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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/912

Regolamento delegato (UE) 2026/912 della Commissione, del 27 aprile 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri concernenti i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno

Normativa europea32026R0912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il regime di comunicazione dei prezzi alla produzione nel settore ortofrutticolo per consentire alla Commissione di monitorare l’aglio, prodotto sensibile ai fini del nuovo quadro di sorveglianza dei mercati. A tal fine, modifica l’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891 inserendo una specifica voce per l’aglio. L’intervento è collegato al regolamento (UE) 2026/687, che richiede un monitoraggio regolare di importazioni, esportazioni, produzione e prezzi. L’atto entra in vigore rapidamente, il terzo giorno successivo alla pubblicazione, per coordinarsi con l’applicazione delle clausole di salvaguardia richiamate nei considerando.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 aggiungendo l’aglio all’elenco degli ortofrutticoli per i quali gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i prezzi alla produzione sul mercato interno.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, limitatamente agli obblighi di comunicazione alla Commissione dei prezzi alla produzione registrati sul mercato interno per taluni ortofrutticoli. La modifica riguarda specificamente l’aglio, inserito nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891, con riferimento alle varietà indicate, al calibro 45-60 mm e a imballaggi da circa 2-5 kg. Sono menzionati come Stati membri interessati Spagna, Francia, Italia, Romania, Portogallo e Polonia. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica del regime di comunicazione dei prezzi alla produzione per l’aglio

Il regolamento delegato (UE) 2026/912 modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per includere l’aglio tra i prodotti ortofrutticoli oggetto di comunicazioni periodiche da parte degli Stati membri sui prezzi alla produzione del mercato interno. L’intervento è motivato dall’esigenza di consentire il monitoraggio di un prodotto sensibile ai sensi del regolamento (UE) 2026/687, applicabile dal 1º maggio 2026, che richiede alla Commissione di sorvegliare importazioni, esportazioni, produzione ed evoluzione dei prezzi.

Contesto normativo e ratio dell’intervento

Nei considerando, la Commissione osserva che il regolamento (UE) 2026/687 identifica l’aglio come prodotto sensibile e richiede un monitoraggio regolare dei relativi dati di mercato. Poiché il regolamento delegato (UE) 2017/891 già impone agli Stati membri di comunicare i prezzi alla produzione per gli ortofrutticoli elencati nell’allegato VI, ma l’aglio non era compreso in tale elenco, si rende necessario aggiornare l’allegato per assicurare la disponibilità dei dati richiesti.

Modifica dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891

L’articolo 1 inserisce in fondo alla tabella dell’allegato VI una nuova riga relativa all’aglio. La voce comprende:

  • tutte le varietà;
  • calibro 45-60 mm;
  • imballaggi da 2-5 kg circa;
  • Stati membri indicati: Spagna, Francia, Italia, Romania, Portogallo e Polonia.

L’effetto pratico è l’estensione dell’obbligo di comunicazione alla Commissione dei prezzi alla produzione registrati sul mercato interno anche per tale prodotto, nei termini già previsti dal regolamento di base per i prodotti compresi nell’allegato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.

Collegamenti con altri atti dell’Unione

Il regolamento si colloca nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, richiamato come base giuridica tramite l’articolo 223, paragrafo 2. È inoltre espressamente collegato al regolamento (UE) 2026/687, relativo all’attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali dell’accordo di partenariato UE-Mercosur e dell’accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli.

Disposizioni principali

Finalità della modifica

La Commissione interviene per adeguare il regolamento delegato (UE) 2017/891 alle esigenze di monitoraggio introdotte dal regolamento (UE) 2026/687, che dal 1º maggio 2026 impone di sorvegliare alcuni prodotti sensibili, tra cui l’aglio, con particolare attenzione a importazioni, esportazioni, produzione ed evoluzione dei prezzi.

Inserimento dell’aglio nell’allegato VI del regolamento 2017/891

All’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891 è aggiunta una nuova riga relativa all’aglio. La voce riguarda tutte le varietà, con calibro 45-60 mm e imballaggi da circa 2-5 kg, e indica come Stati membri interessati Spagna, Francia, Italia, Romania, Portogallo e Polonia.

Obbligo di comunicazione dei prezzi alla produzione

L’effetto della modifica è estendere all’aglio l’obbligo, già previsto per gli ortofrutticoli elencati nell’allegato VI, per gli Stati membri di comunicare alla Commissione i prezzi alla produzione registrati sul mercato interno.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiortofruttamonitoraggio dei mercaticomunicazioni degli stati membri

Testo integrale

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