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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21019/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggior imponibile IRPEG per una svalutazione di partecipazione societaria indicata in dichiarazione e poi omessa in una dichiarazione integrativa. La contribuente impugnava l’atto deducendo, tra l’altro, la tardività dell’accertamento, la illegittimità della pretesa fiscale, il difetto di motivazione sulla quantificazione e la rilevanza fiscale della svalutazione. In appello la C.T.R. accoglieva il ricorso della società ritenendo decorsi i termini di accertamento: escludeva infatti sia la proroga biennale prevista dalla normativa sul condono, sia il raddoppio dei termini per reati tributari, reputando decisiva la mancata indicazione, nell’avviso, dei presupposti di fatto del reato e dell’obbligo di denuncia. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione della disciplina sulla proroga biennale dei termini di accertamento, sostenendo che essa operi anche quando il contribuente non possa in concreto avvalersi del condono; 2) violazione della disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento, deducendo che tale raddoppio discende automaticamente dalla ricorrenza di fatti costituenti obbligo di denuncia penale e non richiede una motivazione specifica nell’avviso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla legge sul condono operi non solo quando il contribuente abbia scelto di non avvalersene, ma anche quando non abbia potuto farlo per ragioni giuridiche o di fatto, poiché la ratio della norma è tutelare l’interesse dell’Amministrazione finanziaria al regolare accertamento delle imposte. Ha inoltre affermato che il raddoppio dei termini per accertamento, nei casi in cui sussistano fatti che fanno sorgere l’obbligo di denuncia penale, opera automaticamente e non richiede che l’avviso contenga una specifica motivazione sui presupposti del raddoppio. La sentenza della C.T.R. è stata quindi cassata con rinvio alla stessa C.T.R. in diversa composizione, affinché verifichi la tempestività dell’accertamento secondo i principi indicati e, se del caso, esamini le ulteriori questioni di merito.

Norme richiamate

  • art. 10 L. 27 dicembre 2002, n. 289

    "i contribuenti che non si avvalgono"

    La proroga biennale dei termini di accertamento si applica anche quando il contribuente non possa accedere al condono per ragioni ostative, non solo quando scelga liberamente di non avvalersene.

  • art. 2, comma 44, L. 24 dicembre 2003, n. 350

    È richiamato quale norma di estensione temporale della disciplina del condono rilevante ai fini della proroga dei termini.

  • art. 43, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il raddoppio dei termini di accertamento opera automaticamente al ricorrere di fatti che integrino l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dalla effettiva denuncia o dalla sua indicazione espressa nell’avviso.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La motivazione dell’avviso riguarda l’an e il quantum della pretesa, non la specifica illustrazione delle ragioni del raddoppio dei termini.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’obbligo motivazionale dell’atto impositivo serve a delimitare le ragioni della pretesa tributaria, ma non impone di esplicitare i presupposti del raddoppio dei termini.

  • art. 331 c.p.p.

    È richiamato quale norma che individua l’obbligo di denuncia penale, rilevante ai fini del raddoppio dei termini.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Costituisce il catalogo dei reati tributari cui si collega l’obbligo di denuncia penale che fa scattare il raddoppio dei termini.

  • art. 30 L. 11 marzo 1953, n. 87

    È citato nel motivo di ricorso in relazione all’efficacia delle decisioni di incostituzionalità.

  • art. 30 Cost.

    È richiamato nel motivo di ricorso, senza che dalla sentenza emerga una autonoma ratio applicativa decisiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • La proroga dei termini di accertamento prevista da una disciplina premiale/condonistica per i contribuenti che non si avvalgono dell’agevolazione opera anche quando il contribuente non abbia potuto accedere alla definizione per ostacoli di fatto o di diritto, purché la norma non preveda espressamente deroghe.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento per ipotesi penalmente rilevanti si collega automaticamente alla ricorrenza di fatti che rendono obbligatoria la denuncia penale; non è necessario che l’avviso indichi specificamente tali fatti né che la denuncia sia effettivamente presentata o già prodotta in giudizio.
  • In tema di motivazione dell’atto impositivo, l’obbligo motivazionale concerne la pretesa fiscale quanto all’an e al quantum, ma non si estende alla dimostrazione analitica, nell’avviso, dei presupposti del raddoppio dei termini quando questo discenda ex lege.
  • Nel controllo sulla tempestività dell’accertamento, il giudice deve verificare in concreto, anche con valutazione prognostica ex ante, la sussistenza dei presupposti di legge che giustificano la proroga o il raddoppio dei termini, senza arrestarsi alla sola formale formulazione dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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