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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1687/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava l'omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, del "concordato" raggiunto tra il ricorrente e il Pubblico Ministero: l'accordo era fondato sulla rinuncia ai motivi d'impugnazione e sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente aveva documentato tale intesa ma la Corte d'appello non si era pronunciata né in accoglimento né in rigetto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato per omessa pronuncia. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno, rilevando che la mancata valutazione dell'accordo con il PM costituisce un vizio formale che impedisce la definitiva statuizione. In primo e secondo grado il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 489 cod. pen., con la Corte d'appello che aveva confermato la condanna (riformando solo il trattamento sanzionatorio); la Cassazione ha però cassato la decisione per il vizio indicato.

Norme richiamate

  • art. 489 cod. pen.

    Norma incriminatrice per la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile in primo e secondo grado; la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità ai sensi di questa disposizione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Si tratta della causa di non punibilità invocata nell'accordo (criterio di tenuità del fatto o non punibilità previsto dalla norma). La Corte territoriale avrebbe dovuto valutare se i presupposti per l'applicazione di tale causa ricorressero e motivare il rigetto o l'accoglimento della richiesta; l'omessa valutazione ha determinato l'annullamento.

Massime di principio

  • Quando l'imputato e il Pubblico Ministero documentano un "concordato" o un accordo procedurale con richiesta di applicazione di una causa di non punibilità, il giudice deve esaminare espressamente la richiesta e motivarne l'accoglimento o il rigetto.
  • La mancata pronuncia, anche se implicita, su una richiesta rilevante formulata dalle parti costituisce omessa pronuncia e può determinare l'annullamento della decisione con rinvio per nuovo giudizio.
  • Le domande fondate sull'applicazione di istituti sostanziali (es. art. 131-bis cod. pen.) devono essere adeguatamente documentate in atti: la loro presenza negli atti obbliga il giudice a confrontarsi e a fornire motivazione.
  • In caso di accordo che prevede la rinuncia a motivi d'impugnazione in cambio di benefici (compresa la non punibilità), è essenziale che l'accordo sia riportato in modo chiaro e che il giudice proceda a un controllo dei presupposti giuridici.
  • Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su un punto decisivo, la Cassazione tende ad annullare e a rinviare la causa affinché il giudice di merito esamini la questione nel merito e motivi la decisione.

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