Sentenza n. 6232/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto n. 1174 del 26/06/2025, emesso dal direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione, Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici, Divisione 3, Anticorruzione, trasparenza e controlli interni, con cui si è disposta l'interdittiva della società ricorrente a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; - della nota prot. 10373 del 26/06/2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione, Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici, Divisione 3, Anticorruzione, trasparenza e controlli interni, unitamente alla quale è stato trasmesso il decreto interdittivo all'impresa ricorrente, all'ANAC - area vigilanza ed al Provveditorato Interregionale per la Sicilia e la Calabria; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, adottato a seguito della sospensione dell'attività imprenditoriale per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto interdittivo e la relativa nota di trasmissione, deducendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la tardiva adozione del decreto rispetto al termine di 45 giorni indicato dalla circolare ministeriale n. 1733 del 2006, l'insussistenza dei presupposti della misura, il difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione dei principi di buon andamento e proporzionalità. In particolare, ha sostenuto che le violazioni accertate durante l'ispezione del cantiere, consistenti nella mancanza di protezioni verso il vuoto, fossero imputabili all'impresa affidataria, cui sarebbe spettata la realizzazione e la gestione delle opere provvisionali di sicurezza, e non alla società ricorrente. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità delle censure rivolte contro il provvedimento presupposto di sospensione dell'attività imprenditoriale, non impugnato tempestivamente, e ha sostenuto che l'interdizione costituisca un atto vincolato e automatico, conseguente all'efficacia della sospensione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e, per il resto, infondato. Sono state dichiarate inammissibili le censure con cui la società contestava il merito dell'accertamento ispettivo, la riferibilità delle violazioni e la propria estraneità alle opere provvisionali, perché tali questioni riguardavano il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, notificato il 7 maggio 2025 e non impugnato entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 29 c.p.a.; il provvedimento presupposto era quindi divenuto definitivo. Le censure direttamente rivolte contro il decreto interdittivo sono state respinte. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, durante tutto il periodo di efficacia della sospensione è vietato all'impresa contrattare con le pubbliche amministrazioni e il provvedimento di sospensione deve essere comunicato al Ministero per l'adozione dell'interdizione. L'interdizione è stata qualificata come misura accessoria, vincolata e meramente ricognitiva, non avente autonoma natura sanzionatoria: il Ministero deve limitarsi a prendere atto dell'esistenza e dell'efficacia della sospensione, senza poter rivalutare la gravità delle violazioni o la loro imputabilità. La mancata comunicazione di avvio non vizia l'atto, trattandosi di attività vincolata priva di margini di discrezionalità, con applicazione dell'art. 21-octies l. n. 241/1990. Il termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale n. 1733/2006 è stato ritenuto ordinatorio e il suo eventuale superamento non determina l'illegittimità del decreto, in assenza di irragionevolezza. È stato inoltre escluso che il decorso del tempo potesse fondare un legittimo affidamento sulla mancata adozione dell'interdizione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
per tutto il periodo di efficacia della sospensione dell’attività imprenditoriale, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione
L'interdizione a contrarre costituisce effetto automatico, accessorio e vincolato della sospensione efficace dell'attività imprenditoriale; il Ministero deve adottarla senza margini di discrezionalità quanto all'an e al contenuto.
art. 29 c.p.a.
termine decadenziale di sessanta giorni
La mancata impugnazione tempestiva del provvedimento di sospensione ne determina la definitività e preclude la contestazione indiretta della sua legittimità nel giudizio contro il successivo provvedimento interdittivo.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
comunicazione di avvio del procedimento
Non è necessaria la comunicazione di avvio quando l'amministrazione adotta un atto vincolato privo di margini di discrezionalità.
art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241
atto vincolato, privo di margini di discrezionalità
Il vizio relativo alla mancata comunicazione di avvio non conduce all'annullamento di un atto vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
circolare ministeriale n. 1733 del 2006
Il termine per l'adozione dell'interdizione ha natura ordinatoria e il suo superamento non comporta, di per sé, l'illegittimità dell'atto.
Massime di principio
- L'interdizione a contrarre prevista dall'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, quando consegue a una sospensione dell'attività imprenditoriale ancora efficace, è una misura accessoria, vincolata e meramente ricognitiva, non una sanzione autonoma: l'amministrazione competente deve adottarla senza rivalutare il merito, la gravità o l'imputabilità delle violazioni accertate dall'organo ispettivo.
- La mancata impugnazione del provvedimento presupposto di sospensione dell'attività imprenditoriale entro il termine decadenziale preclude la contestazione indiretta, nel giudizio contro l'interdizione, dei fatti, delle violazioni e della loro riferibilità soggettiva posti a fondamento della sospensione.
- Quando l'interdizione è atto vincolato e privo di margini di discrezionalità, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento e la relativa omissione non comporta l'annullamento ai sensi dell'art. 21-octies l. n. 241/1990.
- Il termine previsto da una circolare ministeriale per l'adozione dell'interdizione ha natura ordinatoria, salvo diversa previsione normativa; il suo superamento non determina l'illegittimità dell'atto in assenza di specifici profili di irragionevolezza.
- Il decorso del tempo successivo alla sospensione efficace non può generare un legittimo affidamento sulla mancata adozione dell'interdizione, quando quest'ultima costituisce effetto direttamente previsto dalla legge.
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