Cassazione Penale, Ordinanza n. 26748/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza entrare nel merito delle doglianze. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma, per effetto della mancata cassazione, la decisione di appello che aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e confermato la condanna nel resto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e confermando nel resto la condanna. L'unico motivo dedotto è il vizio di motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era formulata in termini estremamente generici e, per tale ragione, l'ha ritenuta inammissibile.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
La Corte richiama il riconoscimento dell'attenuante patrimoniale di particolare tenuità del danno o del lucro, già operato dalla Corte di appello e non oggetto di censura accolta.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a denunciare un vizio di motivazione in forma generica è inammissibile, perché non consente al giudice di legittimità un effettivo controllo sulle ragioni della decisione impugnata.
- La censura in cassazione deve essere specifica e puntuale: doglianze estremamente generiche non superano il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione di merito resta ferma e al ricorrente sono applicate le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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