Cassazione Penale, Sentenza n. 36391/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Perugia che, su richiesta del pubblico ministero, aveva revocato la sospensione condizionale della pena relativa alla sentenza della Corte d'appello di Ancona del 19/06/2017, ma aveva dichiarato "non luogo a provvedere" sulla stessa richiesta riferita alla sentenza della Corte d'appello di Ancona del 05/02/2018 (irrevocabile dal 28/01/2021), ritenendo che con quest'ultima non fosse stato concesso alcun beneficio. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 164 c.p.: in realtà la sospensione condizionale risultava concessa con la sentenza di primo grado del Tribunale di Ancona del 15/12/2015 e, poiché l'appello era stato proposto solo dall'imputato e la Corte d'appello, accogliendo l'appello, aveva rideterminato la pena a un anno e sei mesi senza esprimersi sul beneficio, la sospensione doveva ritenersi implicitamente confermata per effetto del divieto di reformatio in peius.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la sospensione condizionale era stata concessa in primo grado (Tribunale di Ancona 15/12/2015) e, non essendovi censure su tale concessione, la Corte d'appello non era tenuta a rideterminare la concedibilità del beneficio. Essendo l'appello proposto solo dall'imputato e la Corte territoriale avendo rideterminato la pena senza esprimersi sul beneficio, la sospensione deve considerarsi implicitamente confermata (con richiamo alla giurisprudenza sul divieto di reformatio in peius). Di conseguenza la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo giudizio sulla richiesta del pubblico ministero, nel rispetto del principio espresso.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen.
Applicato nel senso che, quando l'appello è proposto dal solo imputato e la Corte d'appello, nell'accogliere l'appello, ridetermina la pena senza specificare il destino di un beneficio già concesso in primo grado, tale beneficio deve ritenersi implicitamente confermato; la mancata statuizione sulla conferma equivarrebbe a una modifica in peius vietata.
Giurisprudenza della Cassazione sul divieto di reformatio in peius
Cass. Sez. 3, n. 580 del 7/12/2007; Sez. 3, n. 23444 del 12/5/2011; Sez. 3, n. 16184 del 28/2/2013; Sez. 5, n. 20506 del 14/1/2019
La Corte ha richiamato precedenti secondo cui, nell'appello proposto solo dall'imputato, la mancata specifica del trattamento di un beneficio già riconosciuto in primo grado implica la sua conferma, per evitare che la decisione d'appello produca un peggioramento della posizione dell'imputato.
Massime di principio
- Se l'appello è proposto solo dall'imputato e la Corte d'appello ridetermina la pena senza esprimersi su benefici già concessi in primo grado, tali benefici si intendono implicitamente confermati (divieto di reformatio in peius).
- La registrazione del beneficio nel certificato del casellario giudiziale non è decisiva: occorre verificare il contenuto della sentenza di primo grado per stabilire se il beneficio sia stato effettivamente concesso.
- Se il pubblico ministero chiede la revoca di un beneficio, il giudice dell'esecuzione deve accertare concretamente se il beneficio sia stato concesso e se sia stato mantenuto da atti successivi; non può dichiarare "non luogo a provvedere" se, alla luce delle sentenze, il beneficio risulta invece confermato.
- In caso di incertezza sulla portata di una sentenza d'appello (per esempio mancanza di espressa statuizione sui benefici), il principio di tutela favorevole all'imputato impone di interpretare in senso conservativo a favore del mantenimento del beneficio.
- In ipotesi di ricorso in cassazione avanzato dal pubblico ministero contro decisioni sul regime dei benefici, la Corte può annullare con rinvio per consentire alla corte territoriale di riesaminare la questione conformemente ai principi di diritto consolidati.
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