Cassazione Civile, Ordinanza n. 05976/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Più soggetti, alcuni agendo in proprio e altri quale eredi di persone decedute, hanno convenuto davanti al giudice speciale delle acque il Ministero competente chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del fiume Tronto avvenuta nell'aprile 1992, deducendo un fatto integrativo di reato di inondazione colposa e imputando all'amministrazione carenze di progettazione e manutenzione delle opere idrauliche. Il Ministero ha eccepito la prescrizione del diritto. Il giudice di primo grado e il Tribunale superiore delle acque pubbliche hanno ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione ex art. 2947, comma 3, c.c., facendo decorrere il termine dal rinvio a giudizio dell'ingegnere che aveva curato progetto e direzione dei lavori o, in subordine, dalla sua condanna penale in primo grado, e hanno considerato tardive le messe in mora del 2015. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con il primo motivo, falsa applicazione degli artt. 2935 e 2697 c.c., sostenendo che la decorrenza non potesse essere anticipata al rinvio a giudizio/condanna dell'ingegnere perché la consapevolezza tecnica delle cause dell'esondazione sarebbe maturata solo con l'indagine tecnico-scientifica conclusasi nel 2008, e che spettasse al Ministero provare una più precoce conoscenza del danno e della sua riferibilità causale; con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 2729 e 2730 c.c. e nullità della sentenza, censurando l'uso, da parte del TSAP, della tesi giuridica difensiva dei ricorrenti come indizio o confessione di una precoce consapevolezza del diritto risarcitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente individuato, come fatto idoneo a far decorrere la prescrizione, il momento in cui i danneggiati avevano o avrebbero potuto avere, con l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno alla condotta di un terzo, valorizzando il rinvio a giudizio e la successiva condanna penale dell'ingegnere incaricato delle opere idrauliche. La Corte ha inoltre reputato non sindacabile in sede di legittimità la valutazione del TSAP circa il valore indiziario della circostanza che gli stessi ricorrenti avessero indicato, nell'atto introduttivo, quella data come dies a quo, trattandosi di apprezzamento di merito e non di confessione o presunzione in senso tecnico. Ha quindi confermato la condanna alle spese e l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel danno illecito ciò coincide con la conoscenza o conoscibilità, usando l'ordinaria diligenza, della riferibilità causale del danno alla condotta di un terzo.
art. 2947, comma 3, c.c.
Nel caso di fatto costituente reato, il giudice di merito ha applicato il termine prescrizionale più lungo ritenuto pertinente alla vicenda risarcitoria.
art. 2697 c.c.
I ricorrenti lo richiamano per sostenere che spettasse al Ministero provare la precoce conoscenza del fatto dannoso; la Corte, però, qualifica la censura come inidonea a scalfire l'accertamento di merito sulla decorrenza della prescrizione.
art. 2729 c.c.
La Corte esclude che il TSAP abbia fatto un uso illegittimo di presunzioni semplici, ritenendo invece che abbia compiuto un apprezzamento di merito sulla valenza sintomatica di alcuni fatti.
art. 2730 c.c.
La Corte esclude che la tesi giuridica espressa dagli attori nel precedente atto introduttivo integri confessione stragiudiziale circa la consapevolezza del diritto risarcitorio.
art. 229 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per denunciare nullità della sentenza, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione riconducibile alla disciplina della confessione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Il vizio è invocato per falsa applicazione di legge, ma la Corte rileva che le censure mirano in realtà a una diversa ricostruzione di merito.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È invocato per la dedotta nullità della sentenza, ma la Corte ritiene insussistente il vizio denunciato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre quando il danneggiato abbia acquisito, o avrebbe potuto acquisire con l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della riferibilità causale del danno alla condotta di un terzo, non essendo necessario l'accertamento definitivo in sede giudiziaria.
- L'individuazione del dies a quo della prescrizione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e privo di errori di diritto o di sussunzione.
- È insindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito che attribuisca valenza sintomatica a un fatto processuale o storico, come il rinvio a giudizio o la condanna di un soggetto ritenuto responsabile, quando tale fatto sia utilizzato per desumere la conoscibilità del nesso causale.
- La mera riproposizione in cassazione di una diversa lettura fattuale, volta a posticipare la decorrenza della prescrizione, non integra di per sé un vizio di violazione di legge se non viene dimostrato uno specifico errore di sussunzione.
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