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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-698/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 giugno 2022. — Sony Optiarc Inc e Sony Optiarc America Inc contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Unità a disco ottico – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 – Infrazione unica e continuata – Nozione – Accordi collusivi riguardanti gare d’appalto relative a unità a disco ottico per computer portatili e da scrivania organizzate da due produttori di computer. — Causa C-698/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla la sentenza del Tribunale perché ha errato nel ritenere che la Commissione avesse sufficientemente contestato e motivato l’addebito di più infrazioni distinte, oltre all’infrazione unica e continuata, nei confronti di Sony Optiarc e Sony Optiarc America. Conferma invece, per il resto, la validità dell’accertamento dell’intesa e dell’ammenda, respingendo le censure sul metodo di calcolo e sull’importo. La decisione della Commissione è quindi annullata solo nella parte in cui attribuiva alle ricorrenti la partecipazione a più infrazioni distinte.

Impugnazione in materia di concorrenza: la Corte chiarisce che una commissione non può qualificare per la prima volta in decisione finale, senza adeguata contestazione e motivazione, i singoli contatti di un’intesa come più infrazioni distinte oltre all’infrazione unica e continuata; conferma invece la sanzione per il resto.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia erroneamente confermato la decisione della Commissione nella parte in cui, oltre a constatare un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 SEE, attribuiva alle ricorrenti anche più infrazioni distinte non adeguatamente contestate né motivate; se vi sia stata violazione dei diritti di difesa e dell’obbligo di motivazione; se il Tribunale abbia sostituito la propria motivazione a quella della Commissione; se il metodo di calcolo dell’ammenda e il suo importo fossero legittimi.

Principio di diritto

La Corte afferma che una decisione della Commissione che qualifichi un comportamento come infrazione unica e continuata non consente, senza che ciò sia stato chiaramente contestato nella comunicazione degli addebiti e adeguatamente motivato nella decisione finale, di imputare per la prima volta ai destinatari anche ciascun contatto o condotta come infrazioni distinte. In difetto di tali elementi, è violato il diritto di difesa e la motivazione è insufficiente; per il resto, resta legittimo il ricorso della Commissione a un insieme di indizi per provare l’intesa e il metodo di calcolo dell’ammenda basato sul valore delle vendite.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 261 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 296 TFUE
  • Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003

Impugnazione su intesa nel mercato delle unità a disco ottico

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Sony Optiarc Inc. e Sony Optiarc America Inc. contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato, in larga parte, la decisione della Commissione nel caso AT.39639 – Unità a disco ottico. La controversia concerne un cartello relativo a gare d’appalto organizzate da Dell e HP per l’acquisto di unità a disco ottico per computer.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione aveva accertato che diversi fornitori di UDO avevano coordinato i propri comportamenti mediante contatti bilaterali, con scambi di informazioni su prezzi, volumi, capacità di fornitura, scorte e risultati delle gare. Per le ricorrenti, la Commissione aveva limitato la responsabilità al coordinamento nei confronti della Dell, escludendo i contatti con HP, ma aveva comunque qualificato la condotta come infrazione unica e continuata e, al contempo, come composta da più infrazioni distinte.

Normativa rilevante richiamata

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE;
  • l’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, in tema di ammende;
  • l’articolo 27, paragrafo 2, dello stesso regolamento, sui diritti di difesa e l’accesso al fascicolo;
  • l’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 e l’articolo 261 TFUE, sulla competenza estesa al merito;
  • l’articolo 296 TFUE, sull’obbligo di motivazione;
  • gli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende.

Questioni esaminate in impugnazione

Le ricorrenti deducevano quattro motivi principali:

  • errore del Tribunale nel valutare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata;
  • errore sulla durata dell’infrazione;
  • errore sulla qualificazione di più infrazioni distinte e sulla violazione dei diritti di difesa e dell’obbligo di motivazione;
  • errore nel calcolo dell’ammenda, specie per una presunta doppia contabilizzazione dei ricavi.

Il punto decisivo: infrazione unica e continuata e infrazioni distinte

La Corte precisa che una violazione dell’articolo 101 TFUE può risultare da un insieme di comportamenti o da un comportamento continuato, anche se singoli atti potrebbero, isolatamente, costituire violazioni autonome. Tuttavia, da ciò non deriva automaticamente che ciascun comportamento debba essere qualificato anche come infrazione distinta.

La Corte censura il Tribunale perché aveva ritenuto che la nozione di infrazione unica e continuata presupponesse necessariamente più infrazioni distinte. Al contrario, se la Commissione intende perseguire sia l’infrazione unica e continuata sia le singole condotte come infrazioni autonome, deve:

  • indicare chiaramente tale impostazione già nella comunicazione degli addebiti;
  • consentire alle imprese di difendersi anche rispetto alle singole qualificazioni;
  • motivare in modo espresso e comprensibile nella decisione finale le ragioni per cui ciascun comportamento è autonomamente illecito.

Nel caso di specie, la comunicazione degli addebiti non conteneva, secondo la Corte, elementi sufficienti per far comprendere alle ricorrenti che la Commissione intendeva contestare anche più infrazioni distinte oltre all’infrazione unica e continuata. Perciò il Tribunale ha errato nel ritenere non violati i diritti di difesa e nel considerare sufficiente la motivazione della decisione su questo punto.

Esito sugli altri motivi

La Corte respinge invece gli altri motivi:

  • il Tribunale non ha sostituito la propria motivazione a quella della Commissione quanto alla prova dell’infrazione unica e continuata, poiché l’uso di un insieme di indizi è coerente con la giurisprudenza;
  • non vi è errore nella valutazione della durata dell’intesa, poiché intervalli temporali tra contatti non escludono di per sé la partecipazione a un’infrazione unica e continuata, se sussiste un piano complessivo unitario;
  • il metodo di calcolo dell’ammenda basato sul valore delle vendite è conforme agli orientamenti della Commissione, e non è dimostrata una sproporzione tale da inficiare la sanzione.

Dispositivo e conseguenze pratiche

La Corte annulla la sentenza del Tribunale e, decidendo definitivamente sulla controversia, annulla l’articolo 1, lettera g), della decisione della Commissione nella parte in cui afferma che le ricorrenti hanno partecipato a più infrazioni distinte. Per il resto, il ricorso è respinto e l’ammenda resta sostanzialmente ferma. La Commissione è condannata a sopportare la maggior parte delle spese, anche in primo grado, mentre alle ricorrenti resta a carico una quota delle spese di primo grado.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

  • l’infrazione unica e continuata non implica automaticamente una pluralità di infrazioni distinte;
  • se la Commissione vuole perseguire entrambe le qualificazioni, deve farlo in modo chiaro già in fase di addebito e motivarlo in decisione;
  • la prova dell’intesa può essere fondata su un complesso di indizi concordanti;
  • intervalli temporali tra contatti non escludono la sussistenza di un’intesa unitaria;
  • il valore delle vendite resta il parametro di riferimento per le ammende antitrust, salvo ragioni specifiche per discostarsene.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintesediritti di difesamotivazione degli attiammende antitrust

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