Cassazione Civile, Sentenza n. 27284/2025 del 13/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.1840/2023 lamentando che il giudice di secondo grado avesse esteso a loro pregiudizio il "giudicato esterno" formatosi in pregresse decisioni (Corte d'Appello n.3841/2012 e Cass. n.19265/2018) su due profili distinti: (1) la qualificazione come azione personale della domanda di restituzione del vano seminterrato (che, secondo le ricorrenti, renderebbe il giudicato inefficace nei confronti degli aventi causa ai sensi dell'art. 111 c.p.c. per le azioni personali), e (2) l'estensione del giudicato alle domande di natura reale (chiusura di tre finestroni di aerazione e rimozione di un pergolato per violazione dell'art. 907 c.c.) senza aver verificato la necessaria trascrizione delle domande giudiziali e dei titoli di acquisto; in subordine lamentavano la mancata declaratoria di insussistenza dell'effetto del giudicato rispetto alla rimozione del pergolato. Il ricorso articolava tre censure: prima relativa alla natura personale dell'azione di restituzione e all'inefficacia del giudicato verso gli aventi causa; seconda relativa alla non opponibilità del giudicato per le azioni reali in assenza di trascrizione; terza subordinata relativa alla rimozione del pergolato.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il primo motivo ritenendo corretta la valutazione del giudice d'appello secondo cui la sentenza formatasi aveva definitivamente qualificato la domanda di restituzione come azione personale e, trattandosi di azione non trascrivibile, il giudicato è efficace nei confronti degli aventi causa ex art. 111 c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo: per le domande di natura reale (actio negatoria/distanze legali) soggette a trascrizione ex artt.2652-2653 c.c., l'efficacia diretta del giudicato nei confronti dell'avente causa è subordinata alla rilevazione della trascrizione della domanda giudiziale e al confronto temporale con la trascrizione del titolo dell'avente causa; l'impugnata sentenza non ha esaminato correttamente il fatto decisivo (mancata trascrizione delle domande giudiziali) e pertanto è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione per decidere nel merito le domande reali riproposte. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Disposta la regolazione delle spese di cassazione in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 111 c.p.c.
Regola l'efficacia del giudicato nei confronti degli aventi causa: la sentenza pronunciata contro l'alienante o il suo successore a titolo universale spiega effetti anche contro il successore a titolo particolare, salvo le deroghe per l'acquisto in buona fede dei mobili e per la trascrizione; per le azioni trascrivibili la opposibilità al successore richiede verifica delle trascrizioni.
art. 2909 c.c.
Principio generale sull'efficacia degli accertamenti contenuti nella sentenza passata in giudicato nei confronti delle parti, eredi e aventi causa che abbiano acquistato dopo il passaggio in giudicato; la Corte ha tuttavia chiarito che nel caso di successione intervenuta in pendenza del giudizio si applica primariamente l'art.111 c.p.c., non l'art.2909 c.c., quando rilevano questioni di trascrizione per diritti immobiliari.
art. 2652 c.c.
Elenca le domande trascrivibili nei registri immobiliari; le azioni reali atte a far valere diritti reali o vincoli sull'immobile rientrano nelle categorie la cui domanda può/doit essere trascritta.
art. 2653 c.c.
Ulteriori norme sulle domande trascrivibili; la trascrizione della domanda giudiziale protegge l'attore e rende opponibile il processo agli eventuali acquirenti intervenuti.
art. 907 c.c.
Norma sulle distanze legali tra costruzioni; le domande volte a far rispettare distanze (es. rimozione pergolato) sono azioni reali soggette a trascrizione (actio negatoria/tutele reali).
art. 360 c.p.c.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di norme processuali e di diritto, vizio della motivazione e omissione di esame di fatto decisivo).
art. 348-ter c.p.c.
Prevede limiti di ammissibilità del ricorso per "doppia conforme"; la Corte ha escluso la sua applicazione nel caso perché la decisione di secondo grado non si era allineata completamente alla prima e il giudicato esterno era stato invocato come causa di estinzione della domanda.
Massime di principio
- Distinguere sempre la natura della domanda: azione personale (non trascrivibile) vs azione reale (trascrivibile).
- Per successioni a titolo particolare intervenute durante il giudizio l'efficacia del giudicato si governa dall'art.111 c.p.c.: per azioni personali il giudicato può essere efficace contro l'avente causa anche senza trascrizione; per azioni reali l'opponibilità richiede la trascrizione della domanda giudiziale e il confronto temporale con la trascrizione del titolo dell'avente causa.
- La prova della trascrizione (della domanda giudiziale e del titolo di acquisto) è fondamentale: l'assenza di trascrizione può impedire l'estensione del giudicato agli aventi causa per domande reali.
- Il giudice d'appello deve, anche d'ufficio, delimitare i confini di operatività del giudicato quando la questione influisce sull'ordine pubblico del "bis in idem", e non può omettere l'accertamento di fatti storici decisivi (es. trascrizioni).
- In situazioni similari, prima di acquistare o far valere diritti su immobili coinvolti in contenziosi in corso, verificare la trascrizione delle domande giudiziali e, se si è parte che subentra, valutare quale regime (efficacia diretta o riflessa) si applica alla specie.
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