Corte di giustizia, Sentenza C-699/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 giugno 2022. — Quanta Storage, Inc. contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Unità a disco ottico – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 – Infrazione unica e continuata – Nozione – Accordi collusivi riguardanti gare d’appalto relative a unità a disco ottico per computer portatili e da scrivania organizzate da due produttori di computer. — Causa C-699/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, decidendo sull’impugnazione di Quanta Storage contro una sentenza del Tribunale in materia di cartello sulle unità a disco ottico, ha annullato la sentenza impugnata e, statuendo definitivamente, ha annullato parzialmente la decisione della Commissione. È stata accolta la doglianza relativa alla violazione dei diritti della difesa, perché la Commissione aveva contestato per la prima volta in decisione finale anche più infrazioni distinte, oltre all’infrazione unica e continuata, senza averlo chiaramente prospettato nella comunicazione degli addebiti. Sono invece stati respinti gli altri motivi relativi a prova, motivazione e ammenda, che resta invariata.
Impugnazione in materia di intese: annullamento parziale della decisione Commissione per violazione dei diritti della difesa, per avere contestato per la prima volta in decisione finale più infrazioni distinte oltre all’infrazione unica e continuata.
La questione giuridica
Se, in un procedimento per violazione dell’articolo 101 TFUE, la Commissione possa nella decisione finale contestare, oltre a un’infrazione unica e continuata, anche più infrazioni distinte costituite dai singoli comportamenti senza averlo chiaramente indicato nella comunicazione degli addebiti; se il Tribunale abbia correttamente escluso vizi di motivazione, snaturamento delle prove e errore nel calcolo dell’ammenda; e, in caso di annullamento, se vada rideterminata l’ammenda.
Principio di diritto
In un procedimento antitrust la Commissione viola i diritti della difesa se, nella decisione finale, contesta a un’impresa non solo la partecipazione a un’infrazione unica e continuata, ma anche singole infrazioni distinte corrispondenti ai diversi comportamenti, senza averlo chiaramente indicato nella comunicazione degli addebiti e senza aver esposto gli elementi necessari per consentire all’impresa di difendersi su tale diversa qualificazione. La Corte annulla quindi parzialmente la decisione limitatamente alla constatazione delle infrazioni distinte, ma conferma il resto e non riduce l’ammenda.
Norme richiamate
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell’accordo SEE
- Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 261 TFUE
- Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 41 e 48
- Articolo 6 CEDU
Impugnazione Quanta Storage/Commissione: intese nel settore delle unità a disco ottico
La pronuncia riguarda un ricorso per impugnazione proposto da Quanta Storage Inc. avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso contro la decisione della Commissione nel caso AT.39639 – Unità a disco ottico. La controversia concerne la partecipazione a un cartello nell’ambito di gare d’appalto organizzate da Dell e HP per unità a disco ottico destinate a computer portatili e da scrivania.
Fatti e decisione della Commissione
La Commissione aveva ritenuto che numerosi fornitori di UDO avessero coordinato il proprio comportamento mediante contatti bilaterali paralleli, scambiandosi informazioni sui prezzi, sui volumi, sulla capacità produttiva e su altri elementi sensibili, allo scopo di influenzare le gare d’appalto e mantenere i prezzi a livelli più elevati. Nei confronti di Quanta Storage era stata accertata la partecipazione a un’infrazione unica e continuata dal 14 febbraio al 28 ottobre 2008, con ammenda pari a 7 146 000 EUR.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE;
- l’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, sulla competenza della Commissione a irrogare ammende e sui criteri di determinazione;
- l’articolo 27 del regolamento n. 1/2003, sui diritti di difesa e sulla comunicazione degli addebiti;
- l’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 e l’articolo 261 TFUE, sulla competenza estesa al merito;
- gli orientamenti della Commissione sul calcolo delle ammende.
Primo motivo: diritti della difesa e qualificazione delle condotte
Il punto decisivo della sentenza riguarda la censura secondo cui la Commissione, nella decisione finale, non si era limitata a contestare un’infrazione unica e continuata, ma aveva anche qualificato come infrazioni distinte i singoli comportamenti o combinazioni di comportamenti, senza averlo esposto in modo chiaro nella comunicazione degli addebiti.
La Corte ricorda che una violazione dell’articolo 101 TFUE può derivare sia da un comportamento unico sia da una serie di atti inseriti in un piano d’insieme, ma ciò non significa che ogni condotta debba automaticamente essere qualificata come infrazione distinta. Se la Commissione intende perseguire l’impresa anche per le singole infrazioni distinte, deve dirlo chiaramente nella comunicazione degli addebiti, indicando gli elementi necessari a consentire la difesa.
La Corte censura il Tribunale per avere ritenuto sufficiente una formulazione generica della comunicazione degli addebiti. Secondo la Corte, Quanta Storage non poteva comprendere, in assenza di un’indicazione chiara, che la Commissione voleva contestarle non solo l’infrazione unica e continuata, ma anche varie infrazioni distinte costituite dai diversi contatti bilaterali. Ne deriva una violazione dei diritti della difesa.
Motivi respinti: prova, durata, conoscenza dell’infrazione e ammenda
Gli altri motivi di impugnazione sono respinti.
Sul secondo motivo, la Corte esclude uno snaturamento di elementi di prova e considera inoperanti le censure rivolte a passaggi della motivazione non decisivi per le conclusioni del Tribunale.
Sul terzo motivo, relativo a una presunta contraddizione tra motivazione e dispositivo della decisione della Commissione, la Corte osserva che le indicazioni contenute nel punto 553 della decisione servivano solo al calcolo dell’ammenda e non erano in contrasto con la constatazione dell’infrazione unica e continuata.
Sul quarto motivo, la Corte conferma la valutazione del Tribunale circa la partecipazione di Quanta Storage all’infrazione e la sua consapevolezza del contesto collusivo, richiamando la giurisprudenza sull’infrazione unica e continuata e sulla partecipazione anche passiva o indiretta. La Corte sottolinea che la mancata partecipazione a tutti i contatti o il ruolo secondario non escludono la responsabilità.
Sul quinto motivo, relativo alla sproporzione dell’ammenda, la Corte respinge le censure: da un lato, la doglianza sulla competenza estesa al merito è irricevibile; dall’altro, la motivazione del Tribunale sul calcolo della sanzione è ritenuta conforme alla giurisprudenza, anche in relazione alla presunzione che le informazioni scambiate influenzino il comportamento sul mercato.
Annullamento della sentenza e decisione finale
Accolto il primo motivo, la Corte annulla la sentenza del Tribunale. Statuendo definitivamente, annulla l’articolo 1, lettera h), della decisione della Commissione nella parte in cui attribuisce a Quanta Storage la partecipazione a più infrazioni distinte dal 14 febbraio al 28 ottobre 2008, mantenendo ferma la restante parte della decisione.
La Corte non riduce l’ammenda, ritenendo che nessun elemento giustifichi l’esercizio della competenza estesa al merito in tal senso. Quanto alle spese, la Commissione è condannata in misura prevalente, ma con compensazione parziale per il primo grado.
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