Regolamento (UE) 2026/911
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/911 della Commissione, del 27 aprile 2026, che modifica le norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 per quanto riguarda l’aggiornamento degli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali di cui a tale regolamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali rilevanti ai fini del trattamento prudenziale delle esposizioni ai sensi di Solvibilità II. Vengono aggiunte ulteriori tipologie di enti territoriali francesi e lettoni, mentre sono eliminati gli enti regionali del Regno Unito a seguito della Brexit. La modifica è tecnica, direttamente applicabile e mira ad assicurare che gli elenchi restino allineati ai criteri di classificazione previsti dalla normativa di settore.
Aggiornamento degli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali ai fini del trattamento prudenziale delle esposizioni in ambito Solvibilità II.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), limitatamente alla classificazione delle esposizioni verso talune amministrazioni regionali e autorità locali. Incide sugli elenchi contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011, che individuano le amministrazioni regionali e locali le cui esposizioni possono essere trattate come esposizioni verso l’amministrazione centrale. L’aggiornamento riguarda in particolare nuove tipologie di enti territoriali della Francia e della Lettonia e la soppressione delle amministrazioni regionali del Regno Unito dagli elenchi.
Aggiornamento degli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali ai fini di Solvibilità II
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/911 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 per aggiornare gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali rilevanti ai fini del trattamento prudenziale delle esposizioni nel quadro della direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II). Il provvedimento risponde all’esigenza di mantenere tali elenchi coerenti con i criteri di classificazione previsti dalla normativa di settore e con gli sviluppi istituzionali intervenuti, inclusa l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.
Contesto normativo e base giuridica
Il regolamento si fonda sull’articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE ed è adottato sulla base di un progetto di norme tecniche di attuazione presentato da EIOPA. Nei considerando si precisa che l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha svolto consultazioni pubbliche, analizzato i costi e benefici e consultato il gruppo delle parti interessate nel settore assicurativo e riassicurativo istituito dal regolamento (UE) n. 1094/2010.
Modifiche agli elenchi nazionali
La modifica principale riguarda l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011.
- Per la Francia, il punto 5 è sostituito e comprende ora le seguenti categorie: "région", "département", "commune", "collectivité à statut particulier" e "établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre".
- Per la Lettonia, viene inserito il punto 6 bis, che include "valstspilsētas pašvaldība" e "novada pašvaldība".
- Il punto 15 è soppresso, con conseguente eliminazione delle amministrazioni regionali del Regno Unito dagli elenchi.
Effetti sul trattamento prudenziale delle esposizioni
L’inclusione di nuove tipologie di amministrazioni regionali e autorità locali comporta che le esposizioni verso tali soggetti possano essere trattate come esposizioni verso l’amministrazione centrale, secondo quanto previsto dalla direttiva 2009/138/CE. L’aggiornamento degli elenchi serve quindi a garantire un’applicazione uniforme e aggiornata delle regole prudenziali per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.
Entrata in vigore e natura giuridica
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi nazionali
L’articolo 1 modifica l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011. Per la Francia, il punto 5 è sostituito includendo le categorie "région", "département", "commune", "collectivité à statut particulier" ed "établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre". Per la Lettonia, è inserito il nuovo punto 6 bis con le categorie "valstspilsētas pašvaldība" e "novada pašvaldība".
Soppressione delle amministrazioni regionali del Regno Unito
Il punto 15 dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 è soppresso, in coerenza con l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.
Base giuridica e finalità tecnica
Il regolamento si fonda sull’articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE ed è adottato sulla base del progetto di norme tecniche di attuazione elaborato da EIOPA. La finalità è mantenere aggiornati gli elenchi delle amministrazioni regionali e locali le cui esposizioni sono trattate come esposizioni verso l’amministrazione centrale.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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