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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41024/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (anche per equivalente) connesso alla contestazione, a vario titolo, di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p. e di altri reati. I ricorrenti hanno dedotto (1) incompetenza territoriale: contestazione del luogo e del momento consumativo dell'autoriciclaggio (sostengono che il primo atto dissimulatorio si sarebbe verificato in altro circondario e/o in banca diversa); (2) carenza del fumus commissi delicti, in particolare dell'elemento soggettivo rispetto a Stefania Cannalire e Luigi Pugliese; (3) insufficiente o mancante motivazione del provvedimento sulle questioni essenziali, specialmente sul dolo; (4) errata individuazione e quantificazione del quantum sequestrabile/confiscabile (confusione tra prodotto e profitto, doppio computo, inclusione di somme non reinvestite o destinate a liberalità/familiari).

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i motivi relativi a incompetenza territoriale, al fumus e alla motivazione, ritenendo corretta la valutazione del Tribunale del riesame secondo i criteri di cognizione sommaria propri dei provvedimenti cautelari (confermata la competenza di Bologna e l'ammissibilità della qualificazione di autoriciclaggio nei confronti degli odierni ricorrenti, salvo specifiche precisazioni). Sono invece accolte parzialmente le censure relative al quantum sequestrabile: la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente distinto e quantificato prodotto e profitto, non abbia evitato il rischio di doppio computo e non abbia correttamente ripartito l'eventuale responsabilità patrimoniale fra concorrenti; per tali ragioni ha annullato con rinvio l'ordinanza limitatamente alla determinazione dell'importo sequestrabile (ai sensi dell'art. 648-quater c.p. e degli indirizzi giurisprudenziali citati). Il ricorso di Francesco Pugliese è respinto integralmente; i ricorsi di Stefania Cannalire e Luigi Pugliese sono accolti solo quanto alla quantificazione del sequestro, per il resto respinti.

Norme richiamate

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    "chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa"

    La norma punisce l'autoriciclaggio posto in essere dall'intraneus (chi ha commesso o concorso al reato presupposto). Il momento consumativo è il primo atto con effetto dissimulatorio successivo alla consumazione del reato-fonte; non può coincidere con atti che costituiscono materialmente il reato presupposto.

  • art. 648-bis cod. pen.

    "chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa"

    Si applica agli extranei (non autori del delitto presupposto) che partecipino a operazioni dissimulative; la fattispecie è distinta dall'autoriciclaggio e spesso rilevante in caso di compartecipazione di terzi.

  • art. 648-quater cod. pen.

    Prevede la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto dei reati di riciclaggio/autoriciclaggio; in sede di sequestro preventivo finalizzato alla confisca occorre individuare correttamente prodotto vs profitto e rispettare i limiti della domanda cautelare.

  • art. 2635 cod. civ.

    Richiamato quale norma civile rilevante nella ricostruzione degli illeciti societari (menzionato nella contestazione originaria), ma senza specifica citazione nel testo impugnato.

  • art. 117 cod. pen.

    Richiamato per estendere a talune persone la partecipazione al reato (concorso per legge).

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Principio di attrazione delle misure cautelari connesse; il reato attrattivo estende la valutazione ai reati connessi nello stesso procedimento.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Regola il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali limitandone la cognizione ai vizi di legge (inclusa la motivazione omessa o apparente).

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Standard probatorio più elevato richiesto per misure cautelari personali; utile in confronto con la più sommaria valutazione richiesta per misure reali.

  • art. 2641 cod. civ.

    Richiamato in riferimento ai vincoli di natura civile su beni (azioni ex art. 2641 c.c.) posti a presidio di operazioni societarie e patrimoniali correlate ai reati contestati.

Massime di principio

  • L'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) è configurabile solo se l'atto dissimulatorio è successivo e distinto rispetto al delitto presupposto: il momento consumativo è il primo atto con effettivo effetto dissimulatorio.
  • Se il reato è realizzato con condotte frammentarie e progressive da più soggetti in tempi/luoghi diversi, il luogo della consumazione si identifica dove si realizza il primo atto dissimulatorio rilevante ai fini del reato.
  • L'art. 648-ter.1 c.p. è riservato all'intraneus (chi ha commesso o concorso nel reato-fonte); chi è estraneo al reato-fonte che contribuisce a operazioni di occultamento può essere punito ai sensi di riciclaggio (art. 648-bis) o reati affini.
  • In sede di riesame dei provvedimenti cautelari reali il giudice può compiere una valutazione sommaria anche dell'elemento soggettivo (dolo), sufficiente per escluderne ictu oculi l'assenza; non è però richiesta la persuasività richiesta per misure personali.
  • Nella confisca e nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca è essenziale distinguere 'prodotto' (il frutto diretto dell'illecito) e 'profitto' (il vantaggio economico conseguito) e non si può computare due volte lo stesso valore tra reati diversi o tra reato-fonte e attività di ripulitura.
  • Il sequestro per equivalente può riguardare solo ciò che risulta effettivamente collegabile, per causalità, al profitto individuale di ciascun concorrente; in caso di pluralità di concorrenti la misura va proporzionata alla quota effettiva di arricchimento.
  • La competenza territoriale va valutata allo stato degli atti sulla rubrica accusatoria originaria salvo errori macroscopici; la ricostruzione indiziaria delle operazioni societarie/bancarie e dei conti (anche con individuazione dei bonifici) è centrale per individuare il luogo del primo atto dissimulatorio.
  • In fase cautelare il giudice deve motivare specificamente le ragioni che rendono non esclusa la sussistenza del dolo e delle altre condizioni di legge; tuttavia, la motivazione sommaria può essere integrata dal giudice del riesame entro i limiti del potere di revisione consentito.

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