Cassazione Civile, Sentenza n. 19988/2019 del 24/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI per gli anni 2004-2007 relativi a terreni inseriti dal 1985 nel PRG in zona D produttiva e destinati a polo estrattivo. La Commissione tributaria provinciale di Mantova aveva respinto il ricorso del contribuente; la CTR della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, con sentenza depositata il 12 novembre 2012, aveva rigettato l’appello, ritenendo edificabili i terreni sulla base dello strumento urbanistico generale, anche in assenza di strumenti attuativi, e negando il trattamento agricolo agevolato perché il contribuente non possedeva più la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo. Dopo la morte del contribuente, gli eredi hanno proseguito il giudizio e proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme ICI e dei principi costituzionali, sostenendo che i terreni erano soggetti a vincoli paesaggistici e destinati a uso agricolo, che non vi era attività estrattiva e che eventuali opere richiedevano convenzioni e autorizzazioni; 2) violazione delle norme ICI, assumendo irrilevante la qualifica soggettiva del proprietario per la qualificazione agricola del terreno; 3) omessa pronuncia sulla contestazione delle sanzioni e degli interessi, deducendo l’assenza di coscienza e volontà della violazione e l’incertezza normativa; 4) omessa pronuncia sul dedotto difetto di motivazione degli avvisi, dai quali non sarebbe stato ricostruibile il criterio seguito per determinare il valore degli immobili. Gli eredi hanno inoltre invocato una sentenza passata in giudicato relativa all’IMU 2012 sugli stessi terreni. In via preliminare, la Cassazione ha esaminato la tempestività del controricorso comunale, consegnato per la notifica il 18 luglio 2013, applicando la sospensione dei termini prevista per il Comune dichiarato terremotato.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il controricorso del Comune in ragione della sospensione dei termini applicabile all’ente dichiarato terremotato. Ha escluso l’efficacia preclusiva della sentenza relativa all’IMU 2012, poiché riguardava un tributo e un periodo d’imposta diversi e gli accertamenti in fatto ivi contenuti non avevano efficacia espansiva nel presente giudizio. Il primo motivo è stato respinto: le doglianze, pur prospettate come violazione di legge, chiedevano in realtà una nuova valutazione delle risultanze di causa sulla concreta edificabilità dei terreni, non consentita in sede di legittimità; nel merito, l’inserimento dell’area in zona del PRG suscettibile di attività estrattiva consentiva di considerarla edificabile ai fini ICI, senza che l’assenza di attività estrattiva effettiva, di strumenti attuativi o di autorizzazioni escludesse tale qualificazione. Anche il secondo motivo è stato respinto: per escludere la fabbricabilità in ragione dell’utilizzazione agricola occorrono sia l’effettiva utilizzazione agricola sia il requisito soggettivo della conduzione da parte di un coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale. Nel caso concreto il contribuente era pensionato e non conduceva direttamente il fondo, coltivato dal figlio; non spettava quindi né la qualificazione agricola invocata né il trattamento agevolato. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorso non aveva riportato testualmente il contenuto degli avvisi di accertamento necessario a verificarne la motivazione. Il terzo motivo è stato accolto, ma per una ragione diversa da quella dedotta: le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi e tale intrasmissibilità è rilevabile anche d’ufficio. La Corte ha quindi cassato la sentenza e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha accolto il ricorso dei contribuenti limitatamente alle sanzioni, dichiarandole non dovute. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 4, D.L. n. 74/2012, conv. in L. n. 122/2012
Preliminarmente va ritenuta la tempestività del controricorso, sebbene consegnato per notifica in data 18 luglio 2013, rispetto ad un ricorso pervenuto il 14 maggio 2013, in quanto il Comune di Marcaria è stato dichiarato comune terremotato ai sensi del D.L. n. 74 del 2012, conv. in L. n. 122 del 2012, per cui trova ad esso applicazione la sospensione sino al 30 giugno 2013 di tutti i termini sostanziali e processuali relativi ad attività difensiva e giurisdizionale di cui allo stesso decreto, art. 6, comma 4.
La sospensione dei termini prevista per gli enti dichiarati terremotati si applica anche al termine per la costituzione in giudizio e per il controricorso del Comune.
art. 366 c.p.c.
Nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento.
Chi deduce in cassazione l’inadeguatezza della motivazione di un avviso di accertamento deve riprodurne nel ricorso i passaggi contestati, così da consentire alla Corte la verifica sulla base del solo ricorso; in difetto, la censura è inammissibile.
art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 504/1992
Sulla questione specifica dell’assoggettabilità ad ICI di terreni adibiti a cave, va data continuità al principio di recente affermato da questa Corte secondo cui “In tema di ICI, ove l’area sia adibita ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e suscettibile, in conformità allo stesso, di edificazione, ancorchè limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale”.
Un’area destinata dagli strumenti urbanistici ad attività estrattiva e suscettibile di edificazione, anche solo per fabbricati strumentali, è edificabile ai fini ICI e la base imponibile si determina in base al valore venale.
art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 504/1992, come interpretato dall’art. 11-quaterdecies, comma 16, D.L. n. 203/2005, conv. in L. n. 248/2005, e dall’art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006, conv. in L. n. 248/2006
In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, per l’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, tenuto altresì conto che il detto D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio anche ove esistano possibilità effettive di costruzione, delinea, ai fini fiscali, una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria”.
Ai fini ICI, la qualificazione edificatoria risultante dal PRG adottato è sufficiente per applicare il criterio del valore venale, senza necessità di approvazione regionale o di strumenti attuativi; rileva la potenzialità edificatoria fiscale, anche se la costruzione non sia ancora concretamente realizzata.
art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992
“Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.
La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, determinato considerando ubicazione, indice di edificabilità, destinazione consentita, oneri di adattamento e prezzi medi di aree analoghe.
art. 2, lett. b), D.Lgs. n. 504/1992
Dalla lettura del testo normativo si evince con chiarezza che l’esclusione della fabbricabilità è subordinata sia alla presenza di un requisito oggettivo, dato dall’utilizzazione effettiva per le attività agricole ivi descritte, sia di un requisito soggettivo che coincide con quello di cui al successivo art. 9, comma 1, espressamente richiamato, richiedendosi quindi che il terreno sia posseduto e condotto da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo che esplichino tali attività a titolo principale.
L’esclusione dalla nozione di area fabbricabile per i terreni agricoli richiede congiuntamente l’effettiva utilizzazione agricola e il possesso e la conduzione da parte di un coltivatore diretto o di un imprenditore agricolo a titolo principale.
art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il trattamento agevolato previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare di pensione, avendo ottenuto la cancellazione dall’elenco dei coltivatori diretti.
Il trattamento agevolato previsto per i terreni agricoli spetta soltanto ai soggetti che ricavano dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito; non compete al titolare di pensione cancellato dagli elenchi dei coltivatori diretti.
art. 8 D.Lgs. n. 472/1997
Il sopravvenuto D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 8, ha poi espressamente previsto che “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”, norma applicabile ai procedimenti in corso alla data dell’1 aprile 1998, giusta specifica previsione del D.Lgs. medesimo, art. 25, comma 1.
L’obbligazione di pagare la sanzione amministrativa tributaria non si trasmette agli eredi; la regola si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore indicata dalla disciplina transitoria.
art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997
Il sopravvenuto D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 8, ha poi espressamente previsto che “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”, norma applicabile ai procedimenti in corso alla data dell’1 aprile 1998, giusta specifica previsione del D.Lgs. medesimo, art. 25, comma 1.
La disciplina di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi è applicabile ai procedimenti pendenti alla data individuata dalla norma transitoria.
art. 7 L. n. 689/1981
L’intrasmissibilità agli eredi della sanzione amministrativa pecuniaria, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 7, non costituisce poi oggetto di eccezione in senso proprio, e, poichè la relativa questione attiene alla fattispecie costitutiva del diritto al pagamento della sanzione, risulta rilevabile anche d’ufficio.
L’intrasmissibilità della sanzione amministrativa pecuniaria agli eredi attiene alla stessa esistenza del diritto al pagamento e può essere rilevata d’ufficio.
art. 112 c.p.c.
La sentenza impugnata omesso di pronunciarsi in ordine al denunciato difetto di motivazione degli avvisi, da cui non sarebbe stato possibile evincere il percorso logico giuridico seguito dal Comune per addivenire alla valutazione del valore degli immobili.
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha dichiarato inammissibile la relativa censura per difetto di specificità, senza accertare una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
In tal modo, tuttavia, prescindono totalmente dal considerare che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di Cassazione), mentre la allegazione – come prospettata nella specie – di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, in ordine alla edificabilità delle aree, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge ed attiene alla tipica valutazione del giudice del merito – la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto il diverso aspetto del vizio di motivazione – laddove le suddette critiche si risolvono invece nella inammissibile richiesta di un riesame nel merito della qualificazione dei terreni come fabbricabili.
Il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea interpretazione della fattispecie astratta; la contestazione della ricostruzione concreta dei fatti o della valutazione delle prove attiene invece al giudizio di merito e non può essere riproposta come censura ex n. 3.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la violazione di legge presuppone una contestazione dell’interpretazione della fattispecie normativa astratta; le censure che mirano a rivalutare le risultanze probatorie o la ricostruzione della fattispecie concreta non possono essere convertite in un motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Ai fini ICI, un’area destinata dagli strumenti urbanistici ad attività estrattiva e suscettibile di edificazione, anche limitata a fabbricati strumentali, è edificabile e va valutata secondo il valore venale, anche se l’attività estrattiva non sia concretamente in corso.
- La qualificazione edificatoria ai fini ICI può discendere dal PRG adottato, indipendentemente dall’approvazione regionale e dall’adozione di strumenti attuativi; la nozione fiscale di area edificabile è fondata sulla potenzialità edificatoria.
- L’esclusione della fabbricabilità del terreno per la sua destinazione agricola richiede cumulativamente l’effettiva utilizzazione agricola e il possesso e la conduzione del fondo da parte di un coltivatore diretto o di un imprenditore agricolo a titolo principale.
- Le sanzioni amministrative tributarie non si trasmettono agli eredi; trattandosi di questione attinente alla fattispecie costitutiva del diritto al pagamento, l’intrasmissibilità è rilevabile anche d’ufficio.
- Chi censura in cassazione la valutazione della motivazione di un avviso di accertamento deve riprodurre nel ricorso i passaggi dell’atto contestati; la mancata trascrizione determina l’inammissibilità della censura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 23 lug 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 19882/2019 del 23/07/2019
- Sentenza civile · 23 lug 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 19889/2019 del 23/07/2019
- Sentenza civile · 25 lug 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 20185/2019 del 25/07/2019
- Sentenza civile · 17 lug 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 19191/2019 del 17/07/2019
- Sentenza civile · 17 lug 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 19169/2019 del 17/07/2019
- Sentenza civile · 16 lug 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 18987/2019 del 16/07/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →