Cassazione Civile, Ordinanza n. 37501/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto la dichiarazione di fallimento di una società per azioni; il tribunale aveva respinto l'istanza e la corte d'appello aveva rigettato il reclamo, condannando la reclamante alle spese del grado. In cassazione la ricorrente lamentava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo di avere dedotto in appello un motivo specifico contro la mancata condanna della controparte alle spese della fase prefallimentare e alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, o comunque contro la mancata compensazione di tali spese. Deduceva inoltre, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il comportamento processuale omissivo della resistente aveva reso necessaria la C.T.U.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura sulla violazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. non era specificamente argomentata, poiché il ricorso non chiariva in cosa consistesse la dedotta violazione né perché il principio di soccombenza, richiamato dalla corte territoriale, non dovesse essere applicato dopo il totale rigetto del reclamo. Ha inoltre ritenuto generica e nebulosa la doglianza ex art. 360, n. 5 c.p.c., non conforme ai requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 92 c.p.c.
La censura non era specificamente formulata; in presenza di totale rigetto del reclamo, il principio di soccombenza poteva trovare applicazione piena.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art. 92 c.p.c. a sostegno della censura sulle spese, ma senza adeguata specificazione del vizio dedotto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, ma la doglianza non era sufficientemente specifica.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto generico e non conforme ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
art. 372 c.p.c.
Citato solo nelle indicazioni di domicilio e comunicazioni, senza incidenza sulla decisione.
art. 390 c.p.c.
Citato solo nelle indicazioni di domicilio e comunicazioni, senza incidenza sulla decisione.
art. 83, comma 3, c.p.c.
Citato nelle modalità di conferimento della procura alla difesa, senza rilievo sul merito.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che deduce violazione di legge in materia di spese processuali deve indicare in modo specifico quale sia l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata e perché la regola applicata dal giudice di merito sarebbe erronea.
- La censura contro la regolazione delle spese non è ammissibile se si limita a richiamare astrattamente l'art. 92 c.p.c. o l'art. 111 Cost. senza confrontarsi con la concreta ratio della decisione impugnata, specie quando la lite si sia conclusa con rigetto integrale della domanda o del reclamo.
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. deve individuare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, il cui esame sia stato omesso; doglianze generiche o meramente assertive non soddisfano i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
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