Cassazione Penale, Sentenza n. 39513/2023 del 28/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha respinto il riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione continuata, aggravata dal numero di più persone riunite e dal metodo mafioso. Il ricorrente deduceva: (1) nullità per mancata valutazione grafica delle note difensive depositate al riesame; (2) omissione di valutazione delle censure difensive relative all'aggravante mafiosa; (3) apparenza di motivazione riguardo alle esigenze cautelari concrete e attuali (tra cui critica sulla misura domiciliare in Empoli e assenza di contestazione di condotta associativa); (4) deposito di motivi aggiunti successivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale che ha valutato i gravi indizi di colpevolezza sulla base di intercettazioni che avvalorano il ruolo di intermediario dell'imputato e la consapevolezza del metodo mafioso; ha confermato la sussistenza dell'aggravante mafiosa e l'esistenza di esigenze cautelari (anche per episodi di riscossione delle somme). Ha ritenuto che l'omessa "grafica" menzione di una memoria non costituisce nullità quando il contenuto è stato comunque implicitamente considerato e respinto; ha escluso vizi di legge o illogicità della motivazione rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Ha dichiarato inoltre inammissibili i motivi nuovi depositati e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Riferita nella contestazione di vizi di motivazione/nullità relativi alle memorie difensive; la Corte richiama che l'omessa menzione grafica non è automaticamente causa di nullità se le argomentazioni sono state affrontate.
art. 121 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai principi di motivazione: la pronuncia sottolinea l'onere del ricorrente di indicare i passaggi decisivi non considerati.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato sul tema della valutazione degli indizi nella fase cautelare; la Corte precisa che per la misura cautelare è richiesto il grave indizio e che l'art. 273 comma 1-bis rimanda a criteri di gravità indiziaria senza richiedere la qualificazione prevista dall'art. 192 comma 2.
art. 309 cod. proc. pen.
Citando disposizioni sul riesame e motivazione delle decisioni cautelari; impugnazioni devono contestare specifiche violazioni di legge o illogicità della motivazione.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento ai vizi di motivazione e apparenza di motivazione; la Corte valuta la congruità logico-giuridica del provvedimento impugnato.
art. 275 cod. proc. pen.
Collegato alla disciplina della motivazione dei provvedimenti cautelari; utilizzato per valutare se vi sia illogicità o incoerenza nella decisione del giudice del riesame.
art. 416-bis cod. pen. (comma 1-bis)
Richiamato in relazione all'aggravante mafiosa; la Corte ha ritenuto correttamente applicata l'aggravante sulla base delle intercettazioni che mostrano il metodo mafioso e l'interesse dell'associazione.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere il livello probatorio richiesto in fase cautelare (grave indizio) da quello del giudizio di merito; la Corte evidenzia che non è richiesta la qualificazione speciale degli indizi prevista dal comma 2 nella fase cautelare.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. e)
Richiamato in tema di motivi di cassazione: la Corte segnala che l'ammissibilità dell'impugnazione richiede l'indicazione di vizi di legge o di motivazione manifesto rilevante ai sensi di questa norma.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (comma 1-ter)
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; citato per completezza formale nella parte finale della sentenza.
Massime di principio
- In fase cautelare la valutazione richiede il grave indizio di colpevolezza, non la prova piena: gli indizi possono essere valorizzati anche se non raggiungono il livello probatorio del giudizio di merito.
- L'omessa citazione 'grafica' di memorie difensive non determina automaticamente nullità se il contenuto delle memorie è stato comunque preso in esame e implicitamente respinto attraverso la motivazione; chi ne deduce omissione deve indicare in modo preciso quale argomento decisivo non è stato considerato.
- Per contestare in Cassazione l'esistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari occorre denunciare violazioni di norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione; mere rivalutazioni fattuali non sono ammissibili.
- L'aggravante mafiosa può essere ritenuta sulla base di elementi indiziari quali intercettazioni che evidenziano l'uso del metodo mafioso, la delega di compiti (es. ruolo di intermediario) e l'interesse dell'organizzazione.
- Le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione) possono essere presunte in presenza di aggravanti gravi; il giudice deve comunque motivare con riferimento a elementi concreti (es. intercettazioni, comportamenti successivi all'adozione della misura).
- Motivi aggiunti tardivi sono spesso inammissibili se il ricorso principale è dichiarato manifestamente infondato; è importante presentare compiutamente le censure già nella fase di impugnazione principale.
- Il ricorrente deve specificare i passaggi argomentativi del provvedimento impugnato che ritiene illogici o violativi di legge; la genericità delle censure comporta l'inammissibilità.
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