Regolamento (UE) 2026/1003
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1003 della Commissione, del 27 aprile 2026, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o maggio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per i melassi del settore dello zucchero, i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi all’importazione e dei dazi addizionali applicabili dal 1° maggio 2026. Le misure sono adottate in attuazione del quadro della PAC e delle specifiche norme UE sulle importazioni nel settore dello zucchero. Con l’adozione del nuovo atto viene abrogato il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2026/120, in modo da assicurare l’aggiornamento tempestivo degli importi applicabili.
Fissazione, a decorrere dal 1° maggio 2026, dei prezzi rappresentativi e dei relativi dazi all’importazione e dazi addizionali per i melassi del settore dello zucchero (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00).
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di melassi del settore dello zucchero classificati ai codici NC 1703 10 00 (melassi di canna) e 1703 90 00 (melassi di barbabietola). Rileva ai fini della determinazione dei prezzi rappresentativi, dei dazi all’importazione e, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa di base, dei dazi addizionali. Si applica dal 1° maggio 2026; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2026/120.
Fissazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi per i melassi nel settore dello zucchero
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1003 della Commissione aggiorna, per i melassi del settore dello zucchero, i prezzi rappresentativi e i corrispondenti importi dei dazi all’importazione e dei dazi addizionali. L’intervento si inserisce nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, con riferimento in particolare agli articoli 183 e 193 bis, nonché alle norme applicative contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 e nel regolamento delegato (UE) 2023/2835.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama che, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, il prezzo CIF all’importazione dei melassi è considerato il "prezzo rappresentativo" ai fini dell’articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. I considerando chiariscono inoltre che i prezzi CIF non riferiti alla qualità tipo devono essere adeguati in funzione della quantità offerta, secondo l’articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, e che i prezzi rappresentativi devono essere stabiliti per ciascuna campagna di commercializzazione.
Ambito oggettivo di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente le importazioni di melassi classificati nei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00. Gli importi fissati nell’allegato si applicano a decorrere dal 1° maggio 2026 e sono espressi in euro per 100 kg netti di prodotto considerato. L’allegato precisa che gli importi sono determinati per la qualità tipo definita all’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
Prezzi rappresentativi e meccanismo dei dazi
Il regolamento attua il meccanismo previsto dall’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835. In base a tale disciplina, se il prezzo CIF rappresentativo dei melassi, maggiorato del dazio all’importazione applicabile, supera 8,21 EUR/100 kg, il dazio all’importazione è sospeso e sostituito dall’importo fissato dalla Commissione. Inoltre, qualora vi sia una differenza tra il prezzo limite del prodotto e il prezzo CIF rappresentativo, sono dovuti dazi addizionali all’importazione ai sensi dell’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
Importi fissati per i codici NC interessati
Per il codice NC 1703 10 00, relativo ai melassi di canna, l’allegato fissa un prezzo rappresentativo di 17,45 EUR/100 kg netti e un dazio all’importazione pari a 0; il dazio addizionale non è applicabile. Per il codice NC 1703 90 00, relativo ai melassi di barbabietola, il prezzo rappresentativo è pari a 2,94 EUR/100 kg netti, il dazio all’importazione è pari a 0,35 EUR/100 kg netti e il dazio addizionale è pari a 1,80 EUR/100 kg netti.
Abrogazione e decorrenza
Con l’articolo 2 il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2026/120, che aveva fissato gli importi precedenti con decorrenza dal 15 gennaio 2026. L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, al fine di garantire un rapido adeguamento degli importi applicabili e un accesso equo al mercato dell’Unione per i melassi importati.
Disposizioni principali
Determinazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi
L’articolo 1 rinvia all’allegato per i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali applicabili ai melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00. Gli importi sono fissati in EUR per 100 kg netti di prodotto considerato e valgono a decorrere dal 1° maggio 2026.
Abrogazione del regolamento precedente
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2026/120, che disciplinava gli stessi prodotti a decorrere dal 15 gennaio 2026.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Importi indicati nell’allegato
Per il codice NC 1703 10 00 il prezzo rappresentativo è 17,45 EUR/100 kg netti e il dazio all’importazione è pari a 0; il dazio addizionale non è indicato. Per il codice NC 1703 90 00 il prezzo rappresentativo è 2,94 EUR/100 kg netti, il dazio all’importazione è 0,35 EUR/100 kg netti e il dazio addizionale è 1,80 EUR/100 kg netti. Per la qualità tipo, gli importi sono fissati secondo l’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 27 apr 2026Regolamento (UE) 2026/912
- Regolamento · 27 apr 2026Regolamento (UE) 2026/908
- Regolamento · 27 apr 2026Regolamento (UE) 2026/909
- Regolamento · 27 apr 2026Regolamento (UE) 2026/911
- Regolamento · 27 apr 2026Regolamento (UE) 2026/916
- Regolamento · 27 apr 2026Regolamento (UE) 2026/926
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →