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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19882/2019 del 23/07/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al ricorrente (soci assegnatari)

La controversia

Due soci e prenotatari di alloggi realizzati da una cooperativa edilizia avevano chiesto al Tribunale di Napoli di determinare il costo degli alloggi, previa verifica dei criteri di riparto adottati dalla cooperativa, con specifico riferimento ai coefficienti di piano e di destinazione applicati ai giardini e alle superfici convenzionali, comprese quelle dei box. Avevano inoltre domandato la rettifica dei dati catastali, la restituzione delle maggiori somme versate per l’assegnazione, gli accessori e il risarcimento dei danni. La cooperativa aveva eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e l’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, contestando anche nel merito le domande. Il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la propria incompetenza per materia in favore della sezione specializzata in materia di impresa, fissando un termine di 90 giorni per la riassunzione. Dopo la riassunzione, e intervenuta l’assegnazione in proprietà degli alloggi ai soci e alle rispettive mogli in comunione dei beni, la sezione specializzata aveva ritenuto che le domande, salvo una richiesta istruttoria, non riguardassero rapporti societari, ma diritti esercitati in qualità di acquirenti, e aveva richiesto d’ufficio il regolamento di competenza ex artt. 45 e 47 c.p.c., ritenendo competente la sezione ordinaria del medesimo Tribunale. Le parti private hanno chiesto alla Cassazione di dichiarare inammissibile il conflitto, sostenendo che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata dello stesso Tribunale attiene alla mera ripartizione interna degli affari; in subordine hanno sostenuto la competenza della sezione specializzata. Le Sezioni Unite hanno esaminato la questione processuale dell’ammissibilità del regolamento d’ufficio, senza decidere le domande sostanziali relative agli alloggi.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il regolamento di competenza richiesto d’ufficio dalla sezione specializzata del Tribunale di Napoli. Hanno stabilito che, quando sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa appartengono al medesimo ufficio giudiziario, il loro rapporto riguarda la distribuzione interna degli affari e non una questione di competenza; l’eventuale errata assegnazione va quindi risolta con gli strumenti organizzativi interni, non con il regolamento di competenza. Resta invece una questione di competenza in senso proprio il rapporto con un ufficio giudiziario diverso da quello presso cui è istituita la sezione specializzata, in ragione anche della competenza territoriale. Quanto alla tutela contro l’errata assegnazione interna, la violazione del riparto tra sezioni non determina, di per sé, un vizio di costituzione del giudice; la parte può far valere quale vizio autonomo il fatto che la controversia sia stata decisa in composizione monocratica anziché collegiale, nei termini indicati dagli artt. 50-quater e 161, primo comma, c.p.c. La Corte non ha provveduto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve di contro ritenersi che rientri nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita.

    Il regolamento d’ufficio ex art. 45 c.p.c. è inammissibile quando il conflitto riguarda la ripartizione degli affari tra sezione ordinaria e sezione specializzata appartenenti al medesimo ufficio; è invece configurabile una questione di competenza nel rapporto tra la sezione specializzata e un diverso ufficio giudiziario.

  • art. 158 c.p.c.

    Ora, dato che le sezioni specializzate per l’impresa costituiscono articolazioni interne degli uffici giudiziari ove le stesse sono costituite, ed escluso che ai fini del rispetto del principio di precostituzione del giudice naturale ex art. 25 Cost., rilevino le persone fisiche che compongono dette sezioni, deve concludersi nel senso di ritenere che spetti alla parte, nel caso di violazione del riparto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa, la possibilità di far valere il vizio di nullità della pronuncia emessa, nella sola ipotesi in cui in materia di impresa si sia pronunciato il Giudice monocratico anzichè collegiale, come specificamente previsto dall’art. 50 quater c.p.c., che richiama l’art. 161 c.p.c., comma 1.

    La violazione del riparto interno tra sezione ordinaria e sezione specializzata non integra, di per sé, un vizio di costituzione del giudice rilevante ai sensi dell’art. 158 c.p.c.; la nullità è configurabile nel caso specifico in cui una controversia attribuita alla sezione specializzata sia decisa dal giudice monocratico anziché dal collegio.

  • art. 50-quater c.p.c.

    Ora, dato che le sezioni specializzate per l’impresa costituiscono articolazioni interne degli uffici giudiziari ove le stesse sono costituite, ed escluso che ai fini del rispetto del principio di precostituzione del giudice naturale ex art. 25 Cost., rilevino le persone fisiche che compongono dette sezioni, deve concludersi nel senso di ritenere che spetti alla parte, nel caso di violazione del riparto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa, la possibilità di far valere il vizio di nullità della pronuncia emessa, nella sola ipotesi in cui in materia di impresa si sia pronunciato il Giudice monocratico anzichè collegiale, come specificamente previsto dall’art. 50 quater c.p.c., che richiama l’art. 161 c.p.c., comma 1.

    La decisione monocratica di una controversia che deve essere trattata dalla sezione specializzata in composizione collegiale costituisce il vizio autonomamente deducibile indicato dall’art. 50-quater c.p.c.; la sola assegnazione della causa alla sezione interna errata non comporta tale vizio.

  • art. 161, primo comma, c.p.c.

    Ora, dato che le sezioni specializzate per l’impresa costituiscono articolazioni interne degli uffici giudiziari ove le stesse sono costituite, ed escluso che ai fini del rispetto del principio di precostituzione del giudice naturale ex art. 25 Cost., rilevino le persone fisiche che compongono dette sezioni, deve concludersi nel senso di ritenere che spetti alla parte, nel caso di violazione del riparto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa, la possibilità di far valere il vizio di nullità della pronuncia emessa, nella sola ipotesi in cui in materia di impresa si sia pronunciato il Giudice monocratico anzichè collegiale, come specificamente previsto dall’art. 50 quater c.p.c., che richiama l’art. 161 c.p.c., comma 1.

    La nullità per decisione monocratica anziché collegiale è soggetta al regime di impugnazione richiamato dall’art. 50-quater c.p.c., e può essere fatta valere quale vizio autonomo della pronuncia.

  • art. 25, primo comma, Cost.

    Ciò posto, e nell’ottica di definire specificamente l’ambito della tutela spettante alla parte, va osservato che, per orientamento costante, il principio del giudice naturale precostituito per legge, garantito dall’art. 25 Cost., comma 1, non incide sulla concreta composizione dell’organo giudicante, ma va riferito all’organo giudiziario nel suo complesso, impersonalmente considerato, e può dare luogo a nullità per vizi di costituzione del giudice, ex art. 158 c.p.c.

    Il principio del giudice naturale precostituito per legge riguarda l’organo giudiziario considerato nel suo complesso e non la concreta individuazione dei magistrati assegnati alle sue sezioni; perciò l’assegnazione interna a una sezione diversa non determina, di per sé, una violazione del principio.

Massime di principio

  • Il rapporto tra la sezione ordinaria e la sezione specializzata in materia di impresa appartenenti al medesimo ufficio giudiziario attiene alla distribuzione interna degli affari, non alla competenza in senso tecnico; l’eventuale contrasto sull’assegnazione del fascicolo va risolto mediante gli strumenti organizzativi interni e non è deducibile con il regolamento di competenza.
  • Il rapporto tra una sezione specializzata in materia di impresa e un ufficio giudiziario diverso da quello presso cui essa è istituita può invece integrare una questione di competenza, in particolare quando rileva la competenza territoriale inderogabile attribuita alla sezione specializzata.
  • La specializzazione per materia, considerata isolatamente, non trasforma una sezione interna in un ufficio giudiziario autonomo né dimostra l’esistenza di una competenza distinta rispetto al tribunale di appartenenza.
  • La violazione delle regole interne di assegnazione tra sezione ordinaria e sezione specializzata non comporta, di per sé, nullità per vizio di costituzione del giudice; per le controversie attribuite alla sezione specializzata è invece deducibile il vizio consistente nella decisione monocratica anziché collegiale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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