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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-328/20

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 giugno 2022. — Commissione europea contro Repubblica d'Austria. — Inadempimento – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 4, 7 e 67 – Libera circolazione dei lavoratori – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7 – Parità di trattamento – Prestazioni familiari – Vantaggi sociali e fiscali – Adeguamento degli importi in funzione dei livelli dei prezzi nello Stato di residenza dei figli. — Causa C-328/20

Giurisprudenza europea62020CJ0328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il ricorso per inadempimento della Commissione contro l’Austria. Dichiara che il meccanismo nazionale di adeguamento degli assegni familiari, del credito d’imposta per figli a carico e di altri benefici fiscali/sociali, fondato sul paese di residenza del figlio, viola il regolamento n. 883/2004 e il regolamento n. 492/2011. La Corte esclude che le differenze di costo della vita tra Stati membri possano giustificare un trattamento diverso rispetto ai lavoratori nazionali. Ne consegue la condanna dell’Austria alle spese.

Inadempimento dell’Austria per aver introdotto un meccanismo di adeguamento degli assegni familiari e di altri vantaggi fiscali/sociali in funzione del luogo di residenza dei figli in un altro Stato membro.

La questione giuridica

Se il diritto dell’Unione consenta a uno Stato membro di ridurre o adeguare l’importo di prestazioni familiari e di taluni vantaggi fiscali/sociali per i lavoratori i cui figli risiedono permanentemente in un altro Stato membro, sulla base del livello dei prezzi nello Stato di residenza dei figli, oppure se ciò violi il divieto di riduzione per residenza all’estero e il principio di parità di trattamento.

Principio di diritto

La Corte afferma che uno Stato membro non può adeguare al ribasso o al rialzo prestazioni familiari e vantaggi sociali/fiscali in base al solo fatto che i figli del lavoratore risiedono in un altro Stato membro, poiché ciò contrasta con l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, che impone di considerare i familiari "come se" risiedessero nello Stato competente, e con il principio di parità di trattamento di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento e all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011. La differenza di potere d’acquisto o di livello dei prezzi tra Stati membri non giustifica tale differenziazione, che incide essenzialmente sui lavoratori migranti e costituisce una discriminazione indiretta non giustificata.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 45 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 1, lettera z), regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera j), regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 4 regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 5 regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 7 regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 11 regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 67 regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 68 regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (UE) n. 492/2011
  • Articolo 7, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 492/2011

Inadempimento dell’Austria per il meccanismo di adeguamento delle prestazioni familiari e dei vantaggi fiscali

La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 258 TFUE contro la Repubblica d’Austria. Oggetto del contendere è il meccanismo introdotto nel diritto austriaco per adeguare assegni familiari, credito d’imposta per figli a carico e ulteriori vantaggi fiscali/sociali in base al livello dei prezzi nello Stato di residenza permanente dei figli.

Contesto normativo dell’Unione

La Corte richiama, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le nozioni di "prestazione familiare" (articolo 1, lettera z)), il campo di applicazione (articolo 3, paragrafo 1, lettera j)), la parità di trattamento (articolo 4), l’abolizione delle clausole di residenza (articolo 7), la regola di assimilazione dei familiari residenti in altro Stato membro (articolo 67) e le regole di priorità in caso di cumulo (articolo 68). È richiamato anche il regolamento (UE) n. 492/2011, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, sui vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori migranti, nonché l’articolo 45 TFUE come base del principio di non discriminazione nella libera circolazione dei lavoratori.

Normativa nazionale austriaca contestata

La disciplina austriaca, modificata nel 2018, prevedeva che gli assegni familiari e il credito d’imposta per figli a carico fossero adeguati secondo coefficienti legati ai livelli dei prezzi Eurostat dello Stato in cui il figlio risiede stabilmente. Analogo adeguamento si applicava al bonus famiglia Plus, al credito d’imposta per famiglie monoreddito, al credito d’imposta per nucleo familiare monoparentale e al credito d’imposta per gli assegni alimentari. La riduzione o l’aumento dipendevano dunque dalla residenza del figlio in un altro Stato membro, nello SEE o in Svizzera.

Procedimento precontenzioso e censure della Commissione

La Commissione, dopo la lettera di diffida e il parere motivato, ha sostenuto due censure principali:

  • violazione degli articoli 7 e 67 del regolamento n. 883/2004 per gli assegni familiari e il credito d’imposta per figli a carico;
  • violazione dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 per gli ulteriori vantaggi sociali e fiscali. Secondo la Commissione, il meccanismo colpiva soprattutto i lavoratori migranti e trasformava prestazioni forfettarie, non legate ai costi reali, in importi differenziati in base alla residenza estera dei figli.

Valutazione della Corte sulla prima censura

La Corte constata anzitutto che assegni familiari e credito d’imposta per figli a carico costituiscono prestazioni familiari ai sensi del regolamento n. 883/2004 e che, pertanto, sono soggetti all’articolo 7. Richiama poi la funzione dell’articolo 67: il lavoratore ha diritto alle prestazioni familiari per i familiari residenti in un altro Stato membro "come se" essi risiedessero nello Stato competente.

La Corte ribadisce che tali disposizioni impediscono a uno Stato membro di subordinare la concessione o l’importo delle prestazioni familiari alla residenza dei familiari. Di conseguenza, l’articolo 67 impone una rigorosa equivalenza tra gli importi versati per figli residenti nello Stato competente e quelli versati per figli residenti altrove. Le differenze nel potere d’acquisto tra Stati membri non giustificano una riduzione dell’importo.

La Corte respinge gli argomenti austriaci fondati sul carattere "economico-sociale" delle prestazioni, sulla sentenza Pinna, sulla sentenza Lenoir e sull’idea che il meccanismo garantirebbe un valore economico uniforme. Sottolinea che le prestazioni austriache sono importi forfettari stabiliti in funzione del numero e dell’età dei figli, non delle spese effettive. Il meccanismo di adeguamento, applicato solo quando i figli risiedono fuori dall’Austria, viola quindi l’articolo 67 e, per riflesso, anche l’articolo 7 del regolamento n. 883/2004.

Valutazione della Corte sulla seconda censura

La Corte ricorda che l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 concretizzano il principio di parità di trattamento sancito dall’articolo 45 TFUE. Precisa inoltre che la nozione di vantaggio sociale e fiscale comprende benefici attribuiti ai lavoratori in ragione del loro status o della residenza, e che alcune prestazioni possono essere contemporaneamente prestazioni familiari e vantaggi sociali.

Il meccanismo austriaco, facendo dipendere l’importo dal luogo di residenza del figlio, produce una discriminazione indiretta, poiché incide essenzialmente sui lavoratori migranti. La Corte afferma che tale differenza di trattamento non è giustificata dall’obiettivo di adeguare gli importi al costo della vita, poiché i benefici in questione non sono commisurati ai costi reali del mantenimento dei figli e non sono indicizzati nemmeno alle differenze interne tra le regioni austriache.

La Corte respinge anche la giustificazione basata sull’equilibrio finanziario del sistema e sull’equità sociale: la relazione della Corte dei conti austriaca non dimostra un grave rischio di squilibrio, e l’eventuale risparmio non basta a legittimare una misura discriminatoria. Inoltre, i lavoratori migranti contribuiscono al finanziamento del sistema austriaco mediante imposte e contributi, e devono poterne beneficiare alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali.

Dispositivo e conseguenze

La Corte dichiara che l’Austria è venuta meno:

  • agli articoli 4 e 67 del regolamento n. 883/2004, nonché all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, per il meccanismo di adeguamento applicato agli assegni familiari e al credito d’imposta per figli a carico;
  • all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, per il meccanismo applicato al bonus famiglia Plus e agli altri crediti d’imposta. La Repubblica d’Austria è inoltre condannata alle spese.

Principi affermati

La sentenza conferma in modo netto che:

  • le prestazioni familiari del regolamento n. 883/2004 devono essere esportate senza riduzioni fondate sulla residenza estera dei figli;
  • il principio "come se" dell’articolo 67 vieta adeguamenti differenziati basati sul costo della vita nello Stato di residenza dei familiari;
  • una misura apparentemente neutra rispetto alla cittadinanza, ma legata alla residenza estera dei figli, costituisce discriminazione indiretta se colpisce prevalentemente i lavoratori migranti;
  • le differenze di potere d’acquisto tra Stati membri non bastano, di per sé, a giustificare la compressione della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale e vantaggi sociali/fiscali.

Come è indicizzato

Materiecoordinamento dei sistemi di sicurezza socialeprestazioni familiarilibera circolazione dei lavoratoriparità di trattamentovantaggi sociali e fiscali

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