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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-520/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 giugno 2022. — DB e LY contro Nachalnik na Rayonno upravlenie Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti – Silistra. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad – Silistra. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) – Decisione 2007/533/GAI – Articoli 38 e 39 – Segnalazione di oggetti ricercati – Obiettivi della segnalazione – Sequestro o prova in un procedimento penale – Esecuzione – Misure necessarie e azione richiesta nella segnalazione – Consegna dell’oggetto sequestrato allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione – Normativa nazionale che non consente il rifiuto dell’esecuzione di una segnalazione. — Causa C-520/20

Giurisprudenza europea62020CJ0520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta il regime SIS II per le segnalazioni di oggetti ricercati a fini di sequestro o prova in procedimenti penali. Stabilisce che, una volta rilevata la segnalazione, lo Stato membro di esecuzione deve adottare le misure previste dal proprio diritto nazionale e non può sospendere o rifiutare l’esecuzione solo perché dubita della corretta finalità della segnalazione. La verifica della liceità e dell’esattezza dei dati resta, in linea di principio, in capo allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione.

Interpretazione dell’articolo 39 della decisione SIS II: obbligo dello Stato membro di esecuzione di dare seguito a una segnalazione su un oggetto anche se vi siano dubbi sulla sua corretta finalità ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1.

La questione giuridica

Se l’articolo 39 della decisione 2007/533/GAI debba essere interpretato nel senso che osti o meno a una normativa e a una prassi nazionali che impongono alle autorità dello Stato membro di esecuzione di eseguire una segnalazione SIS II relativa a un oggetto anche quando esse nutrano dubbi sul fatto che la segnalazione sia stata inserita per le finalità previste dall’articolo 38, paragrafo 1, della decisione, cioè a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale.

Principio di diritto

L’articolo 39 della decisione SIS II non osta a una normativa nazionale che imponga alle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione di dare esecuzione a una segnalazione inserita nel SIS II relativa a un oggetto, anche se tali autorità dubitino che la segnalazione sia stata inserita per le finalità dell’articolo 38, paragrafo 1: l’autorità di esecuzione deve adottare le misure previste dal proprio diritto nazionale, senza poter rimettere in discussione la validità della segnalazione; l’eventuale contestazione sulla liceità o correttezza della segnalazione spetta allo Stato membro segnalante, tramite gli strumenti di cooperazione e di scambio di informazioni supplementari.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione 2007/533/GAI
  • Articolo 38 della decisione 2007/533/GAI
  • Articolo 39 della decisione 2007/533/GAI
  • Articolo 24 della decisione 2007/533/GAI
  • Articolo 49 della decisione 2007/533/GAI
  • Articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI
  • Articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI
  • Articolo 20 della decisione 2007/533/GAI
  • Articolo 21 della decisione 2007/533/GAI
  • Decisione di esecuzione 2013/115/UE
  • Decisione di esecuzione (UE) 2017/1528

Obbligo di esecuzione di una segnalazione SIS II relativa a un oggetto

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Administrativen sad – Silistra (Bulgaria) in materia di Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Il giudice nazionale chiede se lo Stato membro di esecuzione possa rifiutare l’esecuzione di una segnalazione relativa a un veicolo quando vi siano dubbi sul fatto che la segnalazione sia stata inserita per le finalità previste dall’articolo 38, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI.

Fatti e procedimento principale

La controversia nasce dal sequestro e dalla successiva consegna di un veicolo in Bulgaria, oggetto di segnalazione da parte della Norvegia nel SIS N/SIS II. Dopo l’individuazione del veicolo da parte della polizia bulgara, gli uffici SIRENE dei due Stati membri hanno scambiato informazioni e l’autorità bulgara ha poi disposto la consegna del bene allo Stato segnalante. I ricorrenti nel procedimento principale contestano la legittimità di tale consegna, sostenendo che non vi fossero prove sufficienti dell’esistenza di un procedimento penale nello Stato segnalante e richiamando la propria buona fede nell’acquisto del veicolo.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto il considerando 5 e l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI, che attribuiscono al SIS II la funzione di assicurare un elevato livello di sicurezza e di sostenere la cooperazione operativa tra autorità di polizia e giudiziarie. Rilevanti sono poi l’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 20, gli articoli 38 e 39, nonché l’articolo 49 della decisione.

In particolare:

  • l’articolo 38, paragrafo 1, consente la segnalazione di oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale;
  • l’articolo 39 disciplina l’esecuzione dell’azione richiesta, prevedendo il contatto con lo Stato che ha effettuato la segnalazione e lo scambio di informazioni supplementari;
  • l’articolo 39, paragrafo 3, stabilisce che lo Stato membro che ha rinvenuto l’oggetto adotta misure conformi alla propria legislazione;
  • l’articolo 49 attribuisce allo Stato segnalante la responsabilità dell’esattezza, dell’attualità e della liceità dei dati inseriti e gli riserva la competenza a modificarli o cancellarli.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che il meccanismo previsto dall’articolo 39 presuppone un intervento rapido e standardizzato dello Stato di esecuzione, funzionale alla cooperazione operativa in materia penale. In tale contesto, le autorità dello Stato membro che rinviene l’oggetto devono adottare le misure necessarie conformemente al proprio diritto nazionale, ma non possono opporre, per rifiutare l’esecuzione, dubbi relativi alla validità della segnalazione o al rispetto, da parte dello Stato segnalante, delle condizioni sostanziali dell’articolo 38, paragrafo 1.

La Corte valorizza inoltre il principio di leale cooperazione, sottolineando che il sistema SIS II si fonda sulla fiducia reciproca e sul coordinamento tra Stati membri tramite la rete SIRENE. Se lo Stato di esecuzione potesse rimettere in discussione, al momento dell’esecuzione, la legittimità della segnalazione per il solo fatto di nutrire dubbi sulla finalità perseguita, verrebbe compromessa l’efficacia del sistema.

Quanto all’articolo 24, la Corte precisa che l’eventuale apposizione di un indicatore di validità è prevista solo per alcune segnalazioni relative a persone o oggetti inserite ai sensi degli articoli 26, 32 o 36, e non per le segnalazioni di cui all’articolo 38. Ne consegue che tale meccanismo non è applicabile alla fattispecie controversa.

La Corte chiarisce infine che la possibilità, prevista dal diritto bulgaro, di consegnare il bene allo Stato segnalante rientra nella discrezionalità riconosciuta dall’articolo 39, paragrafo 3, poiché tale disposizione rinvia espressamente alla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione. Di conseguenza, se uno Stato membro ha scelto di prevedere una misura di consegna, essa deve essere eseguita anche se l’autorità nazionale abbia dubbi sui presupposti sostanziali della segnalazione.

Decisione/dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 39 della decisione 2007/533/GAI deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in forza della quale le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione sono tenute a dare esecuzione a una segnalazione SIS II relativa a un oggetto, anche qualora nutrano dubbi sui motivi di introduzione della segnalazione ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1.

Principio affermato

La liceità, l’esattezza e la pertinenza della segnalazione SIS II di un oggetto sono in linea di principio controllate dallo Stato membro segnalante; lo Stato membro di esecuzione deve limitarsi ad attuare le misure richieste dal proprio diritto nazionale e non può sospendere l’esecuzione della segnalazione per contestare ex ante la sua finalità sostanziale.

Come è indicizzato

Materiesistema d’informazione schengencooperazione giudiziaria in materia penalecooperazione di poliziasequestro di benicircolazione delle informazioni tra stati membri

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