Cassazione Penale, Ordinanza n. 04034/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Teramo, confermando comunque una condanna alla pena di un mese di reclusione per violenza privata. Nel ricorso ha dedotto, in sintesi: 1) violazione di legge e travisamento della prova, sostenendo che la condanna si sarebbe fondata su una erronea lettura delle dichiarazioni rese; 2) vizio di motivazione per omessa o inadeguata valutazione delle prove a discarico e per l'affermazione della responsabilità penale; 3) richiesta di applicazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, assumendo che il giudizio di colpevolezza non fosse adeguatamente supportato. La Corte ha anche esaminato il profilo della procedibilità, rilevando che, a seguito della riforma Cartabia, per la violenza privata non aggravata è necessaria la querela e che la costituzione di parte civile, non revocata e intervenuta prima del decorso del termine previsto, equivaleva a querela ai fini della procedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate o non consentite le censure, in quanto generiche, aspecifiche e meramente volte a ottenere una rilettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. In particolare, per il travisamento della prova dichiarativa ha evidenziato il difetto di allegazione integrale del contenuto delle dichiarazioni asseritamente travisate e, per le doglianze sulla motivazione, ha rilevato la mancata individuazione specifica degli atti, dei dati incompatibili con la decisione e della decisività del preteso vizio. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610 c.p.
Per il delitto di violenza privata non aggravata, a seguito della riforma Cartabia, opera la procedibilità a querela.
art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato il regime di procedibilità del delitto di violenza privata non aggravata, rendendolo perseguibile a querela.
art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La costituzione di parte civile non revocata, intervenuta nel termine, è stata equiparata a querela ai fini della procedibilità dei reati divenuti perseguibili a querela.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di travisamento della prova dichiarativa è ammissibile solo se il ricorrente trascrive o comunque riporta integralmente il contenuto dell'atto asseritamente travisato, così da consentire al giudice di legittimità una verifica completa del vizio dedotto.
- La doglianza di vizio di motivazione per omessa o erronea valutazione di atti processuali deve indicare specificamente l'atto, il dato probatorio da esso emergente, la sua effettiva esistenza e la decisività del contrasto con la motivazione impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una rivalutazione del merito o una diversa comparazione delle prove, quando la sentenza impugnata abbia svolto un ragionamento giuridicamente corretto e non manifestamente illogico.
- Per i reati divenuti perseguibili a querela per effetto della riforma Cartabia, la volontà punitiva della persona offesa può desumersi anche da atti incompatibili con la revoca, come la costituzione di parte civile non revocata, se intervenuta nel termine utile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
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