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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19889/2019 del 23/07/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

A seguito del rigetto, da parte del giudice dell’opposizione a precetto, dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, il debitore aveva proposto reclamo. Il Tribunale di Latina, con ordinanza del 9 ottobre 2018 resa nel procedimento R.G. n. 3112/2018, aveva dichiarato il reclamo inammissibile, ritenendo che il provvedimento previsto dall’art. 615, primo comma, c.p.c. non fosse reclamabile: la norma non prevede espressamente tale rimedio, l’art. 624 c.p.c. riguarderebbe il solo giudice dell’esecuzione e la misura avrebbe natura non cautelare o soltanto latamente cautelare. Il Procuratore generale, rilevata l’impossibilità di impugnare per cassazione l’ordinanza del Tribunale, ha chiesto ai sensi dell’art. 363, primo comma, c.p.c. l’enunciazione del principio di diritto sulla reclamabilità del provvedimento che decide sull’istanza di sospensione proposta nell’opposizione anteriore all’inizio dell’esecuzione. La questione sottoposta alle Sezioni Unite era dunque se tale provvedimento sia impugnabile con il reclamo cautelare previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c. La richiesta è stata trattata nell’interesse della legge e non come impugnazione proposta da una parte della controversia originaria.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto la richiesta di enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge. Hanno stabilito che il provvedimento con cui il giudice dell’opposizione all’esecuzione proposta prima del suo inizio, ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c., decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo è reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. Il reclamo va proposto al collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico che ha emesso il provvedimento oppure, se questo è stato emesso dal giudice di pace, al collegio del tribunale nel cui circondario ha sede tale giudice. La Corte ha qualificato la sospensione pre-esecutiva come misura cautelare sui generis, funzionale ad anticipare la tutela rispetto alla minaccia esecutiva concreta formulata nel precetto, e ha escluso che la non impugnabilità propria di alcune inibitorie del titolo giudiziale sia estensibile a questa diversa misura. Non è stata disposta cassazione con rinvio: il procedimento era quello di cui all’art. 363 c.p.c. e la Corte ha enunciato il principio richiesto. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per i giudizi di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 363 c.p.c.

    Sussistono i presupposti di ammissibilità della richiesta, come elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte, v. Cass. Sez. U. 18/11/2016, n. 23469): – l’avvenuta pronuncia di almeno uno specifico provvedimento giurisdizionale non impugnato o non ulteriormente impugnabile, tanto meno per Cassazione; – la reputata illegittimità del provvedimento stesso (o, in caso di pluralità di provvedimenti divergenti, di almeno uno di essi), quale indefettibile momento di collegamento ad una controversia concreta; – un interesse della legge, quale interesse pubblico o trascendente quello delle parti della specifica controversia, all’affermazione di un principio di diritto per l’importanza di una sua enunciazione espressa.

    La richiesta del Procuratore generale è ammissibile quando è collegata a un provvedimento concreto non impugnabile o non ulteriormente impugnabile, ne prospetta l’illegittimità e sussiste un interesse pubblico all’enunciazione del principio di diritto.

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    Pertanto, il tenore letterale della disposizione si modella sì sulla contigua fattispecie dell’inibitoria del titolo giudiziale impugnato, ma, poichè questa differisce sensibilmente dall’altra, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, quest’ultima efficacia essendo il presupposto per iniziare non già l’esecuzione in astratto ma come connotata nel precetto, è limitata alle ragioni dell’opposizione al precetto stesso e, quindi, il suo effetto è inibire lo sviluppo processuale consistente negli snodi successivi alla notificazione di quel precetto, cioè l’inizio dell’esecuzione.

    Nell’opposizione proposta prima dell’esecuzione, la sospensione prevista dalla norma tutela rispetto all’esecuzione minacciata attraverso lo specifico precetto e opera nei limiti delle ragioni dedotte con l’opposizione; non costituisce un’impugnazione del titolo.

  • art. 624 c.p.c.

    Pertanto, la norma come novellata in punto di reclamabilità ex art. 669 terdecies c.p.c., benchè in effetti rimasta inserita nella disciplina della sospensione normalmente disposta dal giudice dell’esecuzione una volta che questa sia iniziata, deve potersi estendere anche all’ipotesi della sospensione pre-esecutiva, anch’essa disciplinata dall’art. 615, richiamato nella sua interezza.

    La previsione di reclamabilità dell’art. 624 c.p.c., letta sistematicamente e considerando il richiamo all’art. 615 c.p.c. nella sua interezza, si estende anche al provvedimento di sospensione adottato nell’opposizione a precetto prima dell’inizio dell’esecuzione.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    In definitiva: da un lato, non sussistono le ragioni per estendere la non impugnabilità di sistema propria delle inibitorie in sede di impugnazione del titolo giudiziale, mentre non vi è alcuna espressa sanzione di non impugnabilità; dall’altro lato, la natura di provvedimento cautelare, benchè sui generis, in difetto di norma derogatoria esplicita comporta la reclamabilità ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.

    Il reclamo cautelare è esperibile contro il provvedimento che decide sull’istanza di sospensione pre-esecutiva, poiché la misura ha natura cautelare sui generis e non esiste una disposizione che ne sancisca la non impugnabilità.

  • art. 669-quaterdecies c.p.c.

    tale qualificazione comporta l’applicabilità anche in via immediata dell’art. 669 terdecies c.p.c., sebbene comunque ben possa argomentarsi per un principio generale posto dall’art. 624;

    Il sistema del procedimento cautelare uniforme rileva, per questa misura speciale, quanto meno ai fini dell’applicazione del reclamo previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c.; le norme speciali del processo esecutivo continuano a regolarne gli altri aspetti.

  • art. 623 c.p.c.

    il giudice del processo esecutivo comunque iniziato resterà impossibilitato a discostarsi dalle misure adottate, ma limitatamente alle domande fondate sull’identica causa petendi (ciò che costituisce il presupposto ineliminabile della litispendenza), dal giudice preventivamente adito: la sospensione pre-esecutiva si atteggia quale causa di sospensione esterna per la singola esecuzione comunque intrapresa, da riconoscersi senza formalità dal giudice dell’esecuzione (ai sensi dell’art. 623 e non pure – a meno che non la disponga anche per altri motivi a lui solo sottoposti – dell’art. 624 c.p.c.).

    Se, dopo una sospensione pre-esecutiva, viene comunque iniziata l’esecuzione, il giudice dell’esecuzione deve prendere atto della sospensione esterna disposta dal giudice preventivamente adito quando le domande si fondano sulla stessa causa petendi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Non può infine certo trovare applicazione – per la natura del presente procedimento, che non costituisce un’impugnazione – il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

    L’ulteriore contributo unificato previsto per i giudizi di impugnazione non si applica al procedimento di enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, che non costituisce un’impugnazione.

Massime di principio

  • Il provvedimento con cui il giudice decide sull’istanza di sospensione proposta nell’opposizione all’esecuzione anteriore al suo inizio, ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c., è reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. davanti al collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico che lo ha emesso; se proviene dal giudice di pace, il reclamo spetta al collegio del tribunale nel cui circondario ha sede tale giudice.
  • La sospensione pre-esecutiva dell’efficacia esecutiva del titolo è una misura cautelare sui generis: è funzionale all’opposizione che contesta il diritto di agire in executivis e mira a impedire l’esecuzione come concretamente minacciata con il precetto, nei limiti delle ragioni dedotte.
  • La sospensione pre-esecutiva non è assimilabile alle inibitorie disposte nell’ambito dell’impugnazione di un titolo giudiziale; la non impugnabilità affermata per queste ultime non esclude il reclamo contro la misura prevista dall’art. 615, primo comma, c.p.c.
  • Quando l’opposizione pre-esecutiva e quella relativa all’esecuzione già iniziata si fondano sugli stessi motivi, i poteri cautelari dei rispettivi giudici sono mutuamente esclusivi in ragione della litispendenza: fino all’inizio dell’esecuzione provvede il giudice dell’opposizione pre-esecutiva; dopo, il giudice dell’esecuzione deve dare atto dell’eventuale sospensione esterna già disposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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