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Ordinanza

Ordinanza n. 1838/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso dal Consolato Generale d’Italia a Canton, prot. n. 68/2025, emesso e notificato in data 10/01/2025, recante il rigetto dell’istanza di rilascio del visto per “lavoro autonomo” presentata dal ricorrente; - di ogni altro atto – anche se non conosciuto - con esso in rapporto di presupposizione, consequenzialità e, comunque, connessione.

Giustizia amministrativa202504143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto per lavoro autonomo emesso dal Consolato Generale d’Italia a Canton

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento consolare di rigetto dell’istanza di rilascio del visto per lavoro autonomo, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. In sede cautelare ha dedotto, tra l’altro, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990, il difetto di contraddittorio procedimentale e il difetto di motivazione, anche in relazione alle osservazioni sulla qualificazione giuridica dell’istanza. Il procedimento si era concluso prima dell’entrata in vigore del d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, a una sommaria valutazione cautelare, il fumus boni iuris. In particolare, ha ravvisato una possibile fondatezza della censura relativa alla mancata notifica del preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990, ritenuto applicabile ratione temporis al procedimento di rilascio del visto, nonché delle censure relative al difetto di contraddittorio e di motivazione, anche considerando il divieto di motivazione postuma. Ha inoltre ritenuto apprezzabile il periculum in mora, bilanciando gli interessi coinvolti. L’istanza cautelare è stata quindi accolta ai fini del riesame della posizione del ricorrente, senza anticipare la decisione di merito. Le spese sono state riservate alla definizione del giudizio; il prosieguo è stato fissato alla camera di consiglio del 9 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato ritenuto applicabile, ratione temporis, al procedimento di rilascio del visto, conclusosi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina richiamata dal giudice.

  • d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024

    Il giudice lo richiama per individuare la disciplina ratione temporis applicabile, precisando che il procedimento si era concluso anteriormente alla sua entrata in vigore.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la valutazione e l’accoglimento della domanda cautelare collegiale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando un procedimento amministrativo si è concluso anteriormente all’entrata in vigore di una disciplina successiva che esclude o modifica l’applicazione del preavviso di rigetto, la legittimità dell’azione amministrativa deve essere valutata alla luce dell’art. 10-bis l. 241/1990 vigente ratione temporis.
  • La mancata comunicazione del preavviso di rigetto può integrare, in sede cautelare, un profilo di fumus boni iuris quando la disciplina applicabile al procedimento imponeva tale adempimento.
  • Il difetto di contraddittorio procedimentale e l’omessa considerazione delle osservazioni dell’interessato possono incidere sulla legittimità del diniego, soprattutto quando riguardano la qualificazione giuridica dell’istanza.
  • L’amministrazione non può colmare in giudizio le carenze originarie della motivazione del provvedimento mediante una motivazione postuma, ove il giudice debba valutare la legittimità dell’atto sulla base della motivazione espressa al momento della sua adozione.
  • In presenza di fumus boni iuris e di un pregiudizio potenziale apprezzabile attraverso il bilanciamento degli interessi, la tutela cautelare può essere accordata ai fini del riesame della posizione dell’interessato, senza anticipare la decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneTutela cautelareBuona fede e correttezza della PA

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