Corte di giustizia, Sentenza C-155/23
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 marzo 2025. — Commissione europea contro Ungheria. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione – Direttiva (UE) 2019/1937 – Articolo 26, paragrafi 1 e 3 – Mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di trasposizione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria – Criteri di fissazione dell’importo della sanzione – Applicazione automatica di un coefficiente di gravità. — Causa C-155/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della Commissione contro l’Ungheria per mancata trasposizione della direttiva sugli informatori entro il termine risultante dal parere motivato. Ha confermato che l’inadempimento era ancora sussistente alla scadenza rilevante e ha ritenuto legittima la richiesta di una somma forfettaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Tuttavia, non ha seguito integralmente il metodo della Commissione sul coefficiente di gravità e sul fattore n, fissando autonomamente la sanzione in EUR 1 750 000.
Inadempimento dell’Ungheria per mancata trasposizione e mancata comunicazione della direttiva (UE) 2019/1937 sugli informatori, con condanna alla somma forfettaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE.
La questione giuridica
Se l’Ungheria avesse adempiuto, entro la scadenza fissata nel parere motivato, agli obblighi di adottare e comunicare le misure di trasposizione della direttiva 2019/1937; in caso negativo, se ricorressero i presupposti per la condanna al pagamento di una somma forfettaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE e quale dovesse esserne l’importo, anche alla luce della contestazione dell’applicazione automatica del coefficiente di gravità da parte della Commissione.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2019/1937, poiché alla scadenza del termine fissato nel parere motivato non aveva adottato né comunicato tutte le misure nazionali necessarie di trasposizione. Ha inoltre ritenuto che, pur essendo legittima la richiesta di una somma forfettaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE, l’applicazione automatica da parte della Commissione di un coefficiente di gravità pari a 10 per ogni mancata comunicazione totale non consente di adattare la sanzione alle circostanze concrete; perciò ha fissato in via autonoma la somma forfettaria in EUR 1 750 000, tenendo conto della gravità, della durata dell’infrazione e della capacità finanziaria dello Stato membro, senza seguire il metodo della Commissione fondato anche su un criterio demografico per il fattore n.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 260, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 17 TUE
- Direttiva (UE) 2019/1937
- Articolo 1 della direttiva (UE) 2019/1937
- Articolo 8 della direttiva (UE) 2019/1937
- Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937
- Articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2019/1937
- Comunicazione della Commissione 2023/C 2/01 sulle sanzioni pecuniarie nei procedimenti d’infrazione
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Mancata trasposizione della direttiva (UE) 2019/1937 da parte dell’Ungheria
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 258 e 260, paragrafo 3, TFUE contro l’Ungheria, per la mancata adozione e mancata comunicazione delle misure di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
Fatti e procedimento
La direttiva imponeva agli Stati membri di adottare le misure necessarie entro il 17 dicembre 2021 e di comunicarle alla Commissione, con riferimento espresso alla direttiva o con riferimento equivalente alla pubblicazione ufficiale. La Commissione ha inviato una lettera di diffida il 27 gennaio 2022 e un parere motivato il 22 luglio 2022. L’Ungheria ha successivamente notificato alcuni atti nazionali ritenuti di parziale trasposizione, ma ha completato il recepimento solo con una legge e un decreto entrati in vigore il 24 luglio 2023. In corso di causa, la Commissione ha rinunciato alla domanda di penalità e ha mantenuto solo la richiesta di somma forfettaria.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2019/1937;
- l’articolo 288, terzo comma, TFUE;
- l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE;
- il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Richiama inoltre la comunicazione della Commissione 2023/C 2/01 sulle sanzioni pecuniarie nei procedimenti d’infrazione, usata dalla Commissione per parametrizzare importo, gravità, durata e fattore n.
Valutazione dell’inadempimento
La Corte ribadisce che l’esistenza dell’inadempimento va valutata alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, senza considerare gli sviluppi successivi. Poiché alla scadenza di tale termine l’Ungheria non aveva adottato tutte le misure necessarie né le aveva comunicate, l’inadempimento è stato accertato. La Corte precisa anche che, quando una direttiva impone un riferimento espresso, è comunque necessario un atto positivo di trasposizione; non basta invocare la pretesa conformità di norme interne preesistenti e disseminate nell’ordinamento nazionale.
Somma forfettaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE
La Corte conferma che la condanna a una somma forfettaria è possibile anche per il solo difetto di comunicazione delle misure di attuazione, in quanto tale meccanismo mira a stimolare la tempestiva regolarizzazione e a prevenire la reiterazione di infrazioni analoghe. Tuttavia, la Corte ribadisce che la sanzione deve essere adeguata e proporzionata alle circostanze concrete.
Gravità, durata e capacità finanziaria
Quanto alla gravità, la Corte censura l’approccio della Commissione fondato sull’applicazione automatica del coefficiente 10 in ogni ipotesi di mancata comunicazione totale, poiché tale automatismo impedisce di considerare le specifiche conseguenze dell’infrazione. Nel caso concreto, pur riconoscendo la particolare importanza della direttiva sugli informatori, la Corte osserva che l’Ungheria aveva notificato varie disposizioni nazionali già esistenti, sia pure in modo incompleto e senza riferimento esplicito alla direttiva.
Quanto alla durata, la Corte considera il periodo compreso tra il 18 dicembre 2021 e il 24 luglio 2023, cioè oltre un anno e mezzo. Quanto alla capacità finanziaria, la Corte non segue il criterio demografico inserito nella comunicazione della Commissione per il fattore n, ricordando che la capacità finanziaria deve essere valutata principalmente in funzione del PIL.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2019/1937. Condanna inoltre l’Ungheria a versare alla Commissione una somma forfettaria di EUR 1 750 000 e a farsi carico delle spese. La domanda di penalità giornaliera non viene accolta perché rinunciata dalla Commissione.
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