Sentenza n. 1727/2026 - Catania, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 1204/2024 emesso dal Tribunale di Siracusa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1204/2024 del Tribunale di Siracusa, recante la condanna del Comune al pagamento di somme di denaro
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha proposto ricorso per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 1204/2024, divenuto definitivamente esecutivo il 18 giugno 2025, con il quale il Comune era stato condannato al pagamento di 119.861 euro, oltre interessi e spese. Dedotti pagamenti parziali, la ricorrente ha affermato che residuava un credito di 59.780,58 euro, oltre interessi, non corrisposto nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il giudizio è stato rinviato per consentire alla ricorrente di produrre la prova della notificazione del titolo esecutivo al Comune, necessaria ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha dichiarato di non poter recuperare la prova della notifica originaria e di aver effettuato una nuova notifica il 9 ottobre 2025, ma non ha prodotto documentazione comprovante né la notifica originaria né quella successiva, nonostante gli ordini e i rinvii disposti dal Tribunale.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la preventiva notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscano condizioni di ammissibilità dell'azione esecutiva, applicabili anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Poiché la ricorrente non ha fornito la prova documentale della notificazione del titolo, né prima dell'avvio del giudizio né successivamente, il requisito non è stato dimostrato. L'inammissibilità è stata pronunciata anche in considerazione del mancato adempimento agli incombenti istruttori disposti con le ordinanze n. 2884/2025 e n. 2/2026. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
La preventiva notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e l'inutile decorso del termine di 120 giorni costituiscono condizioni di ammissibilità dell'azione esecutiva, applicabili anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro da parte di un'amministrazione pubblica, la preventiva notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituiscono condizioni di ammissibilità dell'azione.
- La parte che agisce in ottemperanza deve fornire la prova documentale della notificazione del titolo esecutivo; la mera dichiarazione di aver effettuato la notifica, anche se resa dopo l'avvio del giudizio, non è sufficiente.
- La mancata produzione della prova della notificazione del titolo esecutivo determina l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza, anche quando il giudice abbia assegnato alla parte termini e rinvii per regolarizzare la documentazione.
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