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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-697/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 giugno 2022. — Sony Corporation e Sony Electronics, Inc contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Unità a disco ottico – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 – Infrazione unica e continuata – Nozione – Accordi collusivi riguardanti gare d’appalto relative a unità a disco ottico per computer portatili e da scrivania organizzate da due produttori di computer. — Causa C-697/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, in sede di impugnazione in materia di intesa sui lettori ottici, chiarisce il rapporto tra infrazione unica e continuata e infrazioni distinte. Conferma che la Commissione può basarsi su un insieme di indizi per dimostrare il cartello, ma censura il fatto che abbia qualificato come infrazioni distinte i singoli contatti bilaterali senza averlo adeguatamente contestato e motivato nel procedimento amministrativo. La sentenza del Tribunale è quindi annullata e la decisione della Commissione è annullata solo in parte; l’ammenda resta ferma.

Impugnazione in materia di concorrenza: la Corte chiarisce che, quando la Commissione qualifica un comportamento come infrazione unica e continuata, non può automaticamente considerare ogni condotta interna come infrazione distinta senza averla specificamente contestata e motivata nella comunicazione degli addebiti e nella decisione finale.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel ritenere che una infrazione unica e continuata sia necessariamente composta da più infrazioni distinte, con conseguente esclusione di violazioni dei diritti di difesa e dell’obbligo di motivazione; se abbia errato nel confermare la sussistenza dell’infrazione unica e continuata e nel calcolo dell’ammenda, in particolare quanto al valore delle vendite e alla pretesa doppia contabilizzazione dei ricavi.

Principio di diritto

La Corte afferma che la nozione di infrazione unica e continuata implica un insieme di comportamenti che possono anche costituire, singolarmente, violazioni dell’articolo 101 TFUE, ma non consente di presumere che ciascun comportamento debba necessariamente essere qualificato e sanzionato come infrazione distinta: se la Commissione intende imputare anche più infrazioni autonome, deve contestarle e motivarle in modo chiaro già nella comunicazione degli addebiti e nella decisione finale. Nel caso di specie, la Corte annulla la sentenza del Tribunale e parzialmente la decisione della Commissione per difetto di motivazione e violazione dei diritti di difesa quanto alla qualificazione di più infrazioni distinte, ma respinge il resto dell’impugnazione e non riduce l’ammenda.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 261 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 138, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003

impugnazione Sony/Commissione su intesa relativa alle unità a disco ottico

La causa riguarda un’impugnazione proposta da Sony Corporation e Sony Electronics Inc. avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato, in sostanza, la decisione della Commissione nel caso AT.39639 – Unità a disco ottico. La controversia attiene a un cartello nel settore delle unità a disco ottico destinate ai computer portatili e da scrivania, con particolare rilievo per la nozione di infrazione unica e continuata, i diritti di difesa e il calcolo dell’ammenda.

fatti e procedimento amministrativo

La Commissione aveva contestato a diversi fornitori di unità a disco ottico di aver coordinato i propri comportamenti nelle gare d’appalto organizzate da Dell e HP. Secondo la decisione, il coordinamento si era svolto tramite una rete di contatti bilaterali paralleli, con scambi di informazioni su prezzi, volumi, capacità produttiva, scorte e strategie di gara. Per Sony, la responsabilità era riferita al coordinamento nei confronti di Dell nel periodo dal 23 agosto 2004 al 15 settembre 2006.

La Commissione aveva qualificato la condotta come infrazione unica e continuata ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 SEE, ma aveva anche affermato che essa era composta da più infrazioni distinte. Aveva quindi inflitto a Sony un’ammenda di 21.024.000 EUR, calcolata secondo l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e gli orientamenti per il calcolo delle ammende.

questioni dedotte in impugnazione

Le ricorrenti deducevano quattro motivi principali:

  • violazione del diritto di non sostituire la motivazione della Commissione con quella del giudice;
  • errore nella valutazione della durata dell’infrazione unica e continuata;
  • violazione dei diritti di difesa e dell’obbligo di motivazione quanto alla qualificazione di più infrazioni distinte;
  • errori nel calcolo dell’ammenda, specie per la presunta doppia contabilizzazione dei ricavi e per la proporzionalità della sanzione.

La Corte ha esaminato in primo luogo il terzo motivo, ritenendolo fondato in parte decisiva.

normativa e principi richiamati

La pronuncia richiama, in particolare, l’articolo 101 TFUE, l’articolo 53 SEE, gli articoli 23, 27 e 31 del regolamento n. 1/2003, l’articolo 296 TFUE e gli articoli 56 e 61 dello Statuto della Corte. Sono inoltre richiamati gli orientamenti per il calcolo delle ammende.

La Corte ribadisce i principi consolidati secondo cui:

  • una violazione dell’articolo 101 TFUE può risultare da una serie di atti o da un comportamento continuato;
  • un’impresa può essere responsabile dell’intera infrazione unica e continuata anche se non ha partecipato direttamente a tutti i comportamenti che la compongono;
  • i diritti di difesa esigono che la comunicazione degli addebiti contenga gli elementi essenziali della contestazione;
  • la motivazione dell’atto deve consentire di comprendere il ragionamento seguito dalla Commissione.

ragionamento della Corte sul terzo motivo

La Corte chiarisce che la nozione di infrazione unica e continuata presuppone un insieme di comportamenti che potrebbero, isolatamente, costituire violazioni dell’articolo 101 TFUE. Tuttavia, da ciò non discende automaticamente che ogni comportamento debba essere qualificato come infrazione distinta.

Se la Commissione intende contestare, oltre all’infrazione unica e continuata, anche singole infrazioni autonome corrispondenti ai singoli contatti o comportamenti, deve:

  • indicarlo chiaramente nella comunicazione degli addebiti;
  • esporre gli elementi necessari per consentire alla destinataria di difendersi;
  • motivare in modo specifico nella decisione finale perché ciascun comportamento costituisca una distinta violazione.

Nel caso concreto, la Corte rileva che il Tribunale ha errato nel ritenere che le ricorrenti potessero comprendere, sulla base della comunicazione degli addebiti, che la Commissione intendeva perseguirle anche per più infrazioni distinte. Secondo la Corte, tale indicazione non era stata fornita con sufficiente chiarezza. Di conseguenza, il Tribunale ha erroneamente escluso la violazione dei diritti di difesa e ha erroneamente ritenuto sufficiente la motivazione della decisione sul punto.

esito sugli altri motivi

Sul primo motivo la Corte respinge la censura: il Tribunale non ha sostituito la propria motivazione a quella della Commissione; ha invece correttamente verificato che la Commissione si fosse basata su un complesso di indizi, in linea con la giurisprudenza sulla prova delle intese.

Sul secondo motivo la Corte respinge sia la censura relativa alla durata dell’infrazione sia quella sulla presunta incoerenza motivazionale: gli intervalli temporali tra i contatti non escludono, di per sé, la sussistenza di un’infrazione unica e continuata, purché sussista un piano d’insieme e una finalità comune.

Sul quarto motivo la Corte respinge le doglianze sul calcolo dell’ammenda. Ritiene che il Tribunale abbia correttamente applicato gli orientamenti sul valore delle vendite e che non vi sia stata violazione dei principi di parità di trattamento e proporzionalità. La Corte non ritiene inoltre necessario esercitare la propria competenza estesa al merito per ridurre la sanzione.

dispositivo e effetti

La Corte annulla la sentenza del Tribunale e, statuendo definitivamente, annulla l’articolo 1, lettera f), della decisione della Commissione solo nella parte in cui afferma che Sony ha partecipato, dal 23 agosto 2004 al 15 settembre 2006, a più infrazioni distinte. Per il resto il ricorso è respinto e l’ammenda resta invariata.

rilievo pratico

Per gli operatori del diritto della concorrenza, la sentenza è importante perché delimita con precisione il rapporto tra infrazione unica e continuata e contestazioni multiple. La Commissione non può fondare la sanzione su una qualificazione “doppia” dei comportamenti senza una contestazione chiara e una motivazione specifica, pena la violazione dei diritti di difesa e dell’obbligo di motivazione. Al tempo stesso, la pronuncia conferma l’ampio margine probatorio della Commissione nella dimostrazione di un cartello tramite indizi concordanti e ribadisce la deferenza della Corte sul quantum dell’ammenda salvo manifesta sproporzione.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintese e cartellidiritti di difesamotivazione degli atti dell’unionesanzioni amministrative

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