Cassazione Penale, Sentenza n. 7274/2025 del 21/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina e lesioni (8 anni e €2.000, rito abbreviato) deducendo, in via prioritaria, la nullità assoluta del decreto di fissazione dell'udienza d'appello che aveva indicato la comparizione delle parti richiamando l'art. 599 c.p.p.; per tale motivo la difesa non aveva presentato istanza di trattazione orale, ritenendo che la Corte avesse disposto d'ufficio la trattazione con partecipazione delle parti (art. 598-bis). Invece il giudizio è stato trattato in forma cartolare (scritta) senza la partecipazione dell'imputato e del difensore, impedendo dichiarazioni spontanee e la presentazione di conclusioni orali. Si lamentava inoltre la mancata pronuncia della Corte d'appello su tale eccezione e, in via subordinata, la carenza di motivazione e la mancata acquisizione di prova decisiva riguardo al riconoscimento fotografico e alla perizia antropometrica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (preliminare e assorbente). Dagli atti è emerso che il decreto di fissazione dell'udienza indicava espressamente la comparizione delle parti e il possibile ascolto degli interessati, inducendo legittimo affidamento nella difesa che la trattazione sarebbe avvenuta 'con la partecipazione delle parti'. Nonostante un'istanza difensiva per chiarimenti e la comunicazione di una 'riserva' sulla richiesta di rinnovazione istruttoria, la Corte territoriale ha poi disposto la trattazione scritta (art. 598-bis) e ha celebrato il processo in forma camerale non partecipata. Ciò ha determinato la violazione del diritto al contraddittorio e la nullità assoluta e insanabile della sentenza ai sensi dell'art. 179 co. 1 c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Palermo per il prosieguo, con rimessione alla stessa per la liquidazione delle spese di questo grado di giudizio.
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen.
Richiama le regole sulla richiesta di trattazione orale e sulla trattazione in presenza; qui citato in relazione alla facoltà di chiedere la trattazione orale e alla richiesta di trattazione in presenza avanzata dal difensore.
art. 599 cod. proc. pen.
Regola le decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti; il decreto di fissazione dell'udienza richiamava tale articolo inducendo l'affidamento della difesa sulla celebrazione con partecipazione.
art. 598-bis cod. proc. pen.
Disposizione che disciplina la trattazione scritta (o camerale) del processo di appello; la Corte territoriale ha disposto la trattazione ai sensi di questo articolo, ma tale scelta è risultata incompatibile con il precedente avviso di comparizione, ledendo il contraddittorio.
art. 603 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la comunicazione di 'riserva' sul punto ha rafforzato l'aspettativa della difesa circa la trattazione orale.
art. 179 cod. proc. pen.
Disciplina la nullità assoluta; la Corte ha ritenuto che la celebrazione del giudizio in forma camerale non partecipata, dopo che il decreto aveva indotto la difesa a ritenere sussistente la trattazione con partecipazione, costituisse nullità assoluta insanabile per violazione del diritto al contraddittorio.
artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies cod. proc. pen.
Norme relative alle conseguenze della mancata comparizione dell'imputato; citate nel decreto come avvertenza sul dovere di comparire.
Massime di principio
- Se il decreto di fissazione dell'udienza indica espressamente la comparizione delle parti (richiamando art. 599 c.p.p.), la difesa può legittimamente non chiedere separatamente la trattazione orale e confidare nella partecipazione: un mutamento improvviso della modalità (da orale/partecipata a camerale non partecipata) può ledere il diritto al contraddittorio.
- Quando la Corte comunica una 'riserva' o dà indicazioni che lasciano ragionevole affidamento sulla trattazione orale (soprattutto se è stata invocata la rinnovazione istruttoria), deve chiarire tempestivamente la modalità di svolgimento; l'assenza di tale chiarimento può comportare nullità assoluta se ne deriva la privazione della presenza del difensore e dell'imputato.
- La celebrazione del giudizio in forma scritta/camerale è procedimentalmente diversa da quella orale: se la difesa non è stata messa nelle condizioni di partecipare per ragionevole affidamento sulle indicazioni del decreto, la decisione così adottata può essere annullata per violazione del contraddittorio.
- In presenza di dubbi sulla modalità di svolgimento dell'udienza d'appello, è prudente chiedere formalmente la trattazione orale per evitare il rischio di preclusioni procedurali e, in ogni caso, eccepire tempestivamente eventuali incongruenze tra decreto di fissazione e modalità effettiva di celebrazione.
- La nullità derivante dalla lesione del diritto al contraddittorio è qualificata come assoluta e insanabile (art. 179 c.p.p.) quando l'assenza di partecipazione determina l'impossibilità di esercitare diritti difensivi fondamentali (es. resa di dichiarazioni spontanee, conclusioni orali, acquisizione di prove).
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