Sentenza del 28/02/2019 n. 1253 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Iscrizioni a ruolo - Atti consequenziali - Impugnazione atti impositivi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione è stata ritenuta inammissibile. Il ruolo è qualificato come atto interno dell'Amministrazione finanziaria e, pertanto, non può essere impugnato autonomamente e disgiuntamente dalla cartella di pagamento. L'eventuale contestazione deve essere rivolta contro un atto notificato al contribuente, normalmente la cartella, impugnando in quella sede anche i vizi del ruolo o dell'atto presupposto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il ruolo quale atto impositivo, impugnandolo autonomamente e separatamente dalla cartella. La questione riguarda la possibilità di impugnare direttamente il ruolo, considerato che il ruolo è formato dall'Amministrazione finanziaria, mentre la cartella è formata dall'Agente della riscossione e costituisce l'atto portato a conoscenza del contribuente.
Massime di principio
- Il ruolo, in quanto atto interno e preparatorio della riscossione, non è normalmente autonomamente impugnabile se non è stato portato direttamente a conoscenza del contribuente mediante un atto notificato.
- La contestazione deve essere proposta contro la cartella di pagamento o contro altro atto consequenziale notificato, deducendo in quella sede eventuali vizi del ruolo e degli atti impositivi presupposti.
- La formazione del ruolo spetta all'Amministrazione finanziaria, mentre la formazione e la notificazione della cartella spettano all'Agente della riscossione; la distinzione impedisce, di regola, di impugnare il ruolo isolatamente.
- In situazioni analoghe occorre verificare quale atto sia stato effettivamente notificato, se sia autonomamente impugnabile e se il ricorso sia stato proposto entro i termini previsti per quell'atto.
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