Cassazione Penale, Sentenza n. 24123/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'indagato è accusato di aver presentato alla MCTC di Forlì una patente tunisina falsa per ottenerne la conversione in patente italiana; in esecuzione di decreti del pubblico ministero sono state sequestrate la patente tunisina e la patente italiana risultante dalla conversione. Con ricorso il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha respinto l'istanza di dissequestro, lamentando carenza di motivazione, in particolare perché la difesa aveva prodotto un'attestazione consolaria tunisina che certificava la titolarità e la validità della patente estera e il Tribunale non ha spiegato perché tale produzione non fosse idonea ad escludere la falsificazione; inoltre il ricorrente ha osservato che, se fosse valida la patente estera, non avrebbe senso mantenere in sequestro la patente italiana ottenuta per conversione, dal momento che il requisito previsto dall'art. 136 C.d.S. (possedere una patente estera valida) risultava dimostrato.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso per carenza motivazionale. Ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale del riesame in ordine al sequestro della patente italiana (non direttamente oggetto di falsificazione) e ha censurato l'apparente silenzio del Collegio rispetto all'attestazione prodotta dalla difesa circa la genuinità della patente tunisina. La Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato al Tribunale di Forlì perché riesamini la decisione motivando specificamente, ai sensi dell'art. 253 c.p.p., la funzione probatoria e la necessità del vincolo sia rispetto alla patente italiana (se corpus del reato o cosa pertinente) sia rispetto alla patente tunisina, dando adeguata valutazione alla produzione difensiva.
Norme richiamate
Codice della Strada, art. 136
"La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi"
L'art. 136 stabilisce l'atto amministrativo di ritiro e restituzione della patente convertita all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata; nel caso in esame è stato richiamato per sostenere la rilevanza della patente italiana ottenuta per conversione e per giustificare, a detta del Tribunale, il vincolo probatorio.
Codice di procedura penale, art. 253
Norma che disciplina il sequestro probatorio; la Corte ha richiamato la necessità che il giudice del riesame motivi la rilevanza probatoria del vincolo applicato ai documenti sequestrati (patente tunisina e italiana) e dimostri la sua necessità e proporzionalità.
Codice di procedura penale, art. 325, comma 1
Limita il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione dei provvedimenti di sequestro al vizio di violazione di legge e ai vizi di motivazione tali da renderla mancante o inidonea; la Corte ha applicato questo criterio per censurare la mancanza di motivazione del Tribunale del riesame.
Codice penale, artt. 477, 482, 48, 480
Riferimento alle fattispecie penali contestate all'indagato (reati concernenti la falsificazione e l'uso di documenti falsi); costituiscono il fondamento dell'indagine che ha determinato il sequestro dei documenti.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio di documenti deve essere giustificato con motivazione specifica che chiarisca se il documento è 'corpo del reato' o 'cosa pertinente' e quale funzione probatoria il vincolo assolve.
- Se la difesa produce documentazione ufficiale (per es. attestazione consolare) idonea a sminuire il sospetto di falsità, il giudice del riesame non può limitarsi a richiedere ulteriori accertamenti senza spiegare perché la produzione difensiva non sia convincente; deve valutare e motivare espressamente il valore probatorio di tale produzione.
- La patente italiana ottenuta per conversione può essere sottoposta a sequestro solo se esiste un chiaro nesso probatorio con il reato (ad es. se la conversione è ritenuta il frutto della presentazione di una patente estera falsa); tale nesso deve essere esplicitato nel provvedimento.
- La sottrazione del documento all'uso della difesa (sequestro della patente estera) non può automaticamente impedire che la tutela della genuinità della patente estera sia considerata; il giudice deve considerare l'eventuale pregiudizio difensivo e motivare la necessità degli accertamenti esterni nonostante la produzione difensiva.
- In Cassazione il controllo sulla motivazione è limitato a vizi di legge e a vizi motivazionali gravi: per essere annullato il provvedimento deve mostrare carenze di coerenza, completezza o ragionevolezza tali da rendere incomprensibile l'itinerario logico-giuridico del giudice.
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