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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/909

Regolamento (UE) 2026/909 della Commissione, del 27 aprile 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’impiego di Benzyl Salicylate, di Triphenyl Phosphate, di Ammonium Silver Zinc Aluminium Silicate, dell’alluminio, dei sali di zinco idrosolubili, dell’olio di vetiver acetilato, di Citral, di HC Blue No. 18, di HC Red No. 18, di HC Yellow No. 16, di Hydroxypropyl-p-phenylenediamine e del suo sale dicloridrato e di DHHB nei prodotti cosmetici

Normativa europea32026R0909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro europeo sui cosmetici alla luce dei pareri del CSSC su varie sostanze impiegate come fragranze, conservanti, coloranti per tinture per capelli, ingredienti contenenti alluminio e filtro UV. Introduce nuove restrizioni quantitative, aggiunge una sostanza all’elenco dei divieti, riqualifica una sostanza come conservante autorizzato e precisa nuove condizioni di purezza per DHHB. Le modifiche riguardano gli allegati II, III, V e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 e sono in parte immediatamente applicabili, in parte soggette a periodi transitori.

Modifica del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici per introdurre nuove restrizioni, divieti e condizioni d’uso per alcune sostanze cosmetiche e aggiornare i relativi allegati.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti cosmetici immessi sul mercato dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nonché ai relativi ingredienti e formulazioni contenenti le sostanze elencate nel regolamento: Benzyl Salicylate, Triphenyl Phosphate, Ammonium Silver Zinc Aluminium Silicate, ingredienti contenenti alluminio, sali di zinco idrosolubili, Acetylated Vetiver Oil, Citral, HC Blue No. 18, Hydroxypropyl-p-phenylenediamine e suo sale dicloridrato, HC Yellow No. 16, HC Red No. 18 e DHHB. Incide su fabbricanti, importatori e distributori di cosmetici, con effetti immediati o differiti a seconda della sostanza; prevede anche esclusioni o limitazioni per sostanze già disciplinate in altri allegati del regolamento 1223/2009. Le nuove regole si applicano secondo le date indicate nell’allegato, in particolare con alcune decorrenze dal 1o gennaio 2027 e dal 1o luglio 2028 (o 1o agosto 2028 per HC Yellow No. 16 e HC Red No. 18).

Regolamento (UE) 2026/909 della Commissione: modifica del regolamento cosmetici

Il regolamento aggiorna il regolamento (CE) n. 1223/2009 sulla base dei più recenti pareri del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC). L’intervento mira a rafforzare la tutela della salute umana nei cosmetici, fissando limiti d’uso, imponendo divieti e precisando condizioni di purezza e di etichettatura per alcune sostanze impiegate come fragranze, conservanti, coloranti e filtro UV.

Contesto e ratio dell’intervento

Nei considerando la Commissione richiama le valutazioni scientifiche rese dal CSSC su sostanze già in uso o recentemente oggetto di scrutinio per possibili effetti endocrini, sensitizzanti, genotossici o di esposizione sistemica. In più casi il CSSC ha ritenuto le sostanze sicure solo entro determinate concentrazioni, imponendo quindi un adeguamento puntuale degli allegati del regolamento cosmetici; per Triphenyl Phosphate, invece, il parere non ha consentito di escludere rischi e ha portato al divieto.

Ambito materiale delle modifiche

Il regolamento interviene sugli allegati II, III, V e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009:

  • allegato II: elenco delle sostanze vietate;
  • allegato III: elenco delle sostanze soggette a restrizioni;
  • allegato V: elenco dei conservanti autorizzati;
  • allegato VI: elenco dei filtri UV autorizzati.

Le modifiche si concentrano su sostanze specificamente individuate e si applicano ai cosmetici immessi sul mercato dell’Unione, con decorrenze differite per alcune categorie al fine di consentire l’adeguamento dell’industria.

Triphenyl Phosphate: divieto assoluto

La sostanza Triphenyl Phosphate (CAS 115-86-6) viene inserita nell’allegato II come sostanza vietata. La misura riflette l’assenza di dati sufficienti per escludere potenziali rischi, inclusa la possibile genotossicità. Sono previsti due termini transitori:

  • dal 1o gennaio 2027 i prodotti cosmetici contenenti Triphenyl Phosphate e non conformi alle restrizioni non possono essere immessi sul mercato dell’Unione;
  • dal 1o luglio 2028 gli stessi prodotti non possono più essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione.

Sostanze fragranze allergeniche: Benzyl Salicylate e Citral

Per Benzyl Salicylate (allegato III, voce 75) il regolamento sostituisce integralmente la disciplina previgente e stabilisce limiti massimi per varie categorie di prodotto. Restano inoltre gli obblighi di menzione in etichetta quando la sostanza supera lo 0,001 % nei prodotti da non sciacquare e lo 0,01 % nei prodotti da sciacquare.

Per Citral (allegato III, voce 70) il regolamento conferma la logica di restrizione per categorie di prodotto e aggiorna i limiti in funzione del rischio di sensitizzazione. In particolare, il testo prevede limiti specifici per prodotti per le labbra, deodoranti e antitraspiranti, prodotti per gli occhi, profumi, prodotti per la pelle da non sciacquare, prodotti per il cavo orale, prodotti per capelli/barba e baffi e prodotti per la zona anogenitale. Anche qui permane l’obbligo di indicazione come "Citral" in etichetta oltre le soglie previste.

Sali di zinco idrosolubili nei prodotti per l’igiene orale

La voce 24 dell’allegato III viene riformulata per disciplinare i sali di zinco idrosolubili impiegati soprattutto nei dentifrici e nei collutori. I limiti sono differenziati per età e tipo di prodotto:

  • dentifrici destinati a utilizzatori di età superiore a un anno: 1 % in zinco;
  • dentifrici destinati a bambini tra sei mesi e un anno: 0,72 % in zinco;
  • collutori destinati a utilizzatori di età superiore a sei anni: 0,1 % in zinco;
  • altri prodotti: 1 % in zinco.

Ammonium Silver Zinc Aluminium Silicate: da sostanza vietata a conservante autorizzato

La zeolite d’argento e di zinco viene rimossa dal divieto generale con l’esclusione delle condizioni previste nell’allegato V, voce 61, ed è contestualmente inserita nell’allegato V come conservante autorizzato. L’uso è limitato a:

  • deodoranti spray;
  • fondotinta in polvere; con concentrazione massima dell’1 %. Inoltre, il tenore di argento nella sostanza non deve superare il 2,5 %.

Ingredienti contenenti alluminio: nuovi limiti per categorie di prodotto

Il regolamento introduce la voce 379 nell’allegato III per gli ingredienti contenenti alluminio non già coperti da altre voci o allegati. I limiti sono espressi in alluminio e differenziati per tipologia di cosmetico. Tra i principali:

  • 7,73 % in Al per antitraspiranti o deodoranti non aerosol;
  • 3,24 % in Al per antitraspiranti o deodoranti aerosol;
  • 3,18 % in Al per dentifrici;
  • 14,62 % in Al per prodotti per le labbra;
  • 23 % in Al per prodotti per il trucco;
  • 10,59 % in Al per prodotti per il viso da non sciacquare;
  • 2 % in Al per talco in polvere.

Per alcune categorie il testo richiama anche precauzioni aggiuntive, in particolare per prodotti solari che possano comportare esposizione inalatoria e per i prodotti destinati ai bambini.

Acetylated Vetiver Oil: limiti di impiego e stabilizzazione

La voce 380 dell’allegato III disciplina l’uso dell’olio di vetiver acetilato come fragranza. I limiti massimi sono:

  • 0,9 % nei profumi;
  • 0,05 % nei deodoranti;
  • 0,05 % nei prodotti per il trucco;
  • 0,1 % nei prodotti da non sciacquare non rientranti nelle categorie precedenti;
  • 0,2 % nei prodotti da sciacquare.

Per tutte le categorie, la materia prima deve essere stabilizzata con l’1 % di alfa-tocoferolo.

Coloranti per tinture per capelli: HC Blue No. 18, Hydroxypropyl-p-phenylenediamine, HC Yellow No. 16 e HC Red No. 18

Il regolamento introduce o aggiorna le voci relative ad alcuni coloranti usati nelle tinture per capelli, con limiti differenti per prodotti ossidativi e non ossidativi.

Per HC Blue No. 18 la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,35 % dopo miscelazione in condizioni di ossidazione; per le tinture non ossidative il limite è anch’esso dello 0,35 %. Per Hydroxypropyl-p-phenylenediamine e il suo sale dicloridrato il limite è del 2 % nelle tinture ossidative. Per HC Yellow No. 16 i limiti sono pari all’1 % nelle tinture ossidative e all’1,5 % nelle non ossidative. Per HC Red No. 18 i limiti sono pari all’1,5 % nelle tinture ossidative e allo 0,5 % nelle non ossidative.

Per i prodotti per capelli soggetti a queste voci è prescritta un’avvertenza standard: i coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche; il prodotto non è destinato a persone di età inferiore a 16 anni; sono richieste istruzioni d’uso e avvertenze aggiuntive, tra cui il divieto di applicazione in presenza di determinate condizioni del cuoio capelluto o dopo precedenti reazioni allergiche.

DHHB come filtro UV: limite di impurità da DnHexP

La voce 28 dell’allegato VI viene sostituita per confermare DHHB come filtro UV autorizzato nei cosmetici, mantenendo la concentrazione massima del principio attivo al 10 %. La novità principale riguarda l’impurezza da di-n-esil ftalato (DnHexP), che non deve superare 10 ppm come tracce inevitabili nella sostanza. Il regolamento precisa inoltre che i prodotti non conformi non possono essere immessi sul mercato dell’Unione dal 1o gennaio 2027 e non possono essere messi a disposizione dal 1o luglio 2028.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati del regolamento cosmetici

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III, V e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 secondo quanto previsto nell’allegato del nuovo regolamento.

Triphenyl Phosphate: divieto e periodo transitorio

La sostanza Triphenyl Phosphate (CAS 115-86-6) è aggiunta all’allegato II, voce 1752, come sostanza vietata nei prodotti cosmetici. I prodotti non conformi non possono essere immessi sul mercato dell’Unione dal 1o gennaio 2027 né messi a disposizione sul mercato dal 1o luglio 2028.

Benzyl Salicylate: nuove restrizioni di concentrazione

La voce 75 dell’allegato III è sostituita con limiti specifici per Benzyl Salicylate nei diversi tipi di prodotto. Sono confermati anche gli obblighi di indicazione in etichetta oltre le soglie di 0,001 % nei prodotti da non sciacquare e 0,01 % nei prodotti da sciacquare.

Citral: nuove restrizioni e obblighi di etichettatura

La voce 70 dell’allegato III è aggiornata con limiti massimi differenziati per categoria di prodotto, tra cui 0,11 % nei prodotti per le labbra, 0,032 % in deodoranti e antitraspiranti, 0,65 % nei prodotti per gli occhi e 0,35 % nei prodotti per il cavo orale. Resta l’obbligo di indicazione in etichetta come "Citral" se la concentrazione supera 0,001 % nei prodotti da non sciacquare o 0,01 % nei prodotti da sciacquare.

Sali di zinco idrosolubili: revisione dei limiti nei prodotti orali

La voce 24 dell’allegato III viene sostituita per includere acetato di zinco, cloruro di zinco, gluconato di zinco, citrato di zinco, glutammato di zinco e solfato di zinco, con limiti differenziati: 1 % in zinco per dentifrici destinati a utilizzatori di età superiore a un anno, 0,72 % per dentifrici destinati a bambini tra sei mesi e un anno, 0,1 % in zinco per collutori destinati a utilizzatori di età superiore a sei anni, 1 % in zinco per altri prodotti.

Ammonium Silver Zinc Aluminium Silicate: rimozione dai divieti e autorizzazione come conservante

La zeolite d’argento e di zinco è mantenuta nel divieto dell’allegato II solo con esclusione delle condizioni previste nell’allegato V, voce 61, ed è inserita nell’allegato V come conservante autorizzato per deodoranti spray e fondotinta in polvere, fino all’1 %, a condizione che il tenore di argento non superi il 2,5 %.

Ingredienti contenenti alluminio: limiti di concentrazione

È inserita nell’allegato III la voce 379 per gli ingredienti contenenti alluminio non già disciplinati altrove, con limiti massimi espressi in Al per categoria di prodotto: ad esempio 7,73 % per antitraspiranti/deodoranti non aerosol, 3,24 % per aerosol, 3,18 % nei dentifrici, 23 % nei prodotti per il trucco, 10,59 % nei prodotti per il viso da non sciacquare e 2 % nel talco in polvere.

Acetylated Vetiver Oil: limiti di uso come fragranza

È inserita nell’allegato III la voce 380 per l’olio di vetiver acetilato, con limiti massimi differenziati: 0,9 % nei profumi, 0,05 % nei deodoranti e nei prodotti per il trucco, 0,1 % nei prodotti da non sciacquare e 0,2 % nei prodotti da sciacquare; per tutte le categorie è richiesta la stabilizzazione con l’1 % di alfa-tocoferolo nella materia prima.

HC Blue No. 18, Hydroxypropyl-p-phenylenediamine, HC Yellow No. 16 e HC Red No. 18: limiti nelle tinture per capelli

Sono introdotte o aggiornate le voci 381, 382, 383 e 384 dell’allegato III per i coloranti destinati a tinture per capelli. HC Blue No. 18 è limitato allo 0,35 %; Hydroxypropyl-p-phenylenediamine e il suo sale dicloridrato al 2 %; HC Yellow No. 16 all’1 % nelle tinture ossidative e all’1,5 % nelle non ossidative; HC Red No. 18 all’1,5 % nelle ossidative e allo 0,5 % nelle non ossidative. Sono inoltre previste specifiche avvertenze in etichetta per i prodotti per capelli.

DHHB: limite di impurità da DnHexP

La voce 28 dell’allegato VI è sostituita per mantenere DHHB come filtro UV autorizzato, fissando un limite massimo di 10 ppm per il di-n-esil ftalato (DnHexP) come impurità sotto forma di tracce inevitabili nella sostanza. I prodotti non conformi non potranno essere immessi sul mercato dal 1o gennaio 2027 né messi a disposizione dal 1o luglio 2028.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisicurezza dei consumatorisostanze chimicheetichettaturamercato interno

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