Cassazione Civile, Sentenza n. 19599/2024 del 16/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2009, che contestava maggior reddito (Euro 63.916,00) desunto da versamenti e prelevamenti sui conti correnti del contribuente (libero professionista). Censure principali: (i) illegittimità dell'accesso presso lo studio professionale ad uso promiscuo senza autorizzazione della Procura della Repubblica (vizio di procedura ex art. 52 DPR n.633/1972 e art.33 DPR n.600/1973); (ii) carenza della prova sulla non riconducibilità dei prelevamenti ai fatti imponibili, con richiamo alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 32, primo comma, n.2, DPR n.600/1973 operata dalla Corte costituzionale (sent. n.228/2014). Il ricorrente deduceva inoltre vizi di motivazione nella valutazione del giudice d'appello sull'uso promiscuo dell'immobile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (in quanto miravano a un rinnovato apprezzamento del fatto e a censure di merito/valutazione probatoria non consentite in sede di legittimità). Ha invece accolto il terzo motivo relativo all'applicazione della presunzione di cui all'art. 32 DPR n.600/1973 ai prelevamenti: ritenuta la portata della sentenza costituzionale n.228/2014, la Corte ha cassato la decisione impugnata limitatamente alle maggiori imposte richieste in relazione ai prelevamenti (circa € 23.916,00) e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2 c.p.c., ha annullato l'avviso di accertamento per quella parte. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili. Le spese dei gradi di merito sono compensate; la resistente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione (liquidate nel dispositivo).
Norme richiamate
DPR n. 600 del 1973 - art. 32, primo comma, n. 2
art. 32, primo comma, n. 2, Dpr n. 600 del 1973
La Corte ricorda che la presunzione prevista dall'art. 32 rimane applicabile ai versamenti sui conti correnti dei professionisti, ma in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 l'equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale non vale più per i prelevamenti: i prelevamenti non possono essere automaticamente considerati reddito del professionista.
Corte Costituzionale - sentenza n. 228 del 2014
Ha dichiarato l'incostituzionalità dell'aspetto dell'art. 32 DPR 600/1973 che equiparava prelevamenti e versamenti ai fini della presunzione; tale pronuncia comporta che i prelevamenti non siano più automaticamente attribuibili al reddito del professionista.
DPR n. 633 del 1972 - art. 52
art. 52, Dpr n. 633 del 1972
Norma procedurale richiamata in relazione alla necessità dell'autorizzazione per l'accesso presso locali ad uso promiscuo; la sua violazione può comportare nullità degli atti acquisitivi eseguiti senza la necessaria autorizzazione quando l'accesso riguarda luogo adibito anche ad abitazione.
DPR n. 600 del 1973 - art. 33
art. 33, Dpr n. 600 del 1973
Richiamato nei motivi relativi alla disciplina degli accessi e acquisizioni documentali durante le verifiche fiscali; connesso alla necessità di osservare le procedure autorizzative per locali di uso promiscuo.
Codice civile - art. 2729
art. 2729, primo comma, cod. civ.
Riferimento alla disciplina della prova e dell'onere probatorio; il ricorrente richiamava tale norma per contestare la valutazione probatoria sull'uso promiscuo dei locali.
Codice di procedura civile - art. 360
art. 360, primo comma, nn. 3,4,5, cod. proc. civ.
Norme che individuano i mezzi di gravame ammissibili in cassazione (violazione di norme di diritto, vizio di motivazione, omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha rilevato l'inammissibilità di censure che chiedono un riesame dei fatti e della valutazione delle prove.
Codice di procedura civile - art. 384
art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
Consente alla Corte di cassazione, accertato che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito: applicata per annullare l'avviso di accertamento relativamente ai prelevamenti.
Massime di principio
- Per i professionisti, la presunzione legale di cui all'art. 32 DPR 600/1973 continua a operare con riferimento ai versamenti sui conti correnti; tuttavia, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, i prelevamenti non possono essere automaticamente considerati reddito e devono essere discolpati con prova analitica da parte del contribuente.
- L'accesso della Guardia di Finanza in locali ad uso promiscuo (studio/abitazione) richiede l'autorizzazione della Procura della Repubblica; la contestazione di eventuali violazioni procedurali è però questione di fatto e la sua valutazione spetta ai giudici di merito (la Cassazione non riforma il merito se la censura mira alla rinnovata valutazione delle prove).
- In cassazione è inammissibile la mescolanza di censure di diritto e di fatto oppure l'alternativa implicita tra vizio di motivazione e violazione normativa: il ricorrente deve designare chiaramente i motivi tra quelli previsti dall'art. 360 c.p.c.
- Se la questione riguarda la compatibilità costituzionale di norme materiali e la declaratoria di incostituzionalità intervenuta in corso di causa, la pronuncia costituzionale ha efficacia retroattiva nei confronti dei procedimenti ancora pendenti, salva la formazione del giudicato.
- Il contribuente ha l'onere di fornire prova analitica e convincente della non riconducibilità ai fatti imponibili dei movimenti bancari (in particolare dei prelevamenti) quando l'amministrazione fiscale produce elementi contabili e bancari presuntivi.
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