Cassazione Civile, Ordinanza n. 33109/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava IVA ritenuta indebitamente detratta per l'anno 2006. Il recupero derivava dalla riqualificazione, operata dall'Ufficio, di un atto di cessione di un complesso immobiliare come cessione di ramo d'azienda, con conseguente soggezione dell'operazione a imposta di registro e non a IVA e, quindi, disconoscimento della detrazione operata dalla cessionaria. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la CTR riformava la decisione, ritenendo legittimo l'accertamento e la tassazione come cessione d'azienda, oltre a ritenere applicabile il raddoppio dei termini per la presenza di reati tributari e infondato il rilievo sulla tardività della denuncia penale. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del divieto di ius novorum nel processo tributario, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato nuova la censura sulla tardiva denuncia penale, che sarebbe stata solo una difesa già emergente dagli atti; 2) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per non avere la CTR rilevato la mancanza dei presupposti per la denuncia penale e la sua tardività; 3) violazione delle norme in materia di cessione d'azienda e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la CTR avesse qualificato come azienda un insieme di beni senza accertare i requisiti dell'art. 2555 c.c., senza verificare l'effettiva autonomia funzionale del complesso ceduto e senza considerare che la cedente era fallita da lungo tempo e che la cessionaria era comunque un'impresa immobiliare.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR non avesse svolto una corretta verifica dei presupposti civilistici della cessione d'azienda/di ramo d'azienda e, in particolare, dell'autonomia funzionale e organizzativa del complesso dei beni trasferiti. Ha rigettato il secondo motivo, reputando corretta la decisione della CTR sul raddoppio dei termini di accertamento, perché nella disciplina applicabile il termine si raddoppia in presenza dell'obbligo di denuncia penale per seri indizi di reato, indipendentemente dall'effettiva e tempestiva presentazione della denuncia; il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese, affinché riesamini la qualificazione dell'operazione alla luce dei criteri sull'azienda e sul ramo d'azienda.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione di legge in relazione a più profili, tra cui il processo tributario e la disciplina sostanziale della cessione d'azienda.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stato dedotto anche l'omesso esame di un fatto decisivo con riguardo alla qualificazione della cessione come azienda o come mera vendita di beni.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
È stato richiamato il divieto di ius novorum nel processo tributario; la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla tardività della denuncia penale e ha confermato la preclusione per questioni nuove.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Nel testo è richiamato come norma sui termini di accertamento raddoppiati in presenza di obbligo di denuncia penale, secondo la disciplina ratione temporis.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come norma sui termini di decadenza per l'IVA, raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che comportino l'obbligo di denuncia.
art. 331 c.p.p.
La Corte afferma che il raddoppio dei termini deriva dal mero riscontro di fatti che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale.
art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000
Nel caso concreto l'avviso di accertamento contestava un reato tributario rientrante tra quelli rilevanti ai fini del raddoppio dei termini.
art. 2555 c.c.
La Corte lo assume come parametro civilistico per definire l'azienda come complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa e per distinguere cessione d'azienda da cessione di singoli beni.
art. 2112 c.c.
È richiamato in via analogica/interpretativa per il concetto di trasferimento di ramo d'azienda e per il requisito dell'autonomia funzionale preesistente.
art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 128 del 2015
La Corte osserva che la modifica al regime del raddoppio dei termini non si applica alla fattispecie concreta per effetto della disciplina transitoria di salvaguardia.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 128 del 2015
Richiamato per salvare gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore del decreto.
art. 1, commi 130-132, l. n. 208 del 2015
Le modifiche sopravvenute che hanno eliminato o limitato il raddoppio dei termini sono ritenute estranee al giudizio per ragioni temporali e transitorie.
art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015
La Corte richiama la norma transitoria che limita l'applicabilità del nuovo regime e fa salvi gli atti già notificati.
art. 405 c.p.p.
È citato per escludere che siano decisive, ai fini del raddoppio, le vicende del procedimento penale successive alla denuncia.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini opera, nella disciplina applicabile ratione temporis, quando sussistono seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale, a prescindere dall'effettiva presentazione tempestiva della denuncia, dall'esercizio dell'azione penale o dall'esito del procedimento penale.
- Il giudice tributario, se investito della questione, deve verificare con valutazione ex post la concreta sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, per accertare che l'Amministrazione non abbia fatto uso pretestuoso dello strumento del raddoppio dei termini.
- La qualificazione di un'operazione come cessione d'azienda o cessione di singoli beni non dipende dal nomen iuris adottato dalle parti, ma dalla verifica se i beni trasferiti, considerati unitariamente, costituiscano un complesso organizzato idoneo all'esercizio dell'impresa.
- Per integrare la cessione d'azienda o di ramo d'azienda non è necessario il trasferimento di tutti i beni normalmente facenti parte dell'azienda, essendo sufficiente che permanga un residuo di organizzazione funzionalmente idoneo a consentire l'avvio o la continuazione dell'attività imprenditoriale.
- La nozione di ramo d'azienda richiede l'autonomia funzionale e la preesistenza dell'entità ceduta rispetto al trasferimento; il giudice deve verificare in concreto che il complesso ceduto sia autonomamente idoneo, già al momento della cessione, allo svolgimento della funzione produttiva cui era destinato.
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