Regolamento (UE) 2026/916
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, del 27 aprile 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di proteine di piselli dalla Cina, ritenendo accertati in via preliminare dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale. La Commissione ha applicato la metodologia del valore normale costruito sulla base di costi e prezzi esenti da distorsioni, ritenendo il Brasile paese rappresentativo appropriato. Sono previste aliquote individuali per alcuni esportatori collaboranti e una aliquota residuale per tutte le altre importazioni dalla RPC.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di proteine di piselli ad alto tenore proteico, con contenuto proteico calcolato sul peso a secco superiore al 65 %, in qualsiasi stato fisico, anche testurizzate, originarie della Repubblica popolare cinese, classificate nei codici NC/TARIC indicati nell’articolo 1. Sono interessate sia le importazioni dei produttori espressamente elencati con aliquote individuali, sia tutte le altre importazioni originarie della RPC; è inoltre prevista la presentazione di fattura commerciale valida per applicare i dazi individuali. Il regolamento opera dalla sua entrata in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, con efficacia provvisoria nel corso del procedimento antidumping. Restano esclusi i codici TARIC espressamente non ricompresi a seguito dell’istruttoria (come indicato nei considerando).
Dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese
Il regolamento dà attuazione all’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1036 e istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni di proteine di piselli dalla Cina. La Commissione, dopo aver aperto l’inchiesta il 29 agosto 2025 e aver acquisito elementi istruttori e verifiche in loco, ha ritenuto sussistenti dumping, pregiudizio notevole e nesso causale, con conseguente necessità di adottare misure per evitare un ulteriore deterioramento dell’industria unionale.
Ambito dell’inchiesta e definizione del prodotto
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da proteine di piselli ad alto tenore proteico, con tenore proteico sul peso a secco superiore al 65 %, in ogni stato fisico, comprese le forme testurizzate. Il testo richiama specifici codici NC e TARIC, aggiornati nel corso del procedimento a seguito della verifica di ulteriori classificazioni doganali rilevanti; alcuni codici TARIC inizialmente ipotizzati sono stati invece esclusi perché non corrispondenti al prodotto in esame.
La Commissione ha respinto le richieste di esclusione delle proteine di piselli testurizzate e di quelle con tenore proteico inferiore all’80 %, ritenendo che tali prodotti condividano le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base, la stessa funzione e un comune processo produttivo essenziale. È stato inoltre affermato che le differenze di costo, forma o destinazione di mercato non sono di per sé idonee a escludere il prodotto dalla definizione dell’inchiesta.
Procedura, parti interessate e campionamento
La Commissione ha aperto l’inchiesta sulla base di una denuncia presentata dalla coalizione ad hoc dei produttori dell’Unione di proteine di piselli per conto dell’industria unionale. Ha inoltre disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144, poi modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2581 per includere ulteriori codici NC. Le parti interessate sono state invitate a partecipare, a presentare osservazioni e a chiedere audizioni.
Ai fini dell’istruttoria è stato utilizzato il campionamento: tre produttori dell’Unione sono stati selezionati come campione rappresentativo; non vi è stato campione di importatori indipendenti per assenza di collaborazione; tra i produttori esportatori cinesi sono stati selezionati due gruppi, ritenuti rappresentativi di circa il 70 % delle esportazioni verso l’Unione fra i soggetti collaboranti. Il gruppo Jianyuan non ha poi chiesto un esame individuale nei termini utili.
Dumping, distorsioni significative e paese rappresentativo
La Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che in Cina sussistano distorsioni significative tali da rendere inappropriato l’uso dei prezzi e costi interni cinesi per il calcolo del valore normale. La valutazione si fonda sulla relazione della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia cinese e su ulteriori elementi: forte intervento pubblico, ruolo del PCC, pianificazione industriale, distorsioni dei costi del lavoro, accesso al credito, politiche settoriali e presenza di imprese controllate o orientate dallo Stato.
Per la costruzione del valore normale la Commissione ha individuato come paese rappresentativo il Brasile, dopo aver escluso Argentina, Turchia e altri possibili paesi per carenza di dati affidabili o per la presenza di distorsioni nei prezzi delle materie prime e nei dati di mercato. Ai fini della ricostruzione dei costi esenti da distorsioni, sono stati utilizzati dati brasiliani per materie prime, lavoro, energia, acqua e vapore, oltre a dati di bilancio di Caramuru Alimentos S.A. per SGAV e profitti.
Valore normale, prezzo all’esportazione e margini di dumping
Il valore normale è stato costruito franco fabbrica sulla base di costi di produzione esenti da distorsioni, spese generali di produzione, SGAV e profitti. I fattori produttivi principali comprendono pisello giallo, pisello giallo biologico, acido cloridrico, soda caustica liquida, agente antischiuma, energia elettrica, gas naturale, acqua, vapore e sottoprodotti; per i piselli gialli biologici è stata applicata una maggiorazione del 57 % rispetto al riferimento del pisello giallo.
Il prezzo all’esportazione è stato calcolato sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili, con gli adeguamenti necessari per riportarlo allo stadio franco fabbrica e per tener conto di trasporto, assicurazione, movimentazione, costi accessori, credito, commissioni e spese bancarie. I margini di dumping provvisori risultano pari al 40,5 % per il gruppo Sanjia, al 67,4 % per il gruppo Shuangta, al 40,5 % per gli altri esportatori collaboranti e al 67,4 % per tutte le altre importazioni dalla RPC.
Pregiudizio all’industria dell’Unione e nesso causale
L’industria dell’Unione è composta da sei produttori e ha subito, secondo la Commissione, un pregiudizio notevole. Pur in presenza di un aumento del consumo unionale, la produzione è diminuita del 19 %, l’utilizzo degli impianti è sceso dal 90 % al 74 %, i prezzi di vendita sono calati del 14 % e la redditività è passata da un lieve utile nel 2022 a perdite significative nel 2023, 2024 e nel periodo dell’inchiesta.
La Commissione ha ritenuto che le importazioni cinesi abbiano esercitato una forte pressione concorrenziale: i volumi importati sono cresciuti complessivamente del 23 % nel periodo in esame, con una quota di mercato che ha toccato il 48 % nel 2023 e si è attestata al 30 % nel periodo dell’inchiesta. Il prezzo delle importazioni cinesi è stato costantemente inferiore a quello dell’industria dell’Unione e al suo costo di produzione, con undercutting medio ponderato superiore al 35 %. Sono stati esaminati anche altri fattori (importazioni da paesi terzi, esportazioni dell’industria unionale, andamento del consumo, aumento dei costi), ma non sono stati ritenuti idonei a spezzare il nesso causale tra dumping e pregiudizio.
Interesse dell’Unione e livello delle misure
La Commissione ha concluso che l’adozione di misure provvisorie è nell’interesse dell’Unione, in quanto consentirebbe all’industria unionale di recuperare redditività, investimenti e capacità produttiva, senza imporre oneri sproporzionati a importatori e utilizzatori. Sono stati inoltre considerati gli interessi dei fornitori a monte, che dipendono dalla tenuta della filiera unionale.
Quanto al livello della misura, la Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore confrontando margini di dumping e margini di pregiudizio. Il margine di pregiudizio è risultato pari all’81,9 % per Sanjia e al 130,8 % per Shuangta; poiché il dazio viene limitato al più basso tra dumping e pregiudizio, restano applicabili le aliquote del 40,5 % e del 67,4 % già indicate per i diversi soggetti.
Adempimenti per gli operatori e aspetti doganali
Per beneficiare dell’aliquota individuale, gli importatori devono presentare una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica firmata e datata dal responsabile dell’emittente, con identificazione del fabbricante cinese e del codice TARIC addizionale. Le autorità doganali possono comunque effettuare controlli ulteriori e richiedere documentazione supplementare.
Il regolamento dispone anche la cessazione della registrazione delle importazioni, ma mantiene la conservazione dei dati relativi ai prodotti immessi in consumo nei 90 giorni precedenti l’entrata in vigore, in vista di eventuali misure definitive o della chiusura del procedimento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio provvisorio
È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di proteine di piselli originarie della RPC. Le aliquote sono fissate, in via generale, al 67,4 % per le altre importazioni originarie della RPC, al 40,5 % per il gruppo Sanjia e per gli altri esportatori collaboranti elencati nell’allegato, e al 67,4 % per il gruppo Shuangta.
Definizione del prodotto e classificazione doganale
Il prodotto coperto comprende proteine di piselli con tenore proteico sul secco superiore al 65 %, di ogni stato fisico e anche testurizzate. Il regolamento elenca i codici NC/TARIC rilevanti e specifica che le aliquote individuali si applicano solo alle importazioni del prodotto fabbricato dai soggetti indicati e correttamente documentato.
Fattura commerciale valida e garanzia
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3. In mancanza della fattura, si applica il dazio residuale. L’immissione in libera pratica è inoltre subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
Termini per osservazioni e audizioni
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore. Le richieste di audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni di calendario dall’entrata in vigore, con possibile accoglimento discrezionale delle richieste tardive da parte del consigliere-auditore.
Cessazione della registrazione delle importazioni
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144. I dati raccolti sui prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore restano conservati fino all’eventuale entrata in vigore di misure definitive o alla chiusura del procedimento.
Durata provvisoria e rapporti con la fase definitiva
Le risultanze sono espressamente qualificate come provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva. La Commissione precisa che le eventuali misure definitive e la possibile applicazione retroattiva saranno oggetto di successiva valutazione.
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