Ordinanza n. 59/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento notificato il 25.09.25, con il quale il Ministero - Direzione Generale per il Personale Militare - Centro di Selezione di Ancona ha espresso il giudizio "NON IDONEO agli accertamenti attitudinali" ai fini dell'ammissione al 34° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), unitamente ad ogni altro atto preordinato, consequenziale, anche non conosciuto. Riservati motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità agli accertamenti attitudinali per l'ammissione al 34° corso AUFP
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale, conseguente al punteggio di 32/90, inferiore alla soglia minima di 39/90 prevista per la prosecuzione delle prove concorsuali. Ha dedotto l'erronea valutazione delle proprie qualità, discordanze tra gli esiti dei test e le valutazioni espresse, nonché la mancata sottoposizione a un colloquio con la Commissione. La domanda cautelare è stata proposta ai sensi dell'art. 55 c.p.a.; la graduatoria del concorso non risultava ancora pubblicata.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris. In sede di cognizione sommaria ha rilevato che il giudizio attitudinale costituisce espressione di discrezionalità tecnica riservata agli organi tecnici dell'Amministrazione e che, allo stato, non emergevano evidente incongruità o manifesta irragionevolezza. Le valutazioni della Commissione, dell'Ufficiale psicologo e dell'intervista di selezione risultavano convergenti verso un esito insufficiente, rispettivamente con punteggi di 32, 32 e 30, senza significative contraddizioni con le risultanze testologiche. È stata inoltre ritenuta infondata la censura relativa alla mancata sottoposizione a colloquio con la Commissione, poiché il bando prevedeva l'apposita sessione valutativa in modalità panel soltanto in caso di discrepanza tra il giudizio dell'Ufficiale Perito Selettore e quello dell'Ufficiale Psicologo, circostanza non verificatasi. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; l'istanza è stata respinta per difetto del fumus boni iuris.
Regole del bando di concorso
La sessione valutativa della Commissione in modalità panel è prevista soltanto quando sussista una discrepanza tra i giudizi dell'Ufficiale Perito Selettore e dell'Ufficiale Psicologo; in presenza di giudizi concordanti, la mancata convocazione non determina illegittimità.
Massime di principio
- Il giudizio attitudinale espresso nell'ambito di un concorso militare costituisce esercizio di discrezionalità tecnica degli organi competenti; il sindacato giurisdizionale cautelare è limitato alla verifica di evidenti incongruità o manifeste irragionevolezze, non potendo sostituire la valutazione tecnica dell'Amministrazione in assenza di tali anomalie.
- La convergenza dei giudizi e dei punteggi espressi dai diversi organi o momenti valutativi, unitamente all'assenza di significative contraddizioni con le risultanze dei test, esclude in sede cautelare la sussistenza prima facie di un vizio manifesto della valutazione attitudinale.
- Quando il bando prevede una sessione valutativa collegiale o panel soltanto per il caso di discrepanza tra le valutazioni di diversi organi tecnici, il candidato non ha diritto a tale colloquio se i giudizi risultano concordanti.
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