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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/908

Regolamento delegato (UE) 2026/908 della Commissione, del 27 aprile 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni relative all’attestato privato per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e l’inclusione di determinati prodotti a base di cereali, ortaggi o legumi preparati o conservati, frutta, frutta a guscio, salse, condimenti e prodotti della confetteria nell’elenco dei prodotti composti esenti

Normativa europea32026R0908

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il regime UE dei prodotti composti a lunga conservazione esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Da un lato, allinea il riferimento all’attestato privato previsto per l’ingresso nell’Unione alla disciplina del regolamento delegato (UE) 2022/2292, come modificata nel 2025; dall’altro, estende l’elenco delle merci esentate a ulteriori prodotti composti ritenuti a basso rischio. La modifica opera tramite la sostituzione di una disposizione dell’articolo 3 e dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2021/630.

Modifica l’elenco dei prodotti composti a lunga conservazione esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e allinea le regole sull’attestato privato alle nuove prescrizioni UE.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti composti a lunga conservazione che entrano nell’Unione da paesi terzi o loro regioni e che, in base al regolamento delegato (UE) 2021/630, sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Riguarda gli operatori del settore alimentare chiamati a rispettare le prescrizioni sull’attestato privato di cui all’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292. L’intervento incide sull’elenco dei prodotti esenti, includendo ulteriori categorie a basso rischio; non introduce deroghe territoriali specifiche ed è applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/630 sui prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

Il regolamento delegato (UE) 2026/908 interviene sul sistema europeo dei controlli ufficiali per i prodotti composti a lunga conservazione, aggiornando sia il rinvio alle prescrizioni documentali sia l’elenco delle merci escluse dai controlli ai posti di controllo frontalieri. La Commissione richiama il regolamento (UE) 2017/625 come base giuridica e motiva l’intervento con l’esigenza di coordinare il regime dei prodotti esenti con la disciplina dell’attestato privato e di tenere conto del rischio sanitario limitato di alcune nuove categorie merceologiche.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento delegato (UE) 2021/630 stabilisce l’elenco dei prodotti composti a lunga conservazione esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Successivamente, il regolamento delegato (UE) 2022/2292 ha disciplinato le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di talune merci destinate al consumo umano, compresi i prodotti composti, prevedendo all’articolo 22 l’attestato privato. Il regolamento delegato (UE) 2025/637 ha poi modificato tale articolo introducendo una deroga per i prodotti composti che non contengono prodotti trasformati di origine animale, salvo le capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti; per questo la Commissione ritiene necessario allineare il regolamento (UE) 2021/630 a tale nuova impostazione.

Ambito oggettivo e soggettivo

L’atto riguarda i prodotti composti a lunga conservazione che entrano nell’Unione da paesi terzi o loro regioni e gli operatori del settore alimentare che li importano o li presentano ai fini dell’ingresso. La disciplina incide sui controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e sui documenti di accompagnamento richiesti, con effetto in tutti gli Stati membri. Non emergono esclusioni territoriali o temporali particolari, oltre alla decorrenza generale dell’entrata in vigore.

Attestato privato: allineamento della disciplina

Il cuore della modifica è la sostituzione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/630. Da ora, i prodotti composti a lunga conservazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), devono essere conformi alle prescrizioni relative all’attestato privato previste dall’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292. La modifica ha la funzione di coordinare il regime degli esoneri con la disciplina sull’ingresso delle partite di merci destinate al consumo umano, evitando disallineamenti interpretativi e applicativi.

Estensione dell’elenco dei prodotti esenti

Il regolamento sostituisce integralmente l’allegato del regolamento delegato (UE) 2021/630. L’elenco, costruito sulla nomenclatura combinata, include ora ulteriori categorie di prodotti composti che non necessitano di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, tra cui:

  • prodotti della confetteria e cioccolato bianco o altre preparazioni alimentari contenenti cacao;
  • paste alimentari, tagliatelle e cuscus;
  • prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, come cereali da prima colazione, muesli, granola, popcorn, bastoncini e snack soffiati di mais;
  • prodotti della panetteria, biscotteria, cracker, cialde e prodotti tostati;
  • olive ripiene di pesce, chips di patate e snack croccanti di patate, ortaggi o legumi preparati o conservati, frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante contenenti miele quale unico ingrediente di origine animale;
  • estratti e preparazioni a base di caffè, tè o mate, e succedanei torrefatti del caffè;
  • miso e salsa di soia contenenti una piccola quantità di brodo di pesce, salse contenenti estratti di ostrica o di pesce, preparazioni per salse e condimenti contenenti miele quale unico ingrediente di origine animale;
  • brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale;
  • integratori alimentari confezionati per il consumatore finale e caramelle, gomme e simili con edulcoranti sintetici anziché zucchero, contenenti prodotti trasformati di origine animale;
  • liquori.

Sistema dei codici NC e tecnica di esenzione

L’allegato chiarisce che la selezione delle merci è effettuata mediante i codici della nomenclatura combinata. Il codice può essere riportato senza "ex" quando l’intero gruppo di prodotti è esente; se invece solo talune voci del codice sono comprese nell’esenzione, il codice è preceduto da "ex". Questo aspetto è rilevante, in pratica, per la corretta classificazione doganale e per verificare se una partita sia effettivamente sottratta ai controlli ufficiali frontalieri.

Entrata in vigore e portata applicativa

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Allineamento dell’attestato privato

L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/630 è sostituito: i prodotti composti a lunga conservazione di cui al paragrafo 1, lettera a), devono conformarsi alle prescrizioni relative all’attestato privato di cui all’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292. La modifica recepisce l’adeguamento introdotto dal regolamento delegato (UE) 2025/637, che ha previsto una deroga all’attestato privato per i prodotti composti che non contengono prodotti trasformati di origine animale diversi dalle capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti.

Estensione dell’elenco dei prodotti esenti

L’allegato del regolamento delegato (UE) 2021/630 è sostituito per includere ulteriori prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Sono richiamate, tra le altre, categorie di prodotti a base di cereali, pasta, prodotti della panetteria e biscotteria, dolciumi, cioccolato e preparazioni alimentari, ortaggi e legumi preparati o conservati, frutta e frutta a guscio, salse e condimenti, integratori alimentari e liquori, purché rispettino le prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

Criterio del basso rischio

La Commissione motiva l’estensione dell’esenzione sul presupposto che i prodotti elencati presentano un basso rischio per la salute umana e animale. In particolare, vengono menzionati prodotti a base di cereali come popcorn e snack soffiati di mais, chips di patate e snack croccanti di patate, ortaggi o legumi preparati o conservati, frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante contenenti miele quale unico ingrediente di origine animale, salse contenenti estratti di ostrica o di pesce, preparazioni per salse e salse preparate e condimenti con miele quale unico ingrediente di origine animale, nonché caramelle, gomme e simili con edulcoranti sintetici anziché zucchero.

Regime dei codici NC e uso di "ex"

L’allegato spiega che l’elenco si basa sulla nomenclatura combinata (NC) e chiarisce il significato dei codici NC, inclusi i codici preceduti da "ex". Quando un codice a quattro, sei o otto cifre non è preceduto da "ex", tutti i prodotti composti rientranti in quel codice sono esenti, salvo diversa indicazione; se invece solo alcuni prodotti specifici all’interno del codice sono esentati, il codice è preceduto da "ex".

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialidogane e nomenclatura combinatacommercio degli alimenti

Testo integrale

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