Cassazione Penale, Sentenza n. 19023/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Burlò ha chiesto la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 27/03/2025 che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta. Ha allegato di aver appreso della sentenza solo il 15/01/2026 in seguito alla notifica dell'ordine di esecuzione e ha invocato come causa di mancata impugnazione tempestiva la sua prolungata detenzione in Venezuela (8/11/2024 - 13/01/2025), durante la quale era in condizioni di isolamento e privo di contatti col difensore, non potendo quindi conferire mandato per il ricorso. Nella stessa istanza ha anche denunciato nullità della citazione e dell'intero processo per erronea dichiarazione di assenza e ha avanzato richieste di merito e di revoca della sentenza di appello con riviviscenza del giudizio di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto la richiesta di restituzione nel termine: ha ritenuto la detenzione in Venezuela, in condizioni di isolamento e con assenza di contatti, idonea a costituire causa di forza maggiore che ha impedito a Burlò di proporre tempestivamente impugnazione. Ha applicato l'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. (nato dalla riforma d.lgs. n.150/2022) e le disposizioni transitorie rilevando che l'istante prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa; conseguentemente la sentenza di appello è stata dichiarata non esecutiva e Burlò è stato restituito nei termini per proporre ricorso per cassazione. La domanda, avanzata nella stessa istanza, di revoca della sentenza di appello e di rinnovazione del giudizio di appello è stata invece respinta come formulata in modo irrituale, generico e non ammissibile nell'ambito della domanda di restituzione; inoltre la Corte ha ricordato che, trattandosi di appello celebrato con rito cartolare non partecipato, non si applicano le norme sul legittimo impedimento dell'imputato a comparire.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen., comma 2.1 (introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n.150)
Introduce la nuova ipotesi di restituzione nel termine per l'imputato giudicato in assenza: salvo rinuncia volontaria, è restituito su sua richiesta nel termine per impugnare anche nei casi di assenza ex art. 420-bis, purché provi di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. La Corte ha applicato questa norma riconoscendo la forza maggiore derivante dalla detenzione all'estero in condizioni di isolamento.
art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022 (disposizione transitoria)
Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi I-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto
La norma transitoria stabilisce l'ambito di applicazione temporale delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022, confermando che l'art. 175 modificato si applica alle sentenze successive all'entrata in vigore. La Corte l'ha richiamata per fondare l'applicabilità del nuovo comma 2.1 al caso.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Regola le ipotesi di assenza legittima o dichiarata; l'art. 175 comma 2.1 opera anche per le assenze dichiarate legittimamente ma non fondate su elementi di certezza o derivanti da sottrazione volontaria, se sussistono le condizioni di mancata conoscenza e impossibilità ad impugnare senza colpa.
art. 420-ter cod. proc. pen.
Disciplina il legittimo impedimento a comparire dell'imputato; la Corte ha precisato che non è applicabile al giudizio di appello celebrato con rito cartolare non partecipato, per il quale non è prevista la comparizione personale dell'imputato.
art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'appello cartolare non partecipato in mancanza della richiesta di partecipazione dell'imputato; la Corte ha ricordato che l'appello è stato celebrato con tale rito e che quindi la mancata partecipazione personale non costituisce di per sé motivo di annullamento.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata dall'istante in relazione all'opzione difensiva da esercitare in appello; la Corte non ha accolto come generica la richiesta di esercitare tale opzione nell'ambito della mera istanza di restituzione nel termine.
Massime di principio
- La detenzione all'estero in condizioni di isolamento e senza contatti con il difensore può costituire causa di forza maggiore idonea a giustificare la restituzione nel termine per proporre impugnazione, se l'imputato prova di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto impugnare senza sua colpa.
- L'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. (introdotto dalla riforma 2022) offre uno strumento specifico per gli imputati giudicati in assenza: la restituzione nel termine non è automatica ma subordinata alla prova negatoria della conoscenza e della colpa.
- Richieste di revoca della sentenza di appello e di rinnovazione del giudizio non vanno formulate in modo generico o 'annesse' all'istanza di restituzione nel termine; vanno proposte con i rimedi e i mezzi processuali previsti in modo formale e separato.
- Se l'appello è celebrato con rito cartolare non partecipato (art. 598-bis), le norme sul legittimo impedimento a comparire dell'imputato non trovano applicazione, dato che non è prevista la comparizione personale.
- La prova documentale e le notizie pubbliche (anche notizie di stampa quando il fatto è notorio) possono contribuire a dimostrare la mancata conoscenza della pendenza del processo e l'impossibilità di contatto, ma la valutazione è comunque di natura cautelare e caso-per-caso.
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