Regolamento (UE) 2026/926
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/926 del Consiglio, del 27 aprile 2026, che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive per la situazione in Myanmar/Birmania. Modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013, sostituendo le voci relative a 33 persone e 9 entità e sopprimendo la voce di una persona deceduta. Le modifiche riflettono il riesame del Consiglio sulla base degli sviluppi politici e repressivi nel Paese, inclusa la prosecuzione del controllo militare e delle violazioni dei diritti umani. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell’elenco di persone fisiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania, mediante modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi inclusi nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013, nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania. L’intervento riguarda in particolare la revisione delle voci dell’elenco sanzionatorio: soppressione di una persona deceduta, aggiornamento/sostituzione di 33 persone fisiche e 9 entità. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento delle misure restrittive UE sul Myanmar/Birmania
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/926 aggiorna le misure restrittive dell’Unione relative al Myanmar/Birmania, intervenendo sul regolamento (UE) n. 401/2013. La revisione discende dal riesame periodico dell’elenco dei soggetti sanzionati e tiene conto dell’evoluzione della situazione politica e dei persistenti profili di repressione e violazioni dei diritti umani nel Paese.
Contesto e finalità
Il Consiglio richiama il regolamento di base del 2013 e, in particolare, l’articolo 4 decies quale base giuridica dell’atto di esecuzione. Nei considerando si afferma che l’elenco contenuto nell’allegato IV è stato riesaminato e che, a seguito di tale verifica, occorre aggiornare le posizioni di 33 persone fisiche e 9 entità, oltre a eliminare una voce relativa a una persona deceduta.
Ambito di applicazione
L’atto incide esclusivamente sull’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013, cioè sulla lista dei soggetti sottoposti a misure restrittive connesse alla situazione in Myanmar/Birmania. Non introduce un nuovo quadro sanzionatorio, ma aggiorna il perimetro soggettivo delle misure già esistenti. Le modifiche riguardano sia persone fisiche sia persone giuridiche, entità e organismi, con particolare attenzione a figure apicali del regime militare, organi di governo de facto, imprese controllate dalle forze armate e soggetti economici che sostengono il regime.
Modifiche alle persone fisiche elencate
Nella sezione delle persone fisiche di cui all’articolo 4 bis viene soppressa la voce 16. Nella sezione delle persone fisiche di cui all’articolo 14 bis vengono sostituite le voci elencate nell’allegato, con aggiornamento delle informazioni identificative, dei motivi dell’inserimento e delle date di listaggio. Le nuove motivazioni descrivono, in particolare, il ruolo di soggetti quali Min Aung Hlaing, Soe Win, Mya Tun Oo, Dwe Aung Lin, Ye Win Oo, Wunna Maung Lwin e altri esponenti militari o politici nel colpo di Stato del 1o febbraio 2021, nella gestione del Consiglio di amministrazione dello Stato e poi della State Security and Peace Commission (SSPC), nonché nelle gravi violazioni dei diritti umani, nella repressione della libertà di espressione e di riunione e nella compromissione della democrazia e dello Stato di diritto.
Aggiornamento delle entità e degli organismi sanzionati
La sezione relativa alle persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 4 bis sostituisce le voci di 9 soggetti. Tra questi figurano conglomerate controllate dal Tatmadaw, come Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd e Myanmar Economic Corporation Limited, imprese statali strategiche nei settori delle risorse naturali e dell’energia, come Myanma Gems Enterprise, Myanma Timber Enterprise, No. 1 Mining Enterprise, Myanma Oil and Gas Enterprise e No. 2 Mining Enterprise, oltre al State Administration Council/State Security and Peace Commission. Le motivazioni evidenziano che tali soggetti generano entrate e sostegno materiale al regime militare, contribuendo alla sua capacità di perpetrare repressione e violazioni dei diritti umani.
Effetti pratici per operatori e professionisti
Per gli operatori economici e i professionisti che assistono clienti con interessi in Myanmar/Birmania, il regolamento comporta la necessità di aggiornare tempestivamente le liste di screening, verificare eventuali rapporti contrattuali o finanziari con i soggetti aggiunti o modificati e considerare l’impatto delle misure restrittive su pagamenti, investimenti, partnership e operazioni commerciali. La lettura delle motivazioni contenute nell’allegato è essenziale per identificare soggetti collegati direttamente o indirettamente al regime militare o a settori che lo finanziano.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 aprile 2026. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013
L’articolo 1 dispone che l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato opera un aggiornamento puntuale della lista sanzionatoria relativa al Myanmar/Birmania.
Riesame dell’elenco e aggiornamento delle voci
Dai considerando risulta che il Consiglio ha riesaminato l’elenco di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive e ha ritenuto opportuno modificare le voci relative a 33 persone e 9 entità, nonché sopprimere la voce di una persona deceduta.
Soppressione e sostituzione di voci di persone fisiche
Nella rubrica "A. Persone fisiche di cui all’articolo 4 bis" è soppressa la voce 16. Nella rubrica "A. Persone fisiche di cui all’articolo 14 bis" sono sostituite numerose voci, con aggiornamento dei dati identificativi, delle funzioni ricoperte, dei motivi dell’elencazione e delle date di inserimento nell’elenco.
Aggiornamento delle voci di persone giuridiche, entità e organismi
Nella rubrica "B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 4 bis" sono sostituite le voci relative a 9 soggetti, tra cui conglomerate e imprese statali legate al Tatmadaw, la State Administration Council/State Security and Peace Commission, e altri organismi economici o istituzionali collegati al regime militare.
Entrata in vigore e efficacia diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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