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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16962/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un intermediario/cessionario del credito per far dichiarare l'inefficacia, verso il creditore, dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale con cui i coniugi avevano conferito beni propri. Nel merito della pretesa creditoria vi era una garanzia prestata da uno dei coniugi in favore della banca originaria a tutela delle obbligazioni di una società, poi oggetto di cessione del credito a un'altra banca e quindi alla società poi costituitasi nel giudizio di legittimità. I ricorrenti in cassazione hanno articolato cinque motivi: 1) violazione degli artt. 58 TUB e 1263 c.c., sostenendo che la garanzia autonoma non si trasferisse automaticamente al cessionario del credito e non potesse coprire crediti sorti successivamente verso la cessionaria; 2) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, assumendo che la garanzia dovesse intendersi limitata ai soli crediti già sorti verso la banca cedente; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto generica la tesi sull'estinzione del credito e non avesse applicato il principio di non contestazione; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1421 c.c., censurando il rigetto dell'eccezione di nullità della garanzia per genericità e per asserita carenza di prova, senza che fossero stati valorizzati documenti ritenuti decisivi dai ricorrenti; 5) un motivo consequenziale volto a sostenere che l'accoglimento dei precedenti avrebbe imposto il rigetto della revocatoria, con richiamo anche all'art. 1957 c.c. non pertinente al giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in caso di cessione del credito, la garanzia prestata a favore del cedente segue automaticamente il credito anche se ha natura autonoma, ai sensi dell'art. 58 TUB e dell'art. 1263 c.c., senza bisogno di consenso del garante. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a sollecitare una diversa interpretazione del contratto di garanzia, attività riservata al giudice di merito e censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici, qui non adeguatamente dedotta. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la doglianza sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non rispettava i rigorosi limiti di deducibilità elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non autosufficiente e non idoneo a confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, non essendo stati trascritti i testi rilevanti della garanzia e delle clausole invocate. Ha ritenuto il quinto motivo privo di specificità. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    È la base dell'azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare inefficace il fondo patrimoniale nei confronti del creditore.

  • art. 58 TUB

    La cessione del credito bancario comporta il trasferimento automatico delle garanzie e degli accessori senza necessità di formalità o di consenso del garante.

  • art. 1263 c.c.

    La cessione del credito comprende anche i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo esistenti in favore del cedente, che conservano validità e grado in favore del cessionario; la nozione di accessori è intesa in senso ampio.

  • art. 1362 c.c.

    La censura che si fonda sull'interpretazione del contratto è inammissibile se non indica specificamente quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati, limitandosi a proporre una lettura alternativa del testo negoziale.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti o abbia esplicitamente disatteso la regola di disponibilità della prova; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a prova legale; non è sufficiente lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità del negozio è rilevabile d'ufficio, ma la parte che la deduce deve comunque allegare e produrre tempestivamente gli elementi necessari alla verifica della nullità stessa.

  • art. 1957 c.c.

    È richiamato nei motivi, ma la Corte rileva che non era stato oggetto del giudizio di merito.

  • art. 378 c.p.c.

    È richiamato per il deposito della memoria in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in Adunanza camerale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei vari motivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento della statuizione sul versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In caso di cessione del credito bancario, le garanzie prestate a tutela del credito ceduto seguono il credito automaticamente e restano efficaci in capo al cessionario, anche quando la garanzia abbia struttura autonoma e non accessoria, salvo una diversa disciplina specifica o una diversa emergenza del titolo.
  • La censura in cassazione che investe l'interpretazione di un contratto è inammissibile se si limita a contrapporre una lettura alternativa del testo negoziale senza individuare specifiche violazioni dei criteri legali di ermeneutica o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta come mero dissenso sulla valutazione delle prove: occorre allegare che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti oppure abbia attribuito a una prova un valore giuridico incompatibile con la sua disciplina legale.
  • La deduzione della nullità di un contratto, pur essendo la nullità rilevabile d'ufficio, richiede che nel giudizio siano tempestivamente allegati e prodotti gli elementi necessari per il relativo accertamento; il giudice di legittimità non è tenuto a ricercare autonomamente gli atti nel fascicolo.
  • Un motivo di ricorso privo di specificità, meramente consequenziale all'accoglimento di altri motivi o fondato su una norma non trattata nel merito, è inammissibile o comunque non scrutinabile utilmente in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneCessione del creditoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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