Ordinanza n. 17/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. 179719.U del 10.10.2025, avente ad oggetto “Istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art.9 del D. Lgs. n. 190/2024 per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico a terra denominato “CSPV CORTEMAGGIORE II” di potenza pari a 8,58 MWp localizzato nel Comune di CORTEMAGGIORE (PC) – Società AEI SOLAR PROJECT XXV s.r.l. – Comunicazione improcedibilità istanza”, con la quale l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE), Servizio Autorizzazioni e concessioni di Piacenza ha comunicato alla odierna ricorrente la “improcedibilità” della istanza di autorizzazione unica presentata, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024, dalla società in data 1.10.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto, rispetto al provvedimento impugnato, ivi compresa: la nota prot. n. 0330022.U del 1.4.2025 con la quale la Regione Emilia Romagna – area Valutazione impatto ambientale e autorizzazioni ha comunicato alla odierna ricorrente la “improcedibilità dell’istanza” di verifica di assoggettabilità a VIA, presentata ai sensi dell’art. 10 della L.R. 4/2018 e dell’art. 19 del D.lgs. 152/2006, dalla società in data 20.3.2025; nonché, laddove possa occorrere, il parere prot. n. 536325 del 24/05/2024, adottato dalla Regione Emilia-Romagna – Settore Governo e Qualità del Territorio nella parte in cui ha affermato che gli “impianti fotovoltaici non possono essere intesi quali impianti e/o stabilimenti industriali come definiti dall’art. 268, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 152/2006”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di ARPAE che ha dichiarato improcedibile l’istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico a terra, nonché gli atti connessi relativi all’improcedibilità dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la nota con cui ARPAE ha comunicato l’improcedibilità dell’istanza di autorizzazione unica presentata ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 190/2024 per un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 8,58 MWp nel Comune di Cortemaggiore. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti e connessi, tra cui la nota regionale che aveva dichiarato improcedibile l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e, ove occorrente, il parere regionale secondo cui gli impianti fotovoltaici non possono essere qualificati come impianti o stabilimenti industriali ai sensi dell’art. 268, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti né le specifiche censure articolate dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi fissato la trattazione del ricorso alla pubblica udienza del 29 aprile 2026. Non è stata resa una valutazione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati, né sono stati esaminati nel merito i motivi di ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 190/2024
Richiamato quale fondamento normativo dell’istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico.
art. 10 l.r. Emilia-Romagna 4/2018
Richiamato quale base normativa dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA.
art. 19 d.lgs. 152/2006
Richiamato insieme alla normativa regionale per la verifica di assoggettabilità a VIA.
art. 268, comma 1, lett. h), d.lgs. 152/2006
Richiamato in relazione alla qualificazione degli impianti fotovoltaici come impianti o stabilimenti industriali.
art. 55 c.p.a.
La disciplina cautelare consente al giudice, quando le esigenze della parte possono essere tutelate con la sollecita definizione del merito, di fissare la discussione del ricorso nel merito ai sensi del comma 10.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato applicato per fissare direttamente la trattazione del merito alla pubblica udienza, ritenendo sufficiente la sollecita definizione del giudizio invece della sospensione cautelare.
Massime di principio
- Quando, nella fase cautelare, le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può non adottare una misura cautelare sospensiva e fissare la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La fissazione della causa ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione anticipata sulla fondatezza dei motivi di ricorso né sulla legittimità degli atti impugnati.
- Nella fase cautelare le spese possono essere compensate quando il giudice si limita a fissare la sollecita trattazione del merito senza definire la controversia.
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