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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7274/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina e lesioni (8 anni e €2.000, rito abbreviato) deducendo, in via prioritaria, la nullità assoluta del decreto di fissazione dell'udienza d'appello che aveva indicato la comparizione delle parti richiamando l'art. 599 c.p.p.; per tale motivo la difesa non aveva presentato istanza di trattazione orale, ritenendo che la Corte avesse disposto d'ufficio la trattazione con partecipazione delle parti (art. 598-bis). Invece il giudizio è stato trattato in forma cartolare (scritta) senza la partecipazione dell'imputato e del difensore, impedendo dichiarazioni spontanee e la presentazione di conclusioni orali. Si lamentava inoltre la mancata pronuncia della Corte d'appello su tale eccezione e, in via subordinata, la carenza di motivazione e la mancata acquisizione di prova decisiva riguardo al riconoscimento fotografico e alla perizia antropometrica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (preliminare e assorbente). Dagli atti è emerso che il decreto di fissazione dell'udienza indicava espressamente la comparizione delle parti e il possibile ascolto degli interessati, inducendo legittimo affidamento nella difesa che la trattazione sarebbe avvenuta 'con la partecipazione delle parti'. Nonostante un'istanza difensiva per chiarimenti e la comunicazione di una 'riserva' sulla richiesta di rinnovazione istruttoria, la Corte territoriale ha poi disposto la trattazione scritta (art. 598-bis) e ha celebrato il processo in forma camerale non partecipata. Ciò ha determinato la violazione del diritto al contraddittorio e la nullità assoluta e insanabile della sentenza ai sensi dell'art. 179 co. 1 c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Palermo per il prosieguo, con rimessione alla stessa per la liquidazione delle spese di questo grado di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiama le regole sulla richiesta di trattazione orale e sulla trattazione in presenza; qui citato in relazione alla facoltà di chiedere la trattazione orale e alla richiesta di trattazione in presenza avanzata dal difensore.

  • art. 599 cod. proc. pen.

    Regola le decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti; il decreto di fissazione dell'udienza richiamava tale articolo inducendo l'affidamento della difesa sulla celebrazione con partecipazione.

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Disposizione che disciplina la trattazione scritta (o camerale) del processo di appello; la Corte territoriale ha disposto la trattazione ai sensi di questo articolo, ma tale scelta è risultata incompatibile con il precedente avviso di comparizione, ledendo il contraddittorio.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la comunicazione di 'riserva' sul punto ha rafforzato l'aspettativa della difesa circa la trattazione orale.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Disciplina la nullità assoluta; la Corte ha ritenuto che la celebrazione del giudizio in forma camerale non partecipata, dopo che il decreto aveva indotto la difesa a ritenere sussistente la trattazione con partecipazione, costituisse nullità assoluta insanabile per violazione del diritto al contraddittorio.

  • artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies cod. proc. pen.

    Norme relative alle conseguenze della mancata comparizione dell'imputato; citate nel decreto come avvertenza sul dovere di comparire.

Massime di principio

  • Se il decreto di fissazione dell'udienza indica espressamente la comparizione delle parti (richiamando art. 599 c.p.p.), la difesa può legittimamente non chiedere separatamente la trattazione orale e confidare nella partecipazione: un mutamento improvviso della modalità (da orale/partecipata a camerale non partecipata) può ledere il diritto al contraddittorio.
  • Quando la Corte comunica una 'riserva' o dà indicazioni che lasciano ragionevole affidamento sulla trattazione orale (soprattutto se è stata invocata la rinnovazione istruttoria), deve chiarire tempestivamente la modalità di svolgimento; l'assenza di tale chiarimento può comportare nullità assoluta se ne deriva la privazione della presenza del difensore e dell'imputato.
  • La celebrazione del giudizio in forma scritta/camerale è procedimentalmente diversa da quella orale: se la difesa non è stata messa nelle condizioni di partecipare per ragionevole affidamento sulle indicazioni del decreto, la decisione così adottata può essere annullata per violazione del contraddittorio.
  • In presenza di dubbi sulla modalità di svolgimento dell'udienza d'appello, è prudente chiedere formalmente la trattazione orale per evitare il rischio di preclusioni procedurali e, in ogni caso, eccepire tempestivamente eventuali incongruenze tra decreto di fissazione e modalità effettiva di celebrazione.
  • La nullità derivante dalla lesione del diritto al contraddittorio è qualificata come assoluta e insanabile (art. 179 c.p.p.) quando l'assenza di partecipazione determina l'impossibilità di esercitare diritti difensivi fondamentali (es. resa di dichiarazioni spontanee, conclusioni orali, acquisizione di prove).

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