Cassazione Penale, Sentenza n. 44708/2022 del 24/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che, accogliendo l'appello cautelare del P.M., aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato continuato di estorsione aggravata. I motivi di gravame denunciavano: vizio di motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra domanda e decisione; mancata autonoma valutazione delle censure difensive, in particolare sull'attendibilità della persona offesa (art. 292 c.p.p.); carenze nella valutazione della gravità indiziaria (art. 192 c.p.p.); e insufficiente accertamento dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (artt. 274, 275 c.p.p.). Inoltre, sono stati depositati motivi nuovi relativi all'incompetenza territoriale dell'autorità che aveva emesso il provvedimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato. La decisione si fonda sul fatto che, successivamente, nel giudizio di merito (udienza preliminare), è stata pronunciata una sentenza che dichiarava l'incompetenza territoriale del giudice che aveva disposto la misura; tale statuizione rendeva impossibile che l'ordinanza del Tribunale della libertà, non ancora definitiva, potesse diventare esecutiva, anche perché non era stato emesso un nuovo titolo cautelare nei termini previsti dall'art. 27 c.p.p. La Corte ha fatto richiamo alla giurisprudenza consolidata (Cass. Sez.6, Molinaro) in senso analogo e, per questo motivo processuale, ha disposto l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
art. 27 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al termine per l'emissione di un nuovo titolo cautelare: la mancata emissione di un nuovo provvedimento cautelare da parte dell'autorità competente nei termini previsti rende inefficace l'ordinanza cautelare emessa da un'autorità poi dichiarata incompetente.
art. 292 cod. proc. pen.
Richiesto dal ricorrente per contestare vizi di motivazione: la Corte evidenzia l'esigenza che il riesame operi una motivazione autonoma e non la semplice riproduzione dell'atto del P.M.
art. 192 cod. proc. pen.
Citando la normativa sulla valutazione della gravità indiziaria, il ricorso rilevava la mancanza di una motivazione logica e congrua in ordine alle prove e agli indizi a carico.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Riferiti ai requisiti per l'applicazione delle misure cautelari (necessità, attualità e proporzionalità): il ricorrente censurava l'assenza di accertamento concreto e attuale delle esigenze custodiali da parte del Tribunale del riesame.
Cass. Sez. 6, n. 14015 del 30/01/2014, Molinaro (Rv. 259448 - 01)
Giurisprudenza richiamata per il principio che una sentenza di merito che dichiari l'incompetenza territoriale impedisce che un'ordinanza cautelare non definitiva emessa da un'autorità poi dichiarata incompetente possa divenire esecutiva; in tali casi l'annullamento senza rinvio è la conseguenza pertinente se non è stato emesso un nuovo titolo cautelare.
Massime di principio
- Se, nel giudizio di merito, viene dichiarata l'incompetenza territoriale dell'autorità che ha disposto una misura cautelare, l'ordinanza cautelare emessa da quell'autorità, se non ancora definitiva, non può diventare esecutiva.
- In presenza di incompetenza territoriale accertata, l'assenza dell'emissione di un nuovo titolo cautelare da parte dell'autorità competente nei termini di legge giustifica l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza cautelare.
- Il Tribunale del riesame è tenuto a fornire una motivazione autonoma e circostanziata; la semplice trasposizione delle argomentazioni del P.M. può integrare vizio motivazionale rilevabile in sede di impugnazione.
- Nelle impugnazioni cautelari vanno valutati con cura la gravità indiziaria e l'attualità delle esigenze cautelari: devono emergere elementi concreti e attuali che giustifichino la limitazione della libertà personale.
- L'introduzione di motivi nuovi successivi (es. incompetenza territoriale) può cambiare radicalmente l'efficacia dell'ordinanza cautelare e determinare esiti favorevoli all'imputato anche quando, in precedenza, sia stata disposta una misura restrittiva.
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