Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27336/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la proclamazione di Antonio Decaro quale membro eletto del Parlamento europeo sostenendo che, in quanto Sindaco del Comune di Bari e Sindaco della Città metropolitana di Bari, fosse ineleggibile e dovesse considerarsi decaduto dalla carica elettiva europea per effetto dell'applicazione, tramite l'art. 51 della legge 18/1979, dell'art. 7 del D.P.R. 361/1957 (che impone la decadenza o l'ineleggibilità dei sindaci che non si dimettono entro termini previsti per le elezioni della Camera dei deputati). Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di ineleggibilità e la decadenza di Decaro dalla carica di membro del Parlamento europeo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato la Corte d'appello che aveva ritenuto la normativa speciale sulla elezione dei membri del Parlamento europeo (legge n. 18/1979) assorbente e autosufficiente in tema di eleggibilità e incompatibilità; ha escluso l'applicabilità dell'art. 7 del D.P.R. 361/1957 alle elezioni europee tramite il generico rinvio di cui all'art. 51 della legge 18/1979. Ne consegue che i sindaci dei comuni oltre 15.000 abitanti e i sindaci metropolitani possono essere eletti al Parlamento europeo purché ottemperino all'obbligo di optare entro 30 giorni dalla proclamazione previsto dall'art. 6 della legge 18/1979 (obbligo che nel caso di specie è stato assolto da Decaro). Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Legge n. 18/1979

    art. 4 (requisiti di eleggibilità); art. 6 (cause di incompatibilità e diritto/obbligo di opzione entro 30 giorni dalla proclamazione); art. 51: "Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati..."

    La legge 18/1979 contiene una disciplina organica e specifica per le elezioni europee: fissa i requisiti di eleggibilità e le incompatibilità (art.6) e prevede il meccanismo dell'opzione. Il rinvio all'ordinamento per la Camera dei deputati (art.51) va inteso limitatamente alle norme effettivamente compatibili col sistema europeo; non può esser usato per introdurre, per analogia, cause di ineleggibilità non previste dalla legge speciale.

  • D.P.R. n. 361/1957

    art. 7, quinto comma: "L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c)" (norma che vale per l'elezione alla Camera dei deputati)

    L'art.7 del DPR 361/1957 disciplina ineleggibilità e decadenze per le elezioni politiche nazionali e non si applica automaticamente alle elezioni europee per effetto del rinvio generico dell'art.51 della legge 18/1979 quando la disciplina speciale europea prevede regole diverse (es. diritto di opzione).

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamati princìpi costituzionali (art. 51 in tema di eleggibilità; art. 3 e 48 per parità e partec. politica) che impongono restrizioni alla eleggibilità interpretate restrittivamente: le norme che limitano il diritto elettorale passivo devono essere tassative e non estese per analogia.

  • Legge n. 90/2004

    Ha esteso, tra l'altro, talune cause di incompatibilità (come l'inclusione dei sindaci) nell'ambito della legge 18/1979; conferma che il legislatore ha disciplinato specificamente incompatibilità per il Parlamento europeo.

  • Art. 360 c.p.c.

    Norma processuale che definisce i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione, violazione di legge, ecc.).

  • Legge n. 87/1953 (art. 23)

    Prevede la possibilità di prospettare questioni di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale; il ricorso aveva chiesto, in via subordinata, l'innalzamento della questione che la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Per le elezioni del Parlamento europeo la legge speciale (n. 18/1979) prevale: occorre applicare le regole di eleggibilità e incompatibilità specificamente previste da quella legge, salvo il rinvio a norme del testo unico per la Camera dei deputati solo "in quanto applicabili".
  • Il rinvio contenuto nell'art. 51 della legge 18/1979 va interpretato restrittivamente: risultano applicabili al sistema europeo solo le disposizioni compatibili col diverso sistema elettorale e con la disciplina speciale (no automatismi per norme di ineleggibilità proprie delle politiche nazionali).
  • Le cause di ineleggibilità sono eccezioni al principio costituzionale di accesso alle cariche elettive e devono essere fissate con chiarezza dalla legge; non possono essere estese per analogia o tramite rinvii generici quando la legge speciale regolamenta specificamente la materia.
  • Quando la legge sulle elezioni europee prevede meccanismi di incompatibilità gestibili ex post (es. diritto/obbligo di opzione entro 30 giorni dalla proclamazione), il soggetto che opta correttamente non può essere dichiarato ineleggibile a posteriori per applicazioni di norme nazionali diverse.
  • In pratiche simili occorre verificare: a) se la norma contestata è espressamente prevista nella legge speciale per le elezioni europee; b) se il rinvio alle norme nazionali è limitato dalla formula "in quanto applicabili"; c) se l'intervento richiesto riguarda incompatibilità gestibili mediante opzione o vere e proprie cause di ineleggibilità preclusive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.