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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-700/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 giugno 2022. — Toshiba Samsung Storage Technology Corp. e Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Unità a disco ottico – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 – Infrazione unica e continuata – Nozione – Accordi collusivi riguardanti gare d’appalto relative a unità a disco ottico per computer portatili e da scrivania organizzate da due produttori di computer. — Causa C-700/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla la sentenza del Tribunale e, decidendo nel merito, annulla parzialmente la decisione della Commissione nella parte in cui attribuiva alle ricorrenti, oltre a un’infrazione unica e continuata, anche più infrazioni distinte. Viene ribadito che tali ulteriori contestazioni devono risultare in modo chiaro già nella comunicazione degli addebiti e devono essere motivate nella decisione finale. Per il resto, la Corte respinge gli altri motivi di impugnazione e conferma l’impianto sanzionatorio in quanto tale.

Impugnazione in materia di intese: la Corte precisa che, se la Commissione intende imputare non solo un’infrazione unica e continuata ma anche le singole infrazioni distinte che la compongono, tali addebiti devono essere chiaramente contestati e motivati sin dalla comunicazione degli addebiti e nella decisione finale.

La questione giuridica

Le questioni principali riguardano: se il Tribunale abbia errato nel ritenere rispettati i diritti della difesa e l’obbligo di motivazione quando la Commissione, oltre a un’infrazione unica e continuata, ha qualificato come infrazioni distinte i singoli contatti bilaterali; quale sia il criterio giuridico per accertare un’infrazione unica e continuata; se la Commissione abbia correttamente dimostrato la propria competenza a applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 SEE; e, in via subordinata, se il calcolo dell’ammenda fosse corretto.

Principio di diritto

La Corte afferma che la nozione di infrazione unica e continuata non implica necessariamente che ciascun comportamento che la compone costituisca anche un’infrazione distinta; se la Commissione vuole però contestare entrambe le qualificazioni, deve indicarlo chiaramente nella comunicazione degli addebiti e motivarlo nella decisione finale. Una mera allusione a possibili infrazioni distinte non basta a garantire i diritti della difesa né a soddisfare l’obbligo di motivazione. La Corte conferma invece che, per dimostrare un’infrazione unica e continuata, contano il piano d’insieme e l’unico obiettivo anticoncorrenziale, senza che sia necessario un nesso di complementarità in senso stretto tra i singoli comportamenti.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 261 TFUE
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese
  • Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE

Impugnazione nel caso "Unità a disco ottico"

La Corte di giustizia, Quarta Sezione, decide sull’impugnazione proposta da Toshiba Samsung Storage Technology Corp. e Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. contro la sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019, relativa alla decisione della Commissione nel caso AT.39639 – Unità a disco ottico. La controversia riguarda un’intesa nel settore delle unità a disco ottico utilizzate in computer Dell e HP, con contestazioni su infrazione unica e continuata, diritti della difesa, motivazione e calcolo dell’ammenda.

Contesto normativo e decisione della Commissione

La Commissione aveva adottato la decisione C(2015) 7135 final sulla base dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, applicando il regolamento n. 1/2003, in particolare gli articoli 23, 27 e 31. Aveva ritenuto che i fornitori di UDO avessero coordinato il loro comportamento in una rete di contatti bilaterali paralleli, alterando le gare d’appalto trimestrali organizzate da Dell e HP.

Nel calcolo dell’ammenda, la Commissione aveva applicato gli orientamenti del 2006, utilizzando il valore delle vendite nel SEE, una percentuale di gravità del 16% e un ulteriore 16% a fini dissuasivi; l’importo finale per le ricorrenti era pari a EUR 41 304 000.

Procedimento dinanzi al Tribunale

Dinanzi al Tribunale, le ricorrenti avevano dedotto nove motivi, tra cui violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa, difetto di competenza della Commissione, errori sull’estensione geografica, sulla nozione di infrazione unica e continuata, sulla prova della partecipazione e sul calcolo dell’ammenda. Il Tribunale aveva respinto integralmente il ricorso.

Primo motivo di impugnazione: diritti della difesa e motivazione

La Corte accoglie il primo motivo di impugnazione. Essa chiarisce che la nozione di infrazione unica e continuata presuppone un insieme di comportamenti, ma non comporta automaticamente che ciascun comportamento sia anche una distinta infrazione. Se la Commissione intende qualificare i medesimi fatti sia come infrazione unica e continuata sia come più infrazioni distinte, deve indicare in modo chiaro tale duplice contestazione nella comunicazione degli addebiti e motivarla nella decisione finale.

Nel caso di specie, la Corte rileva che la comunicazione degli addebiti non esponeva in modo sufficiente l’ipotesi delle infrazioni distinte, mentre la decisione finale le ha invece introdotte. Ciò ha leso i diritti della difesa delle ricorrenti e ha reso insufficiente la motivazione della decisione, poiché il punto 352 e l’articolo 1 della decisione non spiegavano perché ciascun contatto bilaterale dovesse essere imputato anche come infrazione autonoma.

Secondo e terzo motivo: criteri dell’infrazione unica e continuata

La Corte respinge i motivi con cui le ricorrenti contestavano il criterio adottato per accertare l’infrazione unica e continuata. Ribadisce che non è necessario verificare un nesso di complementarità stretto tra i comportamenti: ciò che conta è che essi rientrino in un piano d’insieme diretto a un unico obiettivo anticoncorrenziale.

La Corte conferma inoltre che la Commissione può fondarsi su elementi oggettivi quali la somiglianza dei comportamenti, la coincidenza di prodotto, contenuto, parti coinvolte, portata geografica e temporale. Il Tribunale, su questo punto, non ha commesso errori di diritto.

Quarto motivo: competenza della Commissione e pregiudizio al commercio

La Corte respinge anche il motivo relativo alla competenza della Commissione. Pur rilevando talune insufficienze argomentative nella motivazione del Tribunale, considera che quest’ultimo aveva comunque affermato in modo sostanzialmente sufficiente che la Commissione aveva dimostrato l’idoneità dell’intesa a pregiudicare il commercio tra Stati membri, poiché le vendite riguardavano clienti stabiliti in diversi Stati membri.

La seconda parte del quarto motivo è dichiarata inoperante e la terza parte irricevibile, perché introduceva questioni nuove o comunque estranee alla portata del sindacato in impugnazione.

Esito finale e dispositivo

La Corte annulla la sentenza del Tribunale e, decidendo definitivamente, annulla l’articolo 1, lettera e), della decisione della Commissione solo nella parte in cui afferma che le ricorrenti, oltre a partecipare a un’infrazione unica e continuata, hanno partecipato a più infrazioni distinte. Il ricorso è respinto per il resto e l’ammenda non viene ridotta in via di competenza estesa al merito.

Principi affermati

La sentenza ribadisce tre punti centrali: la qualificazione di un comportamento come infrazione unica e continuata non esonera la Commissione dall’esporre chiaramente eventuali ulteriori qualificazioni autonome; i diritti della difesa richiedono che l’impresa possa comprendere esattamente tutti gli addebiti; e l’esistenza di un piano d’insieme è il criterio decisivo per l’infrazione unica e continuata, senza necessità di dimostrare un nesso di complementarità in senso stretto tra tutte le condotte.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintese e cartellidiritti della difesamotivazione degli attiammende antitrust

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