteggio dei quesiti da parte della commissione, non evidenziava violazioni della segretezza o della par condicio; l'assenza di una verbalizzazione autonoma della fase preparatoria non comportava, da sola, l'illegittimità della procedura. L'obbligo di astensione del responsabile riguardava le specifiche procedure alle quali partecipava il figlio, per le quali il funzionario era stato sostituito, e non si estendeva automaticamente alle altre procedure autonome, in mancanza di una concreta situazione di conflitto di interessi. Gli ulteriori vizi formali relativi alla pubblicazione, alla protocollazione, ai criteri di valutazione e alla pubblicazione degli esiti non erano idonei a determinare l'annullamento, perché non era stato dimostrato alcun pregiudizio concreto né un'incidenza causale sull'esito della selezione. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 del Regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi e delle procedure selettive per l'accesso agli impieghi

    La Commissione esaminatrice è composta da tre membri esperti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di composizione delle Commissioni [...].

    La disposizione disciplina autonomamente composizione, professionalità e nomina della commissione e non impone la pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle candidature dei commissari.

  • art. 9 d.P.R. n. 487/1994

    Il richiamo regolamentare alla disposizione statale rileva per la composizione e i requisiti dei commissari, ma non comporta, nel caso esaminato, l'obbligo inderogabile di pubblicare un avviso per la loro selezione.

  • art. 35-ter d.lgs. n. 165/2001

    Il riferimento al Portale Unico per il Reclutamento non è stato ritenuto applicabile come fonte di un obbligo di pubblicazione dell'avviso, essendo la materia compiutamente regolata dal Comune.

  • art. 3 d.lgs. n. 267/2000

    Riconosce l'autonomia normativa e regolamentare degli enti locali.

  • art. 7 d.lgs. n. 267/2000

    Concorre a fondare la potestà regolamentare degli enti locali in materia di organizzazione e procedimenti.

  • art. 89, comma 4, d.lgs. n. 267/2000

    In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

    La disciplina statale sul reclutamento opera in via suppletiva, quando manchi una regolamentazione locale o per gli aspetti non regolati da quest'ultima.

  • art. 13, comma 2, d.P.R. n. 487/1994

    Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove.

    La formulazione vigente manifesta una preferenza per lo strumento digitale, ma non stabilisce l'obbligatorietà o l'esclusività della modalità digitale; la modalità cartacea resta possibile se rispetta trasparenza, imparzialità, anonimato e correttezza della valutazione.

  • art. 6-bis l. n. 241/1990

    L'obbligo di astensione richiede una concreta situazione di conflitto di interessi riferibile allo specifico procedimento; non si estende automaticamente a procedure autonome prive di un interesse personale dimostrato.

  • artt. 6, 7 e 14 d.P.R. n. 62/2013

    Le regole sull'imparzialità e sull'astensione non impongono l'astensione generalizzata del funzionario da procedimenti diversi da quelli nei quali sussista una concreta situazione di conflitto.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento impongono garanzie sostanziali nella procedura concorsuale, ma non determinano l'illegittimità automatica di mere irregolarità formali prive di incidenza concreta.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente all'appellato di riproporre in appello i motivi assorbiti, che devono comunque essere esaminati e valutati dal giudice d'appello.

  • art. 27 c.p.a.

    La censura di omessa integrazione del contraddittorio è stata respinta, essendo state effettuate le notifiche ai soggetti interessati.

  • art. 114 Cost.

    Richiamato dall'appello comunale nel contesto dell'autonomia degli enti territoriali.

  • art. 89 TUEL

    Richiamato quale fondamento della potestà regolamentare comunale in materia di organizzazione degli uffici e reclutamento.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla sussistenza dell'interesse ad agire; il Collegio ha ritenuto attuale l'interesse del candidato non idoneo dopo l'esito negativo della procedura.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione all'interesse alla tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • Quando un ente locale abbia disciplinato in modo compiuto, mediante proprio regolamento, la composizione e la nomina delle commissioni di concorso, il rinvio alle disposizioni legislative vigenti opera, salvo diversa previsione testuale, con riguardo ai requisiti di professionalità e alla composizione dei collegi, non anche all'obbligo di pubblicare un avviso per la raccolta delle candidature dei commissari.
  • La disciplina statale sul reclutamento prevista dal d.P.R. n. 487/1994 opera in via suppletiva rispetto alla regolamentazione locale dell'organizzazione degli uffici e delle procedure di accesso, ai sensi dell'art. 89, comma 4, TUEL.
  • In assenza di clausole escludenti o oggettivamente oscure del bando, l'interesse a impugnare una procedura concorsuale si attualizza con l'esito negativo della selezione; la conoscenza e l'accettazione delle regole concorsuali non integrano, di per sé, acquiescenza.
  • La modalità digitale prevista dall'art. 13, comma 2, d.P.R. n. 487/1994 non è esclusiva: l'amministrazione può svolgere la prova in forma cartacea quando siano comunque garantiti anonimato, tracciabilità, trasparenza, imparzialità e correttezza della valutazione.
  • La scelta dei commissari di concorso non richiede, in assenza di una specifica disposizione, una motivazione analitica riferita a ciascun candidato o un confronto formalizzato tra tutte le candidature, essendo sufficiente che la competenza professionale dei nominati sussista concretamente e risulti dai curricula o dagli atti della procedura.
  • Le irregolarità formali della procedura concorsuale non comportano l'annullamento degli atti se il ricorrente non dimostra un pregiudizio concreto, un'incidenza causale sull'esito della selezione o una lesione della par condicio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiordino e organizzazione della PALegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiPubblico impiego e concorsiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereVizi formali non invalidanti

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